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	<title>BRETELLALOG</title>
	
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	<description>Un luogo dove parlare di diritto culturale e cultura del diritto</description>
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		<title>BRETELLALOG</title>
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		<title>Restauratori in lotta: ma tutto questo fa bene al nostro patrimonio culturale?</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:16:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Lo so,  il titolo è già di per sè un articolo, ma volevo attirare un po&#8217; di attenzione. Quando ero tra i banchi universitari, una delle prime frasi in latinorum (brocardi) che ho imparato è stata la famosa (o famigerata) cui prodest? A chi giova? Ed è quello che mi viene da pensare quando leggo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=635&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Lo so,  il titolo è già di per sè un articolo, ma volevo attirare un po&#8217; di attenzione. Quando ero tra i banchi universitari, una delle prime frasi in latinorum (brocardi) che ho imparato è stata la famosa (o famigerata) cui prodest? A chi giova? Ed è quello che mi viene da pensare quando leggo del mondo del restauro in rivolta contro un decreto applicativo delle &#8220;regole del gioco&#8221; che scontenta tanti professionisti, troppi&#8230;A chi giova questa situazione? Perchè non si riesce a trovare una soluzione valida per il maggior numero di &#8220;lavoratori&#8221; (e non dimentichiamolo quest&#8217;ultimo particolare..)? Io credo che il metodo adottato non sia del tutto valido, perchè spazza via dal mondo del restauro riconosciuto (quello che ti fa lavorare insomma..) una percentuale troppo alta di persone che finora vi hanno lavorato. Non mi piace il metodo adottato perchè i criteri sono nebulosi, perchè gli attestati dei lavori non sono certi sin dall&#8217;inizio della procedura di partecipazione, ma lo sono alla fine, quando &#8220;i giochi sono fatti&#8221;..Non mi piace perchè chi ha studiato engli ultimi anni lo ha fatto a proprie spese senza nessuna possibilità di riconoscimento formale. Non mi piace perchè alla fine questo pastrocchio sarà soltanto una tantum e chi c&#8217;è c&#8217;è&#8230;a chi tocca non si ingrugni(!).  Non si può, non si deve avere paura di tornare sulle proprie posizioni: i criteri vanno rivisti, perchè va salvaguardato il lavoro dei tanti restauratori che rischiano di restare fuori dal riconosicmento ufficiale e perchè non  si può rischiare di dar vita ad un procedimento che va contro le stesse regole comunitarie.</p>
<p>Chi ha la possibilità ci rifletta e dia un segno di disponibilità, almeno a dialogare per trovare una soluzione condivisa e valida. Altrimenti si rischia per l&#8217;ennesima volta di infliggere una ferita mortale al nostro patrimonio culturale, privato persino di ciò che ci invidia tutto il mondo: i nostri restauratori.</p>
<p>&nbsp;</p>
Posted in beni culturali, restauratori beni culturali  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/635/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/635/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/635/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/635/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/635/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/635/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/635/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/635/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/635/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/635/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=635&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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		<title>Archivio Vasari: facciamo chiarezza..</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/10/23/archivio-vasari-facciamo-chiarezza/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bondi]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio VAsari]]></category>
		<category><![CDATA[arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione Vasari]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; di questi giorni la notizia apparsa in diversi giornali italiani della vendita dell&#8217;archivio Vasari per la modica cifra di 150 milioni di euri. A parte la veridicità della somma dichiarata (sulla quale non mi sbilancio, ma sembra obiettivamente eccessiva e quindi aspetto di leggere eventuali chiarimenti in proposito), mi sembra gisuto soffermarmi sul fatto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=628&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>E&#8217; di questi giorni la notizia apparsa in diversi giornali italiani della vendita dell&#8217;archivio Vasari per la modica cifra di 150 milioni di euri. A parte la veridicità della somma dichiarata (sulla quale non mi sbilancio, ma sembra obiettivamente eccessiva e quindi aspetto di leggere eventuali chiarimenti in proposito), mi sembra gisuto soffermarmi sul fatto e proporre due semplici osservazioni in merito.</p>
<p>Ho avuto la possibilità di leggere la comunicazione che ha fatto la soprintendenza archivistica per la toscana agli enti territoriali per l&#8217;esercizio della prelazione e se ne ricavano alcune indicazioni significative. Chiaramente si potrebbe fare un discorso completo se si fosse in possesso del fascicolo, ma di questo aspetto non ci curiamo. Cosa si ricava dalla lettura della lettera dell&#8217;archivistica? In primo luogo che i termini per l&#8217;esercizio della prelazione sono di 180 giorni e non 60, perchè la denuncia di avvenuta compravendita fatta in data 9 luglio 2009 è stata considerata come non presentata ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 5 (traduco: è stata ritenuta priva di indicazioni fondamentali quali ad esempio a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni ; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini dieventuali comunicazioni &#8230;non so il caso specifico, ma fuori di qui non si scappa..). Il termine &#8220;lungo&#8221; decorre dal 23 settembre perchè nella nota leggo che in quella data è stata perfezionata la denuncia (ipotizzo con l&#8217;integrazione di dati mancanti in quella del 9 luglio). E così il termine per l&#8217;eventuale proposta di prelazione da parte degli enti è di 90 giorni dal 23 settembre&#8230;.<br />
Dalla lettera ricavo anche una notizia importante e cioè che non solo l&#8217;archivio Vasari è vincolato dal 1996 con decreto della Soprintendenza archivistica, ma che sin dal 1994 &#8211; con tanto di trascrizione, quindi opponibile a terzi &#8211; è vincolato anche come destinzazione pertinenziale, come possi dire con semplicità..è come se fosse &#8220;ancorato&#8221; alla Casa Vasari di Arezzo..insomma da lì non esce (!). Il divieto di uscita definitiva è sancito dall&#8217;articolo 65 del Codice dei beni culturali e qui non ci piove, ma più che per l&#8217;intero archivio (che non vedo come potrebbe essere distolto dal vincolo pertinenziale..), è importante per singoli pezzi&#8230;Consideriamo anche il divieto di smembramento di archivi vincolati ai sendi del d. lgs. n. 42/2004 e abbiamo un quadro, tutto sommato blindato..<br />
Dalla lettera ricavo anche che il perfezionamento della denuncia di compravendita è stato compiuto in pendenza di giudizio davanti al TAR e qui non ho elementi..sarebbe importante sapere a cosa si riferisce l&#8217;eventuale ricorso presentato..<br />
E&#8217; curioso in ogni caso che questa nota ufficiale del ministero sia stata inviata via fax da una cartolibreria di arezzo alla segreteria della redazione romana de L&#8217;Unità, come si può ricavare agevolmente dai numeri riportati in testa al fax stesso<br />
Il documento l&#8217;ho letto da qui<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.unita.it/news/l_unit__on_line/90144/la_comunicazione_del_ministro_bondi_al_comune_di_arezzo" target="_blank">http://www.unita.it/news/l_unit__on_line/90144/la_comunicazione_del_ministro_bondi_al_comune_di_arezzo</a></p>
<p>Dalla stessa cartolibreria di arezzo è stata faxata anche la lettera del sindaco di Arezzo e sicuramente anche altro che non si legge visto che le pagine inviate sono 6 e ne sono state pubblicate solo 3..<br />
In ogni caso, le preoccupazioni di Fanfani mi sembrano più &#8220;politiche&#8221; che dettate da un&#8217;effettiva conoscenza della normativa sui beni culturali..detto senza alcuna volontà di polemica..</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-631" title="comunicazione" src="http://bretella.files.wordpress.com/2009/10/comunicazione1.jpg?w=672&#038;h=928" alt="comunicazione" width="672" height="928" /></p>
Posted in beni culturali, Bondi  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/628/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/628/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/628/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/628/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/628/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/628/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/628/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/628/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/628/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/628/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=628&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RELHQ_KNqs4UF0K0zRyMeJqxQOU/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RELHQ_KNqs4UF0K0zRyMeJqxQOU/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Postilla</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/09/22/postilla/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Postilla]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ferretti]]></category>

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		<description><![CDATA[No, non è un&#8217;aggiunta a quanto detto finora sugli argomenti trattati in questo spazio.
E&#8217; un annuncio che faccio per invitarVi a visitare anche il mio nuovo spazio blog che da venerdì scorso ho inaugurato sulla piattaforma promossa da IPSOA, UTET, il fisco, CEDAM, Indicitalia Gruppo Wolters Kluwer e che si chiama per l&#8217;appunto
POSTILLA, il blog [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=623&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>No, non è un&#8217;aggiunta a quanto detto finora sugli argomenti trattati in questo spazio.</p>
<p>E&#8217; un annuncio che faccio per invitarVi a visitare anche il mio nuovo spazio blog che da venerdì scorso ho inaugurato sulla piattaforma promossa da IPSOA, UTET, il fisco, CEDAM, Indicitalia Gruppo Wolters Kluwer e che si chiama per l&#8217;appunto</p>
<p><a href="http://postilla.it/" target="_blank">POSTILLA, il blog dei professionisti per i professionisti</a></p>
<p>In quella sede, il taglio dei miei interventi, seppur sempre adatti ad un blog, saranno sicuramente più di approfondimento e quindi, se non avete nulla in contrario, ve li segnalerò di volta in volta, anche per avere un Vostro riscontro in termini di letture e, soprattutto, di commenti.</p>
<p>Spero, ampliando il mio bacino di utenza, di poter soddisfare esigenze diverse creando degli spazi di informazione tecnico-giiuridica più immediati, ma anche con approfondimenti scientifici.</p>
<p>Lo so,  l&#8217;impresa è &#8220;tosta&#8221;, ma è una molla per me il fatto di accettare nuove sfide e avere nuovi stimoli che non mi fanno mai ritenere soddisfatto. Spero che anche per Voi sia così e possa essere motivo per seguirmi anche altrove, oltre che in questo spazio che considero, in un certo senso, la nostra casa.</p>
<p>Se avrete la bontà di seguirmi anche su Postilla, sappiate che il link a cui dovrete collegarVi  è <a href="http://alessandroferretti.postilla.it/" target="_blank">questo</a></p>
<p>E&#8217; chiaro, rimangono in piedi tutte le inziative a cui ho dato vita in questi ultimi mesi, anzi colgo l&#8217;occasione per chiedere a quanti intendano aiutarmi a tenere sempre viva l&#8217;attenzione e l&#8217;interesse per queste iniziative di farsi vivi con me.  Ogni aiuto è benaccetto e soprattuto utile!</p>
<p>Fatevi sotto!</p>
Posted in Personale, Postilla  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/623/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/623/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/623/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/623/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/623/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/623/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/623/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/623/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/623/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/623/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=623&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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	</item>
		<item>
		<title>Addendum alle linee guida per resaturatori 21 settembre:importante</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/09/21/addendum-alle-linee-guida-per-resaturatori-21-settembreimportante/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[restauratori beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[prova idoneità restauratori]]></category>
		<category><![CDATA[restaturatori]]></category>

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		<description><![CDATA[Vi allego il link dal qual potrete leggere direttamente le linee guida per la prova di idoneità per restauratoril pubblicato oggi sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
ATTENZIONE: non si tratta ancora del bando per il concorso, ma soltanto di alcune precisazioni. In particolare, si precisa che i certificati per l&#8217;attività [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=620&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Vi allego il<a href="http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1253542756718_Circolare36_2009.pdf" target="_blank"> link </a>dal qual potrete leggere direttamente le linee guida per la prova di idoneità per restauratoril pubblicato oggi sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>
<p>ATTENZIONE: non si tratta ancora del bando per il concorso, ma soltanto di alcune precisazioni. In particolare, si precisa che i certificati per l&#8217;attività svolta possono essere rilasciati anche da altri uffiici, oltre le soprintendenze e gli istituti tecnici (ISCR, ecc), come nel caso di direzioni regionali, biblitoeche e archivi (e questo risponde direttamente ad una domanda che è stata posta nel gruppo che ho creato <a href="http://groups.google.it/group/restauratori?hl=it" target="_blank">qui</a> -che ci leggano?-), la seconda riguarda le ore dei corsi che per una valutazione di compatibilità sono stati portati da 1600 a 1200 ore, la terza &#8211; sconcertante, ahimè &#8211; che sarà l&#8217;organo chiamato ad attestare gli interventi a determinare la durata utile degli stessi, in assenza di altre indicazioni..</p>
<p>Quanto al sito verrà aperto il giorno 25 settembre, data di pubblicazione del bando sulla G.U. (dicono loro..ora vediamo la conferma), l&#8217;help desk sarà attivo dal 28 settembre.</p>
<p>Si inizia a vedere qualche segnale di risposta&#8230;forse..</p>
Posted in beni culturali, restauratori beni culturali  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/620/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/620/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/620/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/620/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/620/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/620/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/620/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/620/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/620/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/620/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=620&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3W3ONfNGfHNlVKMUbJuxZsq8P00/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3W3ONfNGfHNlVKMUbJuxZsq8P00/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3W3ONfNGfHNlVKMUbJuxZsq8P00/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3W3ONfNGfHNlVKMUbJuxZsq8P00/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Oggi 21 settembre data importante per gli aspiranti restauratori</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/09/21/oggi-21-settembre-data-importante-per-gli-aspiranti-restauratori/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/09/21/oggi-21-settembre-data-importante-per-gli-aspiranti-restauratori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[ministero beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[restauratori beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali restauro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[restauratori]]></category>

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		<description><![CDATA[Si, perchè stiamo aspettando che sia messo online [finalmente] il sito web per la presentazione delle domande per la prova di idoneità per restauratori; perchè stiamo aspettando la pubblicazione del bando sulla G.U.; perchè stiamo aspettando l&#8217;help desk che tutti i problemi risolve e sana; perchè, insomma, l&#8217;attesa sta finendo&#8230;almeno così hanno detto, anche su [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=615&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Si, perchè stiamo aspettando che sia messo online [finalmente] il sito web per la presentazione delle domande per la prova di idoneità per restauratori; perchè stiamo aspettando la pubblicazione del bando sulla G.U.; perchè stiamo aspettando l&#8217;help desk che tutti i problemi risolve e sana; perchè, insomma, l&#8217;attesa sta finendo&#8230;almeno così hanno detto, anche su atti ufficiali e, quindi, oggi si vedranno tante cose belle.</p>
<p>O no?</p>
Posted in beni culturali, ministero beni culturali, restauratori beni culturali  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/615/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/615/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/615/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/615/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/615/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/615/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/615/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/615/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/615/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/615/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=615&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o2l4bKdTr5VdT0823LlUDXyRq1Q/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o2l4bKdTr5VdT0823LlUDXyRq1Q/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o2l4bKdTr5VdT0823LlUDXyRq1Q/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o2l4bKdTr5VdT0823LlUDXyRq1Q/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Povero essere umano..</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/09/12/povero-essere-umano/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/09/12/povero-essere-umano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo so, con i beni culturali e con il diritto dei beni culturali questo post non c&#8217;entra niente.
Probabilmente è inopportuno occuparsene, ma come si fa a &#8220;passare sotto silenzio&#8221; una situazione che, per certi versi, è figlia di una cultura barbara, fatta di tanti &#8220;sbatti il mostro in prima pagina&#8221; e di curiosità morbosa.
Personalmente, voglio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=612&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Lo so, con i beni culturali e con il diritto dei beni culturali questo post non c&#8217;entra niente.</p>
<p>Probabilmente è inopportuno occuparsene, ma come si fa a &#8220;passare sotto silenzio&#8221; una situazione che, per certi versi, è figlia di una cultura barbara, fatta di tanti &#8220;sbatti il mostro in prima pagina&#8221; e di curiosità morbosa.</p>
<p>Personalmente, voglio solo dire che Caster Semenya è un essere umano che, probabilmente, starà soffrendo in maniera indicibile questa sua situazione  A me fa simpatia, non fosse altro per quella semplice  solidarietà che chiunque di noi offre a quanti soffrono.</p>
<p>Ma poi, è giusto entrare con questa violenza nella vita di un essere umano? Io credo di no.</p>
<p>A Voi la risposta.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-613" title="caster_semenya" src="http://bretella.files.wordpress.com/2009/09/caster_semenya.jpg?w=300&#038;h=187" alt="caster_semenya" width="300" height="187" /></p>
Posted in Uncategorized  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/612/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/612/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/612/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/612/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/612/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/612/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/612/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/612/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/612/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/612/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=612&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/F_klp-uzLZrlWtNFUIu4qM--z1k/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/F_klp-uzLZrlWtNFUIu4qM--z1k/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/F_klp-uzLZrlWtNFUIu4qM--z1k/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/F_klp-uzLZrlWtNFUIu4qM--z1k/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">bretella</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bretella.files.wordpress.com/2009/09/caster_semenya.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">caster_semenya</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gruppo restauratori per la prova di idoneità (e non solo…)</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/09/07/gruppo-restauratori-per-la-prova-di-idoneita-e-non-solo/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/09/07/gruppo-restauratori-per-la-prova-di-idoneita-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[beni culturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretella.wordpress.com/2009/09/07/gruppo-restauratori-per-la-prova-di-idoneita-e-non-solo/</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo, ci sono caduto di nuovo. Dopo la bellissima esperienza con il gruppo di google per i concorsiti ai 500 posti nei beni culturali (esperienza ancora in corso, con la bellezza di 5000 messaggi lasciati in poco più 6 mesi), ho deciso di &#8220;aprire&#8221; un nuovo gruppo per quanti siano interessati alla prossima prova [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=610&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Ci siamo, ci sono caduto di nuovo. Dopo la bellissima esperienza con il gruppo di google per i concorsiti ai 500 posti nei beni culturali (esperienza ancora in corso, con la bellezza di 5000 messaggi lasciati in poco più 6 mesi), ho deciso di &#8220;aprire&#8221; un nuovo gruppo per quanti siano interessati alla prossima prova di idoneità per restauratori &#8220;organizzata&#8221; dal MiBAC. Lo spirito è sempre lo stesso: desiderio di offrire un punto di ritrovo per quanti hanno bisogno di informazioni, di chiarimenti e quanto altro su questa importante prova. Mi sono reso conto che gli interventi sul blog rischiano di &#8220;disperdersi&#8221; e le mail che ricevo potrebbero ben interessare molte persone che si accingono a questa prova. Quindi, almeno sperimentalmente, ho deciso di creare e aprire il Gruppo restauratori al quale si potrà accedere da questo indirizzo<br />
http://groups.google.it/group/restauratori</p>
<p>Ricordo che per poter partecipare al gruppo dovete fare richiesta e subito dopo verrete ammessi a partecipare a tutto ciò che potrà essere utile. Spero, sinceramente, che anche in questo caso il gruppo possa avere una funzione di servizio, come lo è stato e lo è ancora per il gruppo dei concorsisti.</p>
Posted in beni culturali  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/610/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=610&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Sf3cxxyrscp7NWxlmSvBPlcmB5o/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Sf3cxxyrscp7NWxlmSvBPlcmB5o/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Sf3cxxyrscp7NWxlmSvBPlcmB5o/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Sf3cxxyrscp7NWxlmSvBPlcmB5o/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bd86bab1732a699d8f6b493b8ef377f0?s=96&amp;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">bretella</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Autopromozione : un corso sui beni culturali</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/09/01/autopromozione-un-corso-sui-beni-culturali/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/09/01/autopromozione-un-corso-sui-beni-culturali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto dei beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[codice dei beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[giornata formativa sui beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[preparazione concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretella.wordpress.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Al di là delle iniziative totalmente gratuite che svolgo sia in questo blog sia nel gruppo dedicato ai concorsi nei beni culturali capita anche a me &#8220;ogni tanto&#8221; di fare giornate formative nelle materie che conosco (..).  Faccio perciò un po&#8217; di autopromozione sulla mia attività professionale (e quindi non gratuita) per chi fosse interessato.
Inizio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=606&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Al di là delle iniziative <strong>totalmente gratuite </strong>che svolgo sia in questo blog sia nel <a href="http://groups.google.it/group/beni-culturali" target="_blank">gruppo dedicato ai concorsi nei beni culturali</a> capita anche a me &#8220;ogni tanto&#8221; di fare giornate formative nelle materie che conosco (..).  Faccio perciò un po&#8217; di autopromozione sulla mia attività professionale (e quindi <strong>non gratuita</strong>) per chi fosse interessato.</p>
<p>Inizio segnalando una serie di giornate formative che terrò a partire da metà ottobre fino a fine gennaio con <a href="http://www.infoebit.com/" target="_blank">EBIT </a>Scuola di Formazione e perfezionamento per la Pubblica Amministrazione. Di seguito posto i programmi delle giornate formative</p>
<h2>IL CODICE DEI BENI CULTURALI</h2>
<div>
<div>Data:</div>
<div>
<div><span>15 Ottobre 2009</span></div>
</div>
</div>
<div>
<div>Orari:</div>
<div>
<div>9,00-13,30 e 14,30-17,00</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Città:</div>
<div>
<div>ROMA</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Indirizzo:</div>
<div>
<div><a href="http://www.hotelimperialeroma.it/" target="_blank">Hotel Imperiale (via V. Veneto, 24)</a></div>
</div>
</div>
<div>
<div>Docente:</div>
<div>
<div><strong>dott. ALESSANDRO FERRETTI</strong>, Direttore amministrativo &#8211; Esperto e cultore della materia di legislazione dei beni culturali &#8211; Autore di pubblicazioni in materia</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Destinatari:</div>
<div>
<div>Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche; manager privati e pubblici; avvocati e membri di uffici legali; professionisti che si occupano di beni culturali.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Obiettivi:</div>
<div>
<div>Fornire un quadro aggiornato e completo del sistema con la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di assicurare un assetto di ordinaria amministrazione dei principali istituti legati ai beni culturali (verifica di interesse, autorizzazione lavori, contributi, alienazione patrimonio immobiliare).</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Premessa:</div>
<div>
<div>Il corso esamina sinteticamente il Codice dei beni culturali, calato nella realtà operativa delle singole amministrazioni e dei professionisti del settore. L&#8217;attuale quadro normativo viene ricondotto a sistema ed analizzato con la proposta di modelli esplicativi dei procedimenti relativi alle più frequenti attività istituzionali di tutela dei beni culturali. La proposta formativa è quella di realizzare una guida operativa delle procedure per l&#8217;amministratore pubblico e per i professionisti, spesso disorientati dalle strutture burocratiche chiamate ad applicare i principi del Codice Urbani.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Programma:</div>
<div>
<div>
<ol>
<li>
<div>Il bene culturale.</div>
</li>
<li>
<div>Gli strumenti di tutela.</div>
</li>
<li>
<div>I lavori sui beni culturali.</div>
</li>
<li>
<div>I contributi.</div>
</li>
<li>
<div>La circolazione dei beni culturali.</div>
</li>
<li>
<div>La valorizzazione.</div>
</li>
<li>
<div>Le sponsorizzazioni dei beni culturali.</div>
</li>
<li>
<div>Modelli di riferimento.</div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Materiale didattico:</div>
<div>
<div>Dispense, presentazione in power-point, raccolta di giurisprudenza e normativa di riferimento.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Titoli rilasciati:</div>
<div>
<div>A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’<strong>attestato di partecipazione</strong>. Se espressamente previsto nel singolo corso, al dipendente che supererà positivamente (test facoltativo) la prova di verifica finale dell’apprendimento verrà altresì rilasciato un <strong>attestato di profitto</strong>, che sarà certificato da EBIT al termine del corso.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Accreditamenti:</div>
<div>
<div>EBIT è una organizzazione con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 attestato da Certiquality.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Quota individuale di partecipazione:</div>
<div>
<div><strong>Corsi di 1 giorno: € 350,00 + Iva 20%; corsi di 2 giorni: € 700,00 + IVA 20%; corsi di 3 giorni: € 1.050,00 + IVA 20% </strong>(Iva esente per gli Enti Pubblici ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 537/93). Le spese bancarie sono a carico dell’Ente partecipante. La quota include il materiale didattico ed il coffee break.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>OFFERTA:</div>
<div>
<div>ogni 2 iscritti il terzo è <span style="color:#ff0000;"><strong>GRATIS!</strong></span></div>
</div>
</div>
<div>
<div>Note operative:</div>
<div>
<div>E&#8217; possibile iscriversi fino a 5 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio del corso. In caso di iscrizione sarà fatturata l&#8217;intera quota di partecipazione qualora non pervenga disdetta scritta entro il suindicato termine. E&#8217; comunque consentito sostituire i partecipanti in ogni momento. Una settimana prima del seminario sarà data conferma o disdetta dello stesso.</div>
</div>
</div>
<div>Esistono date anche per Padova, Milano e Firenze che potete trovare direttamente nel sito EBIT</div>
<div>Una seconda giornata formativa riguarda le sponsorizzazioni pubbliche</div>
<div>
<h2>LE SPONSORIZZAZIONI PUBBLICHE: TIPOLOGIE, CASI PRATICI E FORMULARIO</h2>
<div>
<div>Data:</div>
<div>
<div><span>22 Ottobre 2009</span></div>
</div>
</div>
<div>
<div>Orari:</div>
<div>
<div>9,00-13,30 e 14,30-17,00</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Città:</div>
<div>
<div>FIRENZE</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Indirizzo:</div>
<div>
<div><a href="http://www.hotellondra.com/" target="_blank">Hotel Londra (via Jacopo da Diacceto, 16/20)</a></div>
</div>
</div>
<div>
<div>Docente:</div>
<div>
<div><strong>dott. ALESSANDRO FERRETTI</strong>, Direttore amministrativo &#8211; Esperto in sponsorizzazioni culturali &#8211; Autore di pubblicazioni in materia</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Destinatari:</div>
<div>
<div>Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche; manager privati e pubblici; avvocati e membri di uffici legali; professionisti che si occupano sponsorizzazioni.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Obiettivi:</div>
<div>
<div>Fornire un quadro aggiornato e completo del sistema con la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di assicurare un assetto di ordinaria amministrazione al fenomeno delle sponsorizzazioni. Il corso intende altresì offrire un&#8217;analisi strategica di una delle più frequenti forme di sponsorizzazioni, quale quella culturale.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Premessa:</div>
<div>
<div>Il corso esamina analiticamente il fenomeno delle sponsorizzazioni nel settore pubblico. L&#8217;attuale quadro normativo viene ricondotto a sistema ed analizzato con la proposta di modelli esplicativi e schemi degli atti da adottare. La proposta formativa è quella di realizzare una guida operativa delle procedure per l&#8217;amministratore pubblico e per i professionisti, spesso disorientati dalle lacune e dalla farraginosità del sistema normativo.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Programma:</div>
<div>
<div>
<ol>
<li>
<div>Il contratto di sponsorizzazione.</div>
</li>
<li>
<div>Natura ed utilizzo del contratto di sponsorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione.</div>
</li>
<li>
<div>Il quadro normativo di riferimento.</div>
</li>
<li>
<div>Il Codice degli appalti.</div>
</li>
<li>
<div>La sponsorizzazione come forma di recupero di risorse finanziarie.</div>
</li>
<li>
<div>La scelta dello sponsor.</div>
</li>
<li>
<div>La tutela dei dati.</div>
</li>
<li>
<div>Le sponsorizzazioni dei beni culturali.</div>
</li>
<li>
<div>Modelli di riferimento.</div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Materiale didattico:</div>
<div>
<div>Dispense, presentazione in power-point, raccolta di giurisprudenza e normativa di riferimento.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Titoli rilasciati:</div>
<div>
<div>A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’<strong>attestato di partecipazione</strong>. Se espressamente previsto nel singolo corso, al dipendente che supererà positivamente (test facoltativo) la prova di verifica finale dell’apprendimento verrà altresì rilasciato un <strong>attestato di profitto</strong>, che sarà certificato da EBIT al termine del corso.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Accreditamenti:</div>
<div>
<div>EBIT è una organizzazione con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 attestato da Certiquality.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Quota individuale di partecipazione:</div>
<div>
<div><strong>Corsi di 1 giorno: € 350,00 + Iva 20%; corsi di 2 giorni: € 700,00 + IVA 20%; corsi di 3 giorni: € 1.050,00 + IVA 20% </strong>(Iva esente per gli Enti Pubblici ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 537/93). Le spese bancarie sono a carico dell’Ente partecipante. La quota include il materiale didattico ed il coffee break.</div>
</div>
</div>
<div>
<div>OFFERTA:</div>
<div>
<div>ogni 2 iscritti il terzo è <span style="color:#ff0000;"><strong>GRATIS!</strong></span></div>
</div>
</div>
<div>
<div>Note operative:</div>
<div>
<div>E&#8217; possibile iscriversi fino a 5 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio del corso. In caso di iscrizione sarà fatturata l&#8217;intera quota di partecipazione qualora non pervenga disdetta scritta entro il suindicato termine. E&#8217; comunque consentito sostituire i partecipanti in ogni momento. Una settimana prima del seminario sarà data conferma o disdetta dello stesso.</div>
</div>
<div>Esistono date anche per Firenze, Milano, Roma</div>
</div>
<div>Anche io, in qualche modo, devo sopravvivere&#8230;</div>
<div>At salut</div>
</div>
Posted in beni culturali, Diritto dei beni culturali, io  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/606/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/606/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/606/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/606/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/606/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/606/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/606/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/606/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/606/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/606/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=606&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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	</item>
		<item>
		<title>Sodoma e i sette peccati normativi in materia di digitalizzazione documentale</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/08/21/sodoma-e-i-sette-peccati-normativi-in-materia-di-digitalizzazione-documentale/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/08/21/sodoma-e-i-sette-peccati-normativi-in-materia-di-digitalizzazione-documentale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 23:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Lisi]]></category>
		<category><![CDATA[ANORC]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione documentale]]></category>

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		<description><![CDATA[Ho ricevuto e pubblico con vero piacere un articolo (arguto e gustoso) di Andrea Lisi (tra l&#8217;altro, Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti) sulle tante novità normative in materia di gestione elettronica dei documenti.
Assolutamente imperdibile.
Buona lettura!
Sodoma e i sette peccati normativi in materia di digitalizzazione documentale
Un viaggio semi-serio e dissacrante [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=604&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Ho ricevuto e pubblico con vero piacere un articolo (arguto e gustoso) di Andrea Lisi (tra l&#8217;altro, Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti) sulle tante novità normative in materia di gestione elettronica dei documenti.</p>
<p>Assolutamente imperdibile.</p>
<p>Buona lettura!</p>
<p><strong>Sodoma e i sette peccati normativi in materia di digitalizzazione documentale</strong></p>
<p><em>Un viaggio semi-serio e dissacrante sulle ultime novità normative in materia di gestione elettronica documentale</em></p>
<p>di <strong>Andrea Lisi</strong></p>
<p>Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC – <a href="http://www.anorc.it/">www.anorc.it</a>)</p>
<p>Docente a contratto Università del Salento – Scuola Professioni Legali &#8211; Facoltà di Giurisprudenza</p>
<p>Coordinatore del Digital&amp;Law Department – Studio Legale Lisi – <a href="http://www.studiolegalelisi.it/">www.studiolegalelisi.it</a></p>
<p>Sono qui sotto l’ombrellone, durante la agognata pausa estiva e &#8211; mentre lo sguardo corre a balzi lungo le pagine di un romanzo di Gianrico Carofiglio, il mare azzurro-turchese e qualche corpo dolcemente abbronzato &#8211; un pensiero mi assilla: <em>ma, a parte la vicenda barese che ha coinvolto il Premier, meticolosamente raccontata dalla stampa nazionale e estera, qualcuno ha fatto il punto con chiarezza sulle recenti perversioni normative in materia di digitalizzazione documentale</em>?</p>
<p>Il nostro legislatore (o chi si è spacciato per lui in quest’ultimo periodo a colpi di fiducia) sembra ossessionato da una sorta di disturbo ossessivo-compulsivo: abbiamo, infatti, assistito impotenti in questi mesi ad un’autentica orgia di leggi e regolamenti in materia di PEC, firma digitale, dematerializzazione, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica!</p>
<p>“<em>Non</em> <em>importa cosa scriviamo nei nostri commi e articoli di legge: l’importante è che se ne parli!</em>”; questo sembra essere stato il motto di chi si è occupato della materia nei Palazzi del Potere. Ma, come spesso succede quando si scrivono male le leggi, pur sull’onda dell’entusiasmo e con la speranza di perseguire principi giusti, gli effetti possono risultare devastanti e comunque ritorcersi contro quello stesso mondo digitale che si voleva in qualche modo incentivare e cavalcare.</p>
<p>Proviamo allora oggi a verificare, con dovizia di particolari e pur consapevoli di poter turbare il comune senso del pudore, i sette peccati capitali in cui è incorso il legislatore in quest’ultimo periodo.</p>
<p>1) <strong>L’Ansia da prestazione</strong> <em>ovvero le nuove regole tecniche sulla firma digitale che nascono già vecchie</em></p>
<p>Dopo oltre 5 anni di attesa, arrivano finalmente le nuove Regole Tecniche sulla Firma Digitale (<a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/firma_digitale_regolamento/dpcm_20090330.pdf">DPCM 30 marzo 2009, pubblicato in G.U. del 6 giugno 2009 n. 129</a>). Le nuove regole tecniche contengono, in verità, qualche buona novità per chi si occupa di conservazione digitale dei documenti e fatturazione elettronica (si pensi alla durata ventennale dei certificati di validazione temporale o alle aperture in merito all’uso di dispositivi automatici di firma), ma entreranno in vigore a 180 giorni dalla loro pubblicazione (per sostituire così il <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01377400/1377423_dpcm%2013_01_2004.pdf">DPCM del 13 gennaio 2004</a>). <em>Peccato</em> che la <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm">Legge 18 giugno 2009, n. 69</a> (pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 &#8211; Supplemento ordinario n. 95) preveda nel suo art. 33 che il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell&#8217;amministrazione digitale (cd. C.A.D.), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, a modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l&#8217;adozione e l&#8217;uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali!</p>
<p>Insomma, le nuove regole tecniche rischiano di entrare in vigore già vecchie e superate dalla normativa primaria contenuta nel CAD! Come fa l’operatore del mercato allora a fidarsi di quanto riferito nelle nuove regole senza essere colto da una spontanea ansia da prestazione?</p>
<p>2) <strong>Il Coitus Interruptus</strong> <em>ovvero la fatturazione elettronica obbligatoria per le PA</em></p>
<p>La Finanziaria 2008 (<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/07244l.htm">Legge 24 Dicembre 2007, n. 244</a>) nel <a href="http://www.scint.it/news_new.php?id=909">suo art. 1 commi 209-214</a> stabiliva un obbligo generalizzato di fatturare elettronicamente per tutti i fornitori di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici nazionali! Tali principi rivoluzionari vennero amplificati in comunicati stampa, convegni e seminari, dove già si anticipava con assoluta certezza l’imminente entrata in vigore dell’obbligo al più tardi al 1° gennaio 2009. Ciò comportò evidenti distorsioni del mercato e molti operatori già avevano tirato un sospiro di sollievo.</p>
<p><em>Peccato</em> che il decreto attuativo previsto da quella rivoluzionaria normativa ancora si attende…</p>
<p>3) L’<strong>Eiaculazione precoce </strong><em>ovvero la disputa teologica sulla conservazione dei documenti originali unici, senza bisogno del notaio!</em></p>
<p>Nel gennaio di quest’anno commentavamo le <a href="http://punto-informatico.it/2527018/PI/Commenti/digitalizzazione-documentale-che-fine-fa-pec.aspx">tante novità contenute nella Legge n. 2/2009 (di conversione del “decreto anti-crisi” D.L. 185/2008</a>). In particolare, l’art. 16 comma 12 ha modificato i commi 4 e 5 dell’art. 23 del CAD, con la palese intenzione di rendere possibile una conservazione sostitutiva degli originali analogici unici a cura del “detentore” del documento cartaceo (o comunque a cura del responsabile della conservazione da lui nominato), il quale semplicemente avrebbe dovuto apporre la sua firma digitale (e assicurare la validazione temporale a chiusura del processo), salvo eccezioni che sarebbero state indicate con successivo decreto ministeriale finalizzato a individuare solo specifiche categorie documentali per le quali esigenze pubblicistiche determinino un obbligo di conservazione dell’originale analogico o comunque rendano indispensabile una sostituzione “certificata” del documento analogico unico con la sua copia conforme digitale, a cura di un pubblico ufficiale.</p>
<p><em>Peccato</em> che, come al solito, di questo decreto ministeriale non c’è neppure l’ombra all’orizzonte e i nuovi commi, scritti in modo impreciso e confuso, hanno prima entusiasmato gli operatori del mercato, in un’onda di euforia, che è cessata ben presto quando ci si è resi conto che poco è realmente cambiato!</p>
<p>4) <strong>L’Autoerotismo </strong><em>ovvero le incredibili novità contenute nell’art. 2215bis codice civile</em></p>
<p>Sempre nella <a href="http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?content=L.+n.+2/2009,Conversione++in++legge,++con++modificazioni,++del++decreto-legge+29+novembre++2008,++n.++185+%28decreto+anti-crisi%29+-+stato+-+documentazione+-+&amp;artid=11922">legge n. 2/2009</a>, sempre nell’art. 16 della stessa, questa volta al comma 12bis, il legislatore ha pensato bene di inserire un nuovo articolo nel codice civile, il famigerato art. 2215bis, rubricato avvenieristicamente <em>(!)</em> “documentazione informatica”, in un maldestro tentativo di favorire una volta per tutte i processi di dematerializzazione di registri e documenti aziendali, attraverso una norma chiara e perentoria.</p>
<p><em>Peccato</em> che il <a href="http://www.anorc.it/notizia/93_Commento_al_nuovo_art._2215bis_cod._civ.__ma_siamo_sicuri_che_la_%E2%80%9Cmarcatura.html">testo partorito sia di una imprecisione e inadeguatezza disarmanti</a>. Tale è la confusione generata dall’applicazione di quest’articolo che <a href="http://www.anorc.it/index.php">l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili per la conservazione digitale dei documenti</a> ha dovuto correre immediatamente ai ripari presentando <a href="http://www.anorc.it/notizia/108_Anorc__presenta_una_istanza_e_chiede_l%E2%80%99intervento_delle_autorit__competenti.html">un’istanza di consulenza interpretativa</a> con richiesta di eliminazione del testo normativo dal nostro ordinamento. A quanto ci è dato di sapere si sta provando ad intervenire a livello istituzionale, ma nella estenuante attesa che il testo sia modificato (o meglio ancora eliminato del tutto) il consiglio che si sente nei corridoi dei Palazzi del Potere è di ignorare l’articolo appena introdotto nell’ordinamento con una legge ordinaria e far finta che non ci sia. Insomma, arrangiatevi da soli, ché noi abbiamo altro da fare!</p>
<p>5) <strong>Il Feticismo</strong><em> ovvero le</em> <em>desiderate Regole tecniche sulla conservazione sostitutiva</em></p>
<p>Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione è ancora pubblicata la <a href="http://www.funzionepubblica.it/ministro/in_evidenza/commissione.htm">proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici</a>, che avrebbe dovuto finalmente sostituire la <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/_files/DELIBERAZIONE%2019%20febbraio%202004_v1.pdf">deliberazione CNIPA n. 11/2004</a>. Il testo, reso disponibile durante i primi mesi del 2008, è stato salutato favorevolmente dagli operatori del mercato ed è piaciuta anche la volontà di confronto dello stesso Ministero che ha invitato a inoltrare proposte di modifica o integrazione all’indirizzo e-mail segr<span style="text-decoration:underline;">.dematerializzazione@governo.it</span>. <a href="http://punto-informatico.it/2197367/PI/News/documenti-informatici-proposte-anorc.aspx">Così ha fatto ANORC</a> e, a quanto ci è dato di sapere, quelle proposte di modifica sarebbe ro state pure prese in seria considerazione!</p>
<p><em>Peccato</em> che è così forte l’interesse governativo sulla materia che ancora del testo definitivo non c’è traccia!</p>
<p>Il Ministero, insomma, ha fatto annusare al mercato lo strumento normativo che intenderebbe adottare, con i soliti altisonanti proclami, senza poi concedersi del tutto!</p>
<p>6) <strong>Il Sesso virtuale </strong><em>ovvero la Carta di sanità elettronica dal punto di vista del Ministero della Salute</em></p>
<p>Se ne parla in tutte le salse di <a href="http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=128">fascicolo sanitario elettronico, di cartella clinica elettronica, di documentazione clinica</a> e di <a href="http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=180">referti on line</a>: il Garante privacy ha avviato consultazioni pubbliche, si stanno sviluppando costosi progetti. E anche in seno al Ministero era stata avviata una consultazione che aveva portato, nel lontano 2006, dopo numerosi incontri e studi, alla definizione di una corposa bozza di <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/_files/LineeGuidaDematerializzazione_V16.pdf">Linee Guida per la Dematerializzazione della documentazione clinica</a> pubblicata “ufficialmente” sul sito del CNIPA.</p>
<p><em>Peccato</em> che non siano state mai realmente adottate dal Ministero della Salute!</p>
<p>Insomma, parlatene, agite, operate, tanto per il Ministero della Salute è tutto virtuale!</p>
<p>7) <strong>La Sodomia</strong> <em>ovvero la PEC gratuita per tutti</em></p>
<p>Che dire ancora della PEC? E’ stata presentata contro lo Stato Italiano <a href="http://punto-informatico.it/2255464/PI/News/italia-denunciata-e-firma-e-fatturazione-pec.aspx">un’istanza di infrazione</a> della normativa comunitaria, <a href="http://punto-informatico.it/2685365/PI/Commenti/pec-che.aspx">ne abbiamo parlato recentemente in un articolo</a> e se ne discute da anni animatamente. Il Governo, come ormai sappiamo bene, <a href="http://punto-informatico.it/2491635/PI/Commenti/governo-ora-distruggete-quei-documenti.aspx">ha reso in qualche modo obbligatoria la sua adozione per pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti</a>, <a href="http://www.anorc.it/notizia/111_Arriva_la_PEC_per_tutti_.html">vuole regalare a tutti i cittadini italiani una casella di PEC</a> e ha, da ultimo, reso obbligatoria la pubblicazione di una casella di PEC sui siti web delle PA, in un coacervo di norme tra loro antitetiche e contraddittorie. Il paradosso, sollevato dall’<a href="https://www.cittadininternet.org/index.asp">Associazione Cittadini di Internet</a>, è che lo stesso Ministro Brunetta ha dimenticato di adempiere al preciso obbligo di legge fissato dall&#8217;articolo 34 della Legge 69/2009, che ha modificato l&#8217;articolo 54 del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale, inserendo il comma 2ter che recita: e<em>ntro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. </em>Insomma sul sito del <a href="http://www.innovazionepa.gov.it/">Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione</a> della PEC non c’è traccia! Nello stesso tempo, con il <a href="http://www.giurdanella.it/8508">D.P.C.M. 6 maggio 2009</a> (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119), vengono individuate le modalità con cui ogni cittadino, direttamente o tramite l&#8217;affidatario del servizio, potrà richiedere l&#8217;assegnazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Caspita, bello, è tutto gratuito per i cittadini italiani!</p>
<p><em>PEC-cato</em> che coloro che scelgono di avvalersi di questo miracoloso servizio offerto, gratuitamente, dalla Stato Italiano, di fatto eleggono, in modo più o meno inconsapevole, un proprio domicilio informatico per tutti i rapporti con le P.A.</p>
<p>Insomma, caro cittadino, io non pubblico nulla sui miei siti web (tanto non ci sono sanzioni in caso di inosservanza del precetto normativo!), ma ti regalo intanto la PEC e tutti i miei documenti (sanzioni amministrative comprese) ti arriveranno lì!</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conclusioni </strong><em>ovvero atterrare su un campo di cactus</em><strong> </strong></p>
<p>Dopo aver valutato insieme a Voi il pericoloso e raro disturbo ossessivo-compulsivo che attanaglia da mesi il nostro legislatore, mi è venuto in mente questo aforisma che probabilmente sta ispirando le ultime azioni normative che abbiamo commentato: <em>Mira alla luna, anche se la manchi atterrerai tra le stelle</em>. Ecco, il problema è che qui ad atterrare c’è un mercato, quello della gestione elettronica documentale, di cui l’Italia ha bisogno e che sta decollando da solo, senza paracadute e rischia di cadere in un campo di cactus, se il legislatore, anche grazie alla meritata pausa estiva, non torna subito in sé!</p>
<p><span style="font-family:Arial;"><span style="font-size:x-small;"><span><br />
</span></span></span></p>
Posted in Digitalizzazione, Diritto d'autore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/604/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/604/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/604/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/604/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/604/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/604/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/604/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/604/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/604/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/604/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=604&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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	</item>
		<item>
		<title>Linee guide applicative 182 (reatauratori): un primo commento</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/08/18/linee-guide-applicative-182-reatauratori-un-primo-commento/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/08/18/linee-guide-applicative-182-reatauratori-un-primo-commento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[restauratori beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 182]]></category>
		<category><![CDATA[codice dei beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina transitoria restauratori]]></category>
		<category><![CDATA[restauratori]]></category>

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		<description><![CDATA[Disciplina transitoria degli operatori di restauro
A CHI E’ DIRETTA : un dato che mi sembra giusto evidenziare è che la disciplina non si rivolge solo a soggetti “privati”, ma anche a dipendenti pubblici. In ciò, ravviso personalmente un segno di volontà verso la creazione di un vero e proprio albo per i restauratori, in cui [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=602&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Disciplina transitoria degli operatori di restauro</p>
<p>A CHI E’ DIRETTA : un dato che mi sembra giusto evidenziare è che la disciplina non si rivolge solo a soggetti “privati”, ma anche a dipendenti pubblici. In ciò, ravviso personalmente un segno di volontà verso la creazione di un vero e proprio albo per i restauratori, in cui potranno confluire diverse professionalità e risorse, non solo private, ma anche pubbliche. (Il passaggio in cui si riferisce l’estensione anche ai dipendenti pubblici è collocato all’interno della nota 4 del paragrafo 2 ).</p>
<p>Un ‘ulteriore conferma, indiretta, della volontà di creare un vero e proprio albo (abilitante?) è contenuta anche nella previsione – extra ordinem – di un possibile elenco per i “collaboratori restauratori”.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">E’ bene osservare che data la struttura della procedura informatizzata sembra opportuno che in ogni caso sia proposta domanda per tutte le opzioni possibili (purché supportate da idonea documentazione)visto il più volte ribadito carattere <em>unico</em> della disciplina transitoria e pertanto l’evidenziato carattere irripetibile.</span></p>
<p>L’affermazione risulterà chiara al termine della lettura delle linee applicative da dove si evince chiaramente che, purché documentate in maniera idonea, sono ammissibili tutte le domande da parte dei candidati.</p>
<p>QUANDO INIZIERA’ LA PROCEDURA: le linee applicative affermano in maniera decisa che il 21 settembre 2009 sarà messo online sul sito ufficiale del Ministero il sito web di raccolta e di gestione delle domande, con l’attivazione contestuale di un helpdesk per tutta la durata dei termini del bando.</p>
<p>Ciò non vuol dire inequivocabilmente che la procedura inizierà il 21 settembre, ma certo il periodo di riferimento sarà in atto sicuramente a partire da quella data. Il DM 53/2009 ribadisce che i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla prova di idoneità è di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando. Quindi fate un po’ i vostri calcoli per non farvi trovare impreparati all’appuntamento.</p>
<p>Al riguardo, non posso fare a meno di segnalare quella che risulta una vera criticità del sistema (a mio modestissimo giudizio) e che si manifesta nella concentrazione in un unico modello di domanda per la richiesta delle opzioni che possono essere, come è noto, tre : B) riconoscimento della qualifica ai sensi  del comma 1; C) accesso alla prova di idoneità ai sensi del comma 1-bis per i restauratori; D) riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 1 <em>quinquies</em> – per i collaboratori restauratori.  In definitiva, non essendovi certezza sulla valutazione delle singole posizioni al momento della presentazione della domanda, si corre il rischio di “sapere” all’ultimo minuto quale sarà l’opzione accettata, con notevoli e ovvie difficoltà organizzative.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">IMPORTANTISSIMO</span> : <span style="text-decoration:underline;"> </span>le linee applicative affermano inequivocabilmente  che le <span style="text-decoration:underline;">DOMANDE INCOMPLETE SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI E ARCHIVIATE</span>. Come la solito, le circolari ministeriali non brillano per chiarezza. Per fare un semplice esempio, non risulta chiaro se l’incompletezza di una domanda (ad esempio la mancata indicazione di dati relativi alla domanda per il riconoscimento della qualifica di restauratore) possa ripercuotersi anche sulle altre opzioni (domande) con ovvia lesione dei propri interessi.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">LA PROCEDURA</span> : ciascun interessato dovrà in primo luogo accreditarsi telematicamente sul sito del ministero; dovrà compilare il modulo unico nelle sezioni di interesse, allegando in formato elettronico (pdf) la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti che si intendono sottoporre a valutazione.</p>
<p>A questo punto il Ministero (segretariato generale) smisterà automaticamente le richieste di attestazione  sullo svolgimento dell’attività di restauro alle competenti soprintendenze ed altri uffici competenti.</p>
<p>Una volta finita  l’istruttoria, <span style="text-decoration:underline;">verrà comunicato all’interessato il contenuto delle attestazioni che ciascuna soprintendenza o ufficio intende rilasciare<strong>, per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni e chiarimenti</strong></span>. Sulla base di tali elementi verrà rilasciata l’attestazione definitiva.</p>
<p>Non c’è chi non veda la farraginosità della procedura, affidata ad un soggetto terzo che funge da filtro “burocratico” alla richiesta di attestazione del singolo e rilascio dell’attestato da parte della competente Soprintendenza o ufficio. Questo giro tortuoso anziché semplificare, complica le cose, non fosse altro per la presumibile brevità del procedimento (60 giorni?) rispetto all’esito finale. A ciò si aggiunge la difficoltà di capire quale documentazione debba essere presentata (atti riconosciuti dalle soprintendenze? Documenti del datore di lavoro? Contratti? Affidamenti?), sempre con il rischio di farsi considerare la domanda “incompleta” e quindi archiviata…</p>
<p>Al punto 4.2. delle linee <strong>significativamente</strong> si afferma “… <em>E’ prevedibile che buona parte di coloro i quali sono in possesso di cui all’articolo 182, comma 1, lettere b) e c) nel dubbio sulla sufficienza della documentazione disponibile presenterà comunque domanda di partecipazione alla prova di idoneità …</em>”.</p>
<p>La stessa amministrazione, pertanto, prevede quello che deriva da una “stortura” della previsione delle linee applicative: l’incertezza della propria posizione produrrà come conseguenza un esubero di domande, con conseguenti maggiori probabilità di vedersi archiviare la domanda derivante, magari, dalla sua incompletezza …</p>
<p>Tanto per confermare un andamento “tipico” della burocrazia italiana, a fronte di procedure illogiche e “complicate”, nelle linee guida si sottolinea “…Il Ministero intende completare i riconoscimenti diretti della qualifica di restauratore  prima dell’effettivo svolgimento della prova idoneità in modo da sollevare gli interessati dall’onere di presentarsi per sostenere le prove previste. <strong>Il conseguimento di detto obiettivo dipende tuttavia dal numero delle domande che perverranno e dalla completezza della relativa documentazione </strong>…”</p>
<p>SI BADI BENE: TUTTA QUESTA PROCEDURA VALE SOLO PER LE ATTESTAZIONI CHE SI CHIEDANO AL MINISTERO.</p>
<p>Infatti, per le attestazioni di competenza di organi non statali, invece l’interessato stesso dovrà curarne l’acquisizione nei confronti dell’amministrazione competente e, successivamente, facendo seguito alla trasmissione del modello unico, dovrà trasmetterle al Ministero in formato elettronico (pdf), lasciando libertà ed autonomia ad ogni singola Regione di organizzare la fase di partecipazione al sub procedimento .</p>
<p>Mi voglio soffermare ancora su un paio di aspetti, che mi sembrano “critici”, lasciando spazio a successivi ed eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti (se richiesti, ovviamente).</p>
<p>Il primo è un doppio passaggio.</p>
<p>Sembra del tutto fuori luogo sospendere – mediante differimento – il diritto di accesso diretto ai relativi documenti amministrativi detenuti e/o formati dalle Soprintendenze (od altri uffici del Ministero) per la durata di tutta la complessa procedura dall’avvio fin al completamento delle operazioni di attestazione. Soprattutto la motivazione appare non congrua, se solo si pensi che l’eventuale inefficienza dell’amministrazione non dovrebbe ricadere in alcun modo sulle aspettative dei cittadini (si legge: <strong>questa misura si rende  necessaria per evitare la paralisi degli uffici che si vedrebbero altrimenti destinatari di numerosissime domande di accesso</strong>)</p>
<p>Ancor più illogica appare la sospensione richiamata, se la si collega alla previsione della irrilevanza delle attestazioni già rilasciate di cui al punto 5.3.. Ciò perché, si reputa che le Soprintendenze che hanno già rilasciato attestazioni lo abbiano fatto sulla base di una “propria” interpretazione della norma che difficilmente può accordarsi con quanto previsto nelle linee guida. Da ciò una necessità di rinnovazione degli attestati rilasciati.</p>
<p>Il secondo punto è quello che si riferisce alla valutazione dei titoli e dell’attività, tesa a riconoscere il meno possibile (sempre secondo un mio modestissimo avviso). Faccio solo un esempio e concludo. Per i corsi che si sono frequentati , l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare i titoli rilasciati  in base a criteri che non sono scritti in nessuna norma, ma dedotti da premesse individuate dalla stessa amministrazione. In particolare, nelle linee applicative si riporta questo esempio:  “…in via orientativa può ritenersi che sotto la soglia delle 1600 ore di insegnamento complessive (800 per ciascuno dei due anni di durata minima richiesti) un corso non presenti i requisiti minimi di efficacia formativa e non possa quindi avere alcuna rilevanza a fini dell’applicazione della norma in questione  (art. 182, comma 1, lett. b)</p>
<p>Iniziate a contare le ore…</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Linee guida applicative articolo 182 (restauratori)..</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/08/17/linee-guida-applicative-articolo-182-restauratori/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/08/17/linee-guida-applicative-articolo-182-restauratori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[restauratori beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 182]]></category>
		<category><![CDATA[idoneità]]></category>
		<category><![CDATA[linee guida applicative restauratori]]></category>
		<category><![CDATA[restauratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretella.wordpress.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Il documento è &#8220;pubblico&#8221; ed accessibile a chiunque ne fosse interessato.
Si può raggiungere da qui
Al più presto un primo commento.
Saluti
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			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Il documento è &#8220;pubblico&#8221; ed accessibile a chiunque ne fosse interessato.</p>
<p>Si può raggiungere <a href="http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1250080811610_Linee_Guida_applicative.pdf" target="_blank">da qui</a></p>
<p>Al più presto un primo commento.</p>
<p>Saluti</p>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Toc…toc….</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/08/15/toc-toc/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/08/15/toc-toc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[palio]]></category>
		<category><![CDATA[istrice]]></category>
		<category><![CDATA[rientro]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretella.wordpress.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;rientrato (!)
L&#8217;aria da vacanza c&#8217;è ancora (e non so quando passerà..), ma per ora comunico il mio rientro in sede.
Domani, però, è ancora festa, è ancora Palio, è ancora speranza&#8230;non deve necessariamente vincere la &#8220;mia&#8221; contrada, sarebbe sufficiente vedere la Civetta dominare e, forse, questo potrebbe essere il gioco del bruschelli..chissà, domani vedremo.
Per ora pubblico [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=595&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>&#8230;rientrato (!)</p>
<p>L&#8217;aria da vacanza c&#8217;è ancora (e non so quando passerà..), ma per ora comunico il mio rientro in sede.</p>
<p>Domani, però, è ancora festa, è ancora Palio, è ancora speranza&#8230;non deve necessariamente vincere la &#8220;mia&#8221; contrada, sarebbe sufficiente vedere la Civetta dominare e, forse, questo potrebbe essere il gioco del bruschelli..chissà, domani vedremo.</p>
<p>Per ora pubblico l&#8217;ultima foto il giorno della tratta davanti la sede di Camollia</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-596" title="Scienze 038" src="http://bretella.files.wordpress.com/2009/08/scienze-038.jpg?w=300&#038;h=225" alt="Scienze 038" width="300" height="225" /></p>
<p>E come sempre:</p>
<p>I-I-ISTRICE!!!!</p>
Posted in palio  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/595/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/595/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/595/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/595/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/595/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/595/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/595/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/595/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/595/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/595/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=595&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k_hOdh5mtetaNTqxMSvdoDKKzwk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k_hOdh5mtetaNTqxMSvdoDKKzwk/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k_hOdh5mtetaNTqxMSvdoDKKzwk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k_hOdh5mtetaNTqxMSvdoDKKzwk/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">bretella</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bretella.files.wordpress.com/2009/08/scienze-038.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Scienze 038</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un ultimissimo servizio prima di partire</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/07/13/un-ultimissimo-servizio-prima-di-partire/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/07/13/un-ultimissimo-servizio-prima-di-partire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bondi]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[restauratori beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[restauro beni culturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretella.wordpress.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Oggi sono stati pubblicati i due decreti ministeriali che regolamentano la definizione dei profili di competenza dei restauratori e di altri operatori. Sono norme a regime e quindi verranno applicate d&#8217;ora in poi per l&#8217;attribuzione della qualifica.
Vi segnalo i link del DM 26 MAGGIO 2009, N. 86  QUI
E DEL DM 26 MAGGIO 2009, N. 87  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=593&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Oggi sono stati pubblicati i due decreti ministeriali che regolamentano la definizione dei profili di competenza dei restauratori e di altri operatori. Sono norme a regime e quindi verranno applicate d&#8217;ora in poi per l&#8217;attribuzione della qualifica.</p>
<p>Vi segnalo i link del DM 26 MAGGIO 2009, N. 86  <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2009-07-13&amp;task=dettaglio&amp;numgu=160&amp;redaz=009G0097&amp;tmstp=1247521253437" target="_blank">QUI</a></p>
<p>E DEL DM 26 MAGGIO 2009, N. 87  <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2009-07-13&amp;task=dettaglio&amp;numgu=160&amp;redaz=009G0098&amp;tmstp=1247521253438" target="_blank">QUI</a></p>
<p>Li pubblico entrambi qui di seguito per mantenerli visibili nel tempo</p>
<p><strong> MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </strong><br />
<strong> DECRETO                       26 maggio 2009                                                            	 		             , n. 86</p>
<pre>  Regolamento  concernente  la  definizione dei profili di competenza
dei  restauratori  e  degli  altri  operatori  che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali  mobili  e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  7,  del  decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42,  recante  il  codice dei beni culturali e del
paesaggio. (09G0097)</pre>
<p></strong></p>
<pre>                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni,   recante   il   «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio»,  d'ora  in  avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, comma 7;
  Considerato  che  il  processo  di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche,  tecniche  e  operative di elevata qualita', allo
scopo   di   garantire   il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 1  del  Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
  Considerato,  altresi',  che l'individuazione dei beni culturali ai
sensi  degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti
e  dei  luoghi  della  cultura  di  cui  all'articolo 101 del Codice,
pertiene  a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari
con  competenze  storico-critiche  -  quali:  lo  storico  dell'arte,
l'archeologo,    l'architetto,    l'archivista,   il   bibliotecario,
l'etnoantropologo,  il  paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le  rispettive  competenze durante l'intero iter di svolgimento degli
interventi  conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata  dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29
del Codice;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
  Acquisito  il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
  Udito  il  parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                   Restauratore di beni culturali

  1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di  beni  architettonici,  sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice,  e' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e  mette  in  atto  un  complesso  di  azioni dirette e indirette per
limitare  i  processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal  fine,  nel  quadro  di  una programmazione coerente e coordinata
della  conservazione,  il  restauratore  analizza  i dati relativi ai
materiali  costitutivi,  alla  tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione  dei  beni  e  li interpreta; progetta e dirige, per la
parte   di   competenza,   gli   interventi;  esegue  direttamente  i
trattamenti  conservativi  e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori  che  svolgono  attivita' complementari al restauro. Svolge
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione  e didattica nel campo della
conservazione.  Le  attivita'  che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
  2.  La  qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi   dell'articolo   182   del   Codice,  corrisponde  al  profilo
professionale di cui al presente articolo.</pre>
<pre>                               Art. 2.
               Tecnico del restauro di beni culturali

  1.  Il  tecnico  del  restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate  di  beni  architettonici,  e'  la  figura professionale che
collabora  con  il  restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente  afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni  dirette  ed  indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta   esecuzione   secondo   le   indicazioni  metodologiche  ed
operative,   sotto   la   direzione   ed  il  controllo  diretto  del
restauratore.  Ha  la  responsabilita'  della  cura  dell'ambiente di
lavoro  e  delle  attrezzature,  cura  la  preparazione dei materiali
necessari  per  gli  interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
  2.  Tale  profilo  verra'  ulteriormente  definito  con  successivi
provvedimenti,   su   proposta   delle   Regioni,   in  coerenza  con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
  3.  La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita  ai  sensi  dell'articolo  182  del  Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.</pre>
<pre>                               Art. 3.
  Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali

  1.  I  tecnici  del  restauro  di  beni  culturali  con  competenze
settoriali  sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero
artigianale    che    concorrono    all'esecuzione    dell'intervento
conservativo,  eseguendo  varie  fasi  di lavorazione di supporto per
tecniche  e  attivita'  definite,  con autonomia decisionale limitata
alle  operazioni  di  tipo  esecutivo  e  sotto  la  direzione  ed il
controllo del restauratore di beni culturali.
  2.  Tale  profilo  verra'  ulteriormente  definito  con  successivi
provvedimenti,   su   proposta   delle   Regioni,   in  coerenza  con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.</pre>
<pre>                               Art. 4.
      Cooperazione delle figure professionali che intervengono
         nelle attivita' di conservazione dei beni culturali

  1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici  decorate  di  beni  architettonici  concorrono  -  con  il
restauratore  di  beni culturali e con le professionalita' menzionate
in  premessa  al  presente  decreto  -  professionalita' di carattere
scientifico,  quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
  2.  Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria  e,  ai  fini  della  partecipazione  alle attivita' di
conservazione  di  beni  culturali  mobili o di superfici decorate di
beni  architettonici,  si  articolano  in  due  livelli:  a)  esperto
scientifico  di  beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure  per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento  delle  tecniche  e  modi di esecuzione dei manufatti,
nonche'   per   l'individuazione   dei   processi   di   degrado;  b)
collaboratore  scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell'esperto scientifico.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 maggio 2009
                                                  Il Ministro : Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176

        <strong>

	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

      </strong>

    <strong>
      DECRETO

        26 maggio 2009

        , n. 86
<pre>  Regolamento  concernente  la  definizione dei profili di competenza
dei  restauratori  e  degli  altri  operatori  che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali  mobili  e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  7,  del  decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42,  recante  il  codice dei beni culturali e del
paesaggio. (09G0097)</pre>
<p></strong></p>
<p>IL MINISTRO PER I BENI<br />
E LE ATTIVITA' CULTURALI</p>
<p>Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive<br />
modificazioni;<br />
Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive<br />
modificazioni,   recante   il   «Codice  dei  beni  culturali  e  del<br />
paesaggio»,  d'ora  in  avanti «Codice», ed in particolare l'articolo<br />
29, comma 7;<br />
Considerato  che  il  processo  di conservazione dei beni culturali<br />
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte<br />
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,<br />
storico-artistiche,  tecniche  e  operative di elevata qualita', allo<br />
scopo   di   garantire   il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui<br />
all'articolo 1  del  Codice, sulla base del principio di cooperazione<br />
tra Stato e Regioni;<br />
Considerato,  altresi',  che l'individuazione dei beni culturali ai<br />
sensi  degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti<br />
e  dei  luoghi  della  cultura  di  cui  all'articolo 101 del Codice,<br />
pertiene  a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari<br />
con  competenze  storico-critiche  -  quali:  lo  storico  dell'arte,<br />
l'archeologo,    l'architetto,    l'archivista,   il   bibliotecario,<br />
l'etnoantropologo,  il  paleontologo - e che pertanto esse esercitano<br />
le  rispettive  competenze durante l'intero iter di svolgimento degli<br />
interventi  conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e<br />
coordinata  dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29<br />
del Codice;<br />
Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra<br />
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,<br />
nella seduta del 15 marzo 2007;<br />
Acquisito  il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e<br />
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;<br />
Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso<br />
dalla  Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio<br />
2008, n. 138/2008;<br />
Udito  il  parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla<br />
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.<br />
138/2008;<br />
Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a<br />
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,<br />
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;</p>
<p>A d o t t a<br />
il seguente regolamento:</p>
<p>Art. 1.<br />
Restauratore di beni culturali</p>
<p>1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate<br />
di  beni  architettonici,  sottoposti alle disposizioni di tutela del<br />
Codice,  e' il professionista che definisce lo stato di conservazione<br />
e  mette  in  atto  un  complesso  di  azioni dirette e indirette per<br />
limitare  i  processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e<br />
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A<br />
tal  fine,  nel  quadro  di  una programmazione coerente e coordinata<br />
della  conservazione,  il  restauratore  analizza  i dati relativi ai<br />
materiali  costitutivi,  alla  tecnica di esecuzione ed allo stato di<br />
conservazione  dei  beni  e  li interpreta; progetta e dirige, per la<br />
parte   di   competenza,   gli   interventi;  esegue  direttamente  i<br />
trattamenti  conservativi  e di restauro; dirige e coordina gli altri<br />
operatori  che  svolgono  attivita' complementari al restauro. Svolge<br />
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione  e didattica nel campo della<br />
conservazione.  Le  attivita'  che caratterizzano la professionalita'<br />
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.<br />
2.  La  qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai<br />
sensi   dell'articolo   182   del   Codice,  corrisponde  al  profilo<br />
professionale di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 2.<br />
Tecnico del restauro di beni culturali</p>
<p>1.  Il  tecnico  del  restauro di beni culturali mobili e superfici<br />
decorate  di  beni  architettonici,  e'  la  figura professionale che<br />
collabora  con  il  restauratore eseguendo, con autonomia decisionale<br />
strettamente  afferente alle proprie competenze tecniche, determinate<br />
azioni  dirette  ed  indirette per limitare i processi di degrado dei<br />
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la<br />
corretta   esecuzione   secondo   le   indicazioni  metodologiche  ed<br />
operative,   sotto   la   direzione   ed  il  controllo  diretto  del<br />
restauratore.  Ha  la  responsabilita'  della  cura  dell'ambiente di<br />
lavoro  e  delle  attrezzature,  cura  la  preparazione dei materiali<br />
necessari  per  gli  interventi, secondo le indicazioni metodologiche<br />
del restauratore.<br />
2.  Tale  profilo  verra'  ulteriormente  definito  con  successivi<br />
provvedimenti,   su   proposta   delle   Regioni,   in  coerenza  con<br />
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.<br />
3.  La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,<br />
acquisita  ai  sensi  dell'articolo  182  del  Codice, corrisponde al<br />
profilo professionale di cui al presente articolo.</p>
<p>Art. 3.<br />
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali</p>
<p>1.  I  tecnici  del  restauro  di  beni  culturali  con  competenze<br />
settoriali  sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero<br />
artigianale    che    concorrono    all'esecuzione    dell'intervento<br />
conservativo,  eseguendo  varie  fasi  di lavorazione di supporto per<br />
tecniche  e  attivita'  definite,  con autonomia decisionale limitata<br />
alle  operazioni  di  tipo  esecutivo  e  sotto  la  direzione  ed il<br />
controllo del restauratore di beni culturali.<br />
2.  Tale  profilo  verra'  ulteriormente  definito  con  successivi<br />
provvedimenti,   su   proposta   delle   Regioni,   in  coerenza  con<br />
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.</p>
<p>Art. 4.<br />
Cooperazione delle figure professionali che intervengono<br />
nelle attivita' di conservazione dei beni culturali</p>
<p>1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle<br />
superfici  decorate  di  beni  architettonici  concorrono  -  con  il<br />
restauratore  di  beni culturali e con le professionalita' menzionate<br />
in  premessa  al  presente  decreto  -  professionalita' di carattere<br />
scientifico,  quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del<br />
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.<br />
2.  Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione<br />
universitaria  e,  ai  fini  della  partecipazione  alle attivita' di<br />
conservazione  di  beni  culturali  mobili o di superfici decorate di<br />
beni  architettonici,  si  articolano  in  due  livelli:  a)  esperto<br />
scientifico  di  beni culturali, che opera in collaborazione costante<br />
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa<br />
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di<br />
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e<br />
procedure  per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il<br />
riconoscimento  delle  tecniche  e  modi di esecuzione dei manufatti,<br />
nonche'   per   l'individuazione   dei   processi   di   degrado;  b)<br />
collaboratore  scientifico di beni culturali, che opera con autonomia<br />
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e<br />
sotto la direzione dell'esperto scientifico.<br />
Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Roma, 26 maggio 2009<br />
Il Ministro : Bondi</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Alfano<br />
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009<br />
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla<br />
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176</p>
<p>SEGUE ALLEGATO A CON DESCRIZIONE DELLE MANSIONI</p>
<p><strong> MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI </strong><br />
<strong> DECRETO                       26 maggio 2009                                                            	 		             , n. 87</p>
<pre>  Regolamento  concernente  la  definizione  dei criteri e livelli di
qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento del restauro, nonche' delle
modalita'  di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento  dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle
modalita'   della   vigilanza   sullo   svolgimento  delle  attivita'
didattiche  e  dell'esame  finale, del titolo accademico relasciato a
seguito  del  superamento  di detto esame, ai sensi dell'articolo 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)</pre>
<p></strong>
</pre>
<pre>                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, commi 8 e 9;
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
  Acquisiti  i  pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale
nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e
dal  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione artistica e musicale
nella seduta del 30 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Insegnamento del restauro

  1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in
un  corso  a  ciclo  unico,  articolato  in  300  crediti  formativi,
corrispondenti  ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento
dell'insegnamento  universitario  (CFU).  Per  l'accesso  ai corsi e'
richiesto  il  possesso  del  diploma  di  scuola  media superiore di
secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
  2.   I  corsi  formativi  sono  realizzati  dalle  scuole  di  alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11
dell'articolo  29  del  Codice e da altri soggetti pubblici o privati
accreditati  ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in
avanti  «istituzioni  formative», nei modi previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5 del presente decreto.
  3  .  Al  termine  del corso, previo superamento di un esame finale
avente  valore  di  esame  di  Stato,  abilitante alla professione di
restauratore  di  beni culturali, le universita' rilasciano la laurea
magistrale  di  cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma
accademico   di  secondo  livello,  le  altre  istituzioni  formative
accreditate  rilasciano  un  diploma, equiparato alla predetta laurea
magistrale.
  4.     Con    provvedimento    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali, e' definita la classe della laurea
magistrale  abilitante  alla  professione  di  restauratore  di  beni
culturali,  coerentemente  con  quanto  indicato  all'allegato  C del
presente decreto.</pre>
<pre>                               Art. 2.
        Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo

  1.  L'accesso  al  percorso  formativo  del  restauratore  di  beni
culturali  avviene  attraverso  una  selezione  preliminare con prove
attitudinali  di  contenuto  tecnico e prove teoriche, secondo quanto
indicato nell'allegato A del presente decreto.
  2.  Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma
restando  l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai
percorsi  formativi  professionalizzanti  individuati nell'allegato B
del presente decreto.
  3.  Il  monte  ore  complessivo  dei corsi e' articolato in modo da
garantire  che  una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento
complessivo,  compreso  lo  studio  individuale e la tesi finale, sia
riservata   alle  attivita'  tecnico-didattiche  di  conservazione  e
restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili
e  superfici  decorate  di  beni  architettonici, e la rimanente alle
materie  di  carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi,
le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero
dei  crediti  formativi  sono individuati nell'allegato C al presente
decreto.
  4.  Le  attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si
svolgono  in  laboratori presso la struttura formativa del corso e in
cantieri-scuola  in  consegna  all'istituzione  formativa,  sotto  la
responsabilita'  didattica  e professionale dei docenti del corso. Il
numero  di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e
deve  comunque  garantire  un  numero  di  allievi  per  docente  non
superiore a cinque.
  5.  I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga
svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
  6.  I  corsi  prevedono  il  riconoscimento  dei  crediti formativi
maturati  dai  soggetti diplomati presso le universita', le scuole di
alta  formazione  e  di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del
decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta
formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508
del  1999,  ai fini del completamento del percorso formativo utile al
conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
  7.  La  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  e' disciplinata dai
singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
  8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento,
una    percentuale    non    inferiore    all'80%   delle   attivita'
tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come
beni  culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi
devono  essere  autorizzati  preventivamente  dall'organo  di  tutela
competente   per   territorio,   con   specifico   riferimento   alla
compatibilita'   dell'intervento   conservativo  con  lo  svolgimento
dell'attivita'  formativa.  La  parte  rimanente deve comunque essere
effettuata su manufatti originali.</pre>
<pre>                               Art. 3.
                  Caratteristiche del corpo docente

  1.  I  docenti  delle  discipline tecniche di restauro teorico e di
laboratorio  o  di  cantiere  sono  scelti tra i restauratori di beni
culturali  individuati  ai  sensi  dell'articolo 182, commi 1, 1-bis,
1-ter,  1-quater  ed  1-quinquies  e  2  del Codice, i quali siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a)  abbiano  svolto  attivita'  di  docenza  per almeno un biennio
continuativo  presso  le  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n.  368,  nonche'  presso  le universita', ed abbiano altresi'
maturato  un'esperienza  professionale  di  restauro, connotata dalla
responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica degli interventi, di
almeno quattro anni;
   b)  abbiano  svolto  attivita'  di  docenza per almeno un triennio
continuativo  presso  corsi  di  restauro  attivati  dalle  scuole di
restauro  regionali  ovvero  presso  corsi di restauro attivati dalle
accademie  di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano
altresi'  maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata
dalla   responsabilita'   diretta   nella   gestione   tecnica  degli
interventi, di almeno cinque anni;
   c)  abbiano  maturato  un'esperienza  professionale  di  restauro,
connotata  dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli
interventi, di almeno dodici anni;
   d) siano docenti universitari;
   e)  siano  docenti  delle  accademie  di  belle  arti afferenti ai
settori  scientifico  disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
   f)  si  siano  diplomati  all'estero  e  si  trovino  in una delle
situazioni   sopra  citate  ed  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento
dell'equipollenza   del  titolo,  dell'istituzione  e  dell'attivita'
professionale.
  2.  Le  attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro,
per    lavorazioni    particolari   che   concorrono   all'esecuzione
dell'intervento  conservativo, possono essere svolte anche da esperti
riconducibili  alle  professionalita'  indicate  all'articolo  3  del
decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
  3.   I  docenti  delle  discipline  storiche  e  scientifiche,  con
specifico   riferimento   agli   insegnamenti  da  impartire,  devono
appartenere a una delle seguenti categorie:
   a) professori universitari o ricercatori universitari;
   b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle
discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
   c)  docenti  che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di
insegnamento  presso  le  scuole  di  alta  formazione  e  di  studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998,   n.   368,   da  valutare  sulla  base  di  idonea  produzione
scientifica;
   d)  dirigenti  o  funzionari  tecnico-scientifici,  scientifici  e
amministrativi  delle  amministrazioni  preposte alla tutela dei beni
culturali,  con  esperienza  lavorativa  nel  settore della tutela di
almeno  otto  anni,  da  valutare  sulla  base  di  idonea produzione
scientifica;
   e)  studiosi  o  professionisti  di  chiara  fama, evidenziata dal
curriculum  professionale,  dalle  pubblicazioni  scientifiche  e dai
titoli.
  4.  L'esperienza  professionale  richiesta  al comma 1, e' valutata
secondo  i  parametri  indicati  all'articolo  182,  comma 1-ter, del
Codice.</pre>
<pre>                               Art. 4.
                   Requisiti per l'accreditamento

  1.  Ai  fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano
il  possesso  di  un'adeguata  capacita'  organizzativa,  tecnica  ed
economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli
di  qualita'  del  percorso  formativo  di cui all'articolo 2 e delle
caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.
  2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata
dalla documentazione concernente:
   a)   l'individuazione   delle   strutture   e  dotazioni  tecniche
disponibili;
   b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;
   c) i regolamenti del percorso formativo;
   d) il piano finanziario;
   e)  la  disponibilita' e le modalita' di reperimento dei manufatti
per le attivita' tecnico-didattiche.</pre>
<pre>                               Art. 5.
             Attivita' di accreditamento e di vigilanza

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  e' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,  una  commissione  tecnica  per  le  attivita'
istruttorie    finalizzate   all'accreditamento   delle   istituzioni
formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
  2. Della commissione fanno parte:
   a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
   b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e
le  attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta
formazione e studio;
   c)    due    rappresentanti    del    Ministero   dell'istruzione,
del1'universita' e della ricerca;
   d)  un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale
(CUN)   tra   i   docenti  delle  discipline  dell'area  scientifica,
umanistica e del restauro;
   e)  un  componente,  designato  dal  Consiglio  nazionale  per  la
valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
   f)  un  componente,  designato  dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM).
  3.   La   commissione   svolge  le  funzioni  istruttorie  ai  fini
dell'accreditamento  dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti
aspetti:
   a) requisiti delle istituzioni formative;
   b)  contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove
di accesso;
   c) caratteristiche del corpo docente;
   d)  idoneita'  dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati
allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
   e)     disponibilita'    di    manufatti    per    le    attivita'
tecnico-didattiche.
  4.   La   Commissione   puo'   chiedere   ai  soggetti  interessati
documentazione  integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si
conclude  con  una  proposta  al  Ministero per i beni e le attivita'
culturali  e  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o
di diniego.
  5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi
da  svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali,    di    concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  6.  La  commissione  esercita la vigilanza, per tutta la durata dei
corsi,  sulla  permanenza  dei presupposti individuati e sul rispetto
delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine,
almeno  una  volta  l'anno,  effettua  verifiche in concreto presso i
corsi  di  formazione.  In  caso di accertata difformita', propone ai
Ministeri  per  i  beni  e  le attivita' culturali e dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  la  diffida  a  ripristinare  le
condizioni  e  i  presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di
sospensione   dei   corsi   o,   nei   casi  piu'  gravi,  di  revoca
dell'accreditamento.
  7.  La  commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco
delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di
formazione  dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e
le    attivita'    culturali    e   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  i  quali  assicurano all'elenco
adeguata    pubblicita'   attraverso   i   propri   siti   telematici
istituzionali.
  8.   La   commissione,  alla  luce  dell'evoluzione  del  dibattito
culturale,  delle  conoscenze  scientifiche e delle tecniche, nonche'
dell'attuazione  dell'articolo  29,  comma  5, del Codice, propone ai
Ministeri  suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli
di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.</pre>
<pre>                               Art. 6.
                       Esame finale e diploma

  1.   L'esame   finale   dei  corsi  di  formazione  e'  organizzato
dall'istituzione  formativa  ed  e'  articolato  in due prove, una di
carattere     applicativo,     consistente     in    un    intervento
pratico-laboratoriale   ed  una  di  carattere  teorico-metodologico,
consistente  nella  discussione  di  un elaborato scritto. Qualora la
prima  prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame
nella sessione successiva.
  2.  La  Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri,
nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno
due  membri  designati  dal  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  tra  gli  iscritti nel registro dei restauratori da almeno
cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  Nella fase di
prima  applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
designa  i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione
e studio del Ministero stesso.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 maggio 2009
                                               Il Ministro per i beni
                                             e le attivita' culturali
                                                                Bondi

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175

      SEGUE ALLEGATO A</pre>
Posted in beni culturali, Bondi, restauratori beni culturali  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/593/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/593/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/593/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=593&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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	</item>
		<item>
		<title>Quando ritornerò…</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/07/11/quando-ritornero/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/07/11/quando-ritornero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[bretella]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[riposo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretella.wordpress.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;saranno cambiate molte cose.
Il nuovo regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali sarà adottato.
La Riforma Brunetta avrà concluso il suo iter alle Commissioni e forse sarà in procinto di essere pubblicata.
Molti bretellini avranno sostenuto il concorso per assitenti alla vigilanza in Umbria.
Forse sarà pubblicata la prova per l&#8217;idoneità di restauratori.
Una Persona a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=589&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>&#8230;saranno cambiate molte cose.</p>
<p>Il nuovo regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali sarà adottato.</p>
<p>La Riforma Brunetta avrà concluso il suo iter alle Commissioni e forse sarà in procinto di essere pubblicata.</p>
<p>Molti bretellini avranno sostenuto il concorso per assitenti alla vigilanza in Umbria.</p>
<p>Forse sarà pubblicata la prova per l&#8217;idoneità di restauratori.</p>
<p>Una Persona a me cara sarà andata in pensione.</p>
<p>E chissà quante altre cose ancora&#8230;</p>
<p>Per il momento però, voglio salutarVi tutti rinviando il mio lavoro su questo blog a dopo Ferragosto.</p>
<p>Il bisogno di &#8220;staccare&#8221; è veramente grande, per essere di maggiore aiuto a tutti.</p>
<p>Un saluto.</p>
<p>P.S. Lo spazio rimane aperto e quindi, se volete, lasciate pure i vostri messaggi, magari se trovo il tempo in ferie potrei riuscire a rispondere..</p>
Posted in Personale  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/589/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=589&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gv3LngckMnjCv4WFB45S-sZcvTo/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gv3LngckMnjCv4WFB45S-sZcvTo/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gv3LngckMnjCv4WFB45S-sZcvTo/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Gv3LngckMnjCv4WFB45S-sZcvTo/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">bretella</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Palio: domani si corre in piazza!</title>
		<link>http://bretella.wordpress.com/2009/07/01/palio-domani-si-corre-in-piazza/</link>
		<comments>http://bretella.wordpress.com/2009/07/01/palio-domani-si-corre-in-piazza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bretella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[contrade]]></category>
		<category><![CDATA[istriciaioli]]></category>
		<category><![CDATA[Palio. Istrice]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>

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		<description><![CDATA[Ebben si, il mio cuore di istriciaiolo ha iniziato a battere più velocemente è più rumorosamente. Mancano poche ore alla carriera e sento già l&#8217;emozione della sfida, l&#8217;augurio che l&#8217;avversaria arrivi dietro, ma veramente dietro. Si è vinto da poco e, quindi, sarà difficile ripetersi, ma non abbiamoa vuto in sorte una brenna, tutt&#8217;altro. E&#8217; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=586&subd=bretella&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Ebben si, il mio cuore di istriciaiolo ha iniziato a battere più velocemente è più rumorosamente. Mancano poche ore alla carriera e sento già l&#8217;emozione della sfida, l&#8217;augurio che l&#8217;avversaria arrivi dietro, ma veramente dietro. Si è vinto da poco e, quindi, sarà difficile ripetersi, ma non abbiamoa vuto in sorte una brenna, tutt&#8217;altro. E&#8217; un bel cavallo già  vincitore di 1 palio. E allore? Allora, sognare non costa niente e sarà bello passare questo tempo di attesa nella speranza di vedere il Te Deum in Duomo con le bandiere che hanno i più bei colori della piazza:il rosso, l&#8217;azzurro, il nero, il bianco. Non mi resta che gridare, idalmente, insieme  a tutti i miei compagni contradaioli: I-I-Istrice!!!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-587" title="Istervicto" src="http://bretella.files.wordpress.com/2009/07/istervicto.jpg?w=126&#038;h=167" alt="Istervicto" width="126" height="167" /></p>
Posted in cultura, Uncategorized  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/bretella.wordpress.com/586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/bretella.wordpress.com/586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/bretella.wordpress.com/586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/bretella.wordpress.com/586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/bretella.wordpress.com/586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/bretella.wordpress.com/586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/bretella.wordpress.com/586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/bretella.wordpress.com/586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/bretella.wordpress.com/586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/bretella.wordpress.com/586/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bretella.wordpress.com&blog=3696533&post=586&subd=bretella&ref=&feed=1" /></div>
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			<media:title type="html">Istervicto</media:title>
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	</item>
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