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	<title>Il modello 730 in pillole</title>
	
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	<description>novità e precisazioni sulla dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti</description>
	<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:09:28 +0000</pubDate>
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		<title>Online i nuovi modelli ed istruzioni del modello 730/2010</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:09:28 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[lavoro dipendente]]></category>

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		<description><![CDATA[Pochi giorni fa sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, e le relative istruzioni.
I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell&#8217;anno 2009, possono dunque già trovare il modello e le relative istruzioni [...]


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<p>I contribuenti che, nell’anno 2010, intendono avvalersi dell’assistenza fiscale per i redditi dell&#8217;anno 2009, possono dunque già trovare il <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf888442790bb8/730%202010%20modello.pdf">modello</a> e le relative <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf88b4427966f5/730%202010%20istruzioni.pdf">istruzioni</a> pubblicati sul sito dell&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2010/730+2010/">Agenzia delle Entrate</a>.</p>


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		<title>Ravvedimento operoso: diminuzione del tasso di interesse dal 01 gennaio 2010</title>
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		<comments>http://www.modello730.com/2009/ravvedimento-operoso-diminuzione-del-tasso-di-interesse-dal-01-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un recente decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell&#8217;Economia e Finanze ha stabilito che il nuovo tasso ufficiale sugli interessi legali passa dal 3% al 1% in ragione d&#8217;anno a partire dal 1° gennaio 2010.
Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità [...]


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<p>Ciò avrà quindi nuovi effetti sul calcolo del ravvedimento operoso, la cui formula dovrà tenere conto della novità per i pagamenti effettuati nel prossimo anno.</p>
<p>Il calcolo aggiornato si presume sarà dunque il seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Imposta + Sanzione + Interessi</strong></p>
<p><strong>Imposta da versare</strong>: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.<br />
<strong>Sanzione da versare</strong>:<br />
- se il versamento viene effettuato <em>entro 30 giorni</em> dalla originale scadenza, si applica il 2,50%<br />
- se il versamento viene effettuato <em>entro un anno</em> dalla originale scadenza, si applica il 3%;<br />
- se il versamento viene effettuato <em>oltre l’anno</em> dalla originale scadenza, si applica il 30%.</p>
<p><strong>Interessi da versare</strong>: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all’originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:<br />
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%<br />
- per i giorni dal 01/01/2008 fino 31/12/2009, interesse del 3%;<br />
- per i giorni dal 01/01/2009 fino al momento dell&#8217;effettivo versamento, interesse del 1%.</p>
<p>Ecco un <em>semplice esempio</em> per chiarire il concetto esposto:</p>
<p>Acconto di €. <strong>150,00</strong> da versare entro il 30/11/2009.<br />
Lo pago in data 20/01/2010, ovvero 51 giorni dopo la scadenza originale.</p>
<p>Sanzione: €. 150,00 x 3,00% = €. <strong>4,50</strong><br />
Interessi: €. [150,00 x gg. 31/365 x 3%] + €. [150,00 x gg. 20/365 x 1%] = €. <strong>0,46</strong>*<br />
*(importo minimo di versamento €. <strong>1,03</strong>)</p>
<p>Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma<br />
(150,00 + 4,50 + 1,03) = €. <strong>155,53</strong>.</p>
<p>I relativi <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www1.agenziaentrate.it');" href="http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm">codici tributo</a> per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p>


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		<title>Incapienza del datore di lavoro: che fine fa il credito del 730?</title>
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		<comments>http://www.modello730.com/2009/incapienza-del-datore-di-lavoro-che-fine-fa-il-credito-del-730/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[oneri detraibili]]></category>

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		<category><![CDATA[730]]></category>

		<category><![CDATA[conguaglio]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contribuente che si avvale del modello 730 sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un&#8217;unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.
Questo succede per effetto del calcolo della capienza Irpef del datore di lavoro, di cui abbiamo già trattato in precedenza (in poche parole l&#8217;Irpef rimborsata [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Il contribuente che si avvale del <strong>modello 730</strong> sa bene che spesso il credito spettante può non venir rimborsato tutto in un&#8217;unica soluzione, ma anche a rate mensili di importo variabile.</p>
<p>Questo succede per effetto del calcolo della <strong>capienza Irpef</strong> del datore di lavoro, di cui abbiamo <a href="http://www.modello730.com/2009/quando-ricevo-il-credito-irpef-scaturito-dal-modello-730/">già trattato</a> in precedenza (in poche parole l&#8217;Irpef rimborsata ai dipendenti non può mai superare l&#8217;Irpef a debito dovuto nel mese).</p>
<p>Ma che cosa accade quando il credito, seppur riconosciuto &#8220;a piccole dosi&#8221;, non riesce ad essere completamente rimborsato?</p>
<p>Innanzitutto precisiamo che il <strong>termine ultimo per il conguaglio</strong> da parte del datore di lavoro corrisponde alla busta paga <span style="text-decoration: line-through;">del mese di</span> retribuita nel mese di dicembre.</p>
<p>Qualora anche dopo tale data dovesse avanzare<strong> un residuo credito</strong> <strong>in capo al dipendente</strong>, tale importo non potrà essere ulteriormente gestito in busta paga, ma <span style="text-decoration: underline;">non andrà comunque perduto</span>:  sarà infatti cura del datore di lavoro esporre nell&#8217;<strong>apposito rigo del CUD2010</strong> l&#8217;importo residuo (<strong>Credito Irpef Non Rimborsato</strong> - parte B - Dati Fiscali).</p>
<p>Il contribuente, pertanto, potrà <em>riportare lo stesso </em>nella dichiarazione dei redditi dell&#8217;anno successivo quale <strong><a href="http://www.modello730.com/2009/credito-irpef-non-rimborsato-anno-precedente/">eccedenza dell&#8217;anno precedente</a></strong>.</p>


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		<item>
		<title>Contribuente senza datore di lavoro: modalità di versamento dell’acconto di novembre</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mod730/~3/8kblCIeQG_4/</link>
		<comments>http://www.modello730.com/2009/contribuente-senza-datore-di-lavoro-modalita-di-versamento-dellacconto-di-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<category><![CDATA[acconti]]></category>

		<category><![CDATA[irpef]]></category>

		<category><![CDATA[sostituto d'imposta]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del secondo o unico acconto Irpef anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.
In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell&#8217;attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di novembre, come sappiamo, scade il versamento del <strong>secondo o unico acconto Irpef</strong> anche per i contribuenti che si sono avvalsi del modello 730.</p>
<p>In tempi di crisi economica, cassa integrazione e sospensioni dell&#8217;attività, può però capitare che il contribuente si ritrovi <strong>a novembre con un datore di lavoro diverso da quello che aveva a luglio</strong>, o addirittura che <strong>non abbia affatto un datore di lavoro</strong>.</p>
<p>Come deve comportarsi in caso di acconto dovuto<strong>*</strong>?</p>
<p>Innanzitutto è conveniente valutare se sia il caso di effettuare un <a href="http://www.modello730.com/2009/irpef-ricalcolo-acconti-nel-modello-730/">Ricalcolo </a>dell&#8217;importo.</p>
<p>In caso affermativo, applicando <a href="http://www.modello730.com/2009/acconto-irpef-2009-riduzione-di-20-punti-anche-per-chi-ha-fatto-il-modello-730/">la nuova percentuale del 79%</a> calcolata sul rigo 31 del modello 730/2009, il contribuente compilerà un <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebbaea4d26fc6de/Modello%20F24.pdf"><strong>modello F24</strong></a> indicando nella sezione erario il <strong>codice tributo 4034</strong> e l&#8217;anno di riferimento <strong>2009</strong>, e nella colonna a debito, l&#8217;importo da versare.</p>
<div id="attachment_426" class="wp-caption alignnone" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-426" title="accontonov1" src="http://www.modello730.com/wp-content/uploads/2009/11/accontonov1.jpg" alt="esempio di compilazione mod. F24 per l'acconto di novembre" width="522" height="115" /><p class="wp-caption-text">esempio di compilazione mod. F24 per l&#39;acconto di novembre</p></div>
<p>La scadenza per il pagamento con modello F24 è il giorno <strong>30/11/2009</strong>.</p>
<p><em><strong>*</strong>Per controllare se sia dovuto o meno l’acconto di novembre:<br />
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3</em></p>


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		<title>Acconto Irpef 2009: riduzione di 20 punti anche per chi ha fatto il modello 730</title>
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		<comments>http://www.modello730.com/2009/acconto-irpef-2009-riduzione-di-20-punti-anche-per-chi-ha-fatto-il-modello-730/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell&#8217;acconto Irpef per l&#8217;anno 2009, nella nuova misura del 79% (prima era il 99%) per tutte le persone fisiche.
Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato a debito [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito del decreto legge in corso di pubblicazione, ma già approvato dal Governo, è stato rideterminata la percentuale dell&#8217;acconto Irpef per l&#8217;anno 2009, nella nuova misura del<strong> 79%</strong> (<a href="http://www.modello730.com/2009/irpef-il-calcolo-degli-acconti/">prima era il 99%</a>) per tutte le persone fisiche.</p>
<p>Come si deve comportare il contribuente che ha compilato il modello 730, e che è risultato<strong> a debito per l&#8217;acconto di novembre*</strong>?</p>
<p><strong>Non deve fare nulla</strong>.<br />
Sarà infatti il datore di lavoro (c.d. sostituto di imposta) a ricalcolare l&#8217;eventuale importo da trattenere.<br />
Nel caso in cui l&#8217;acconto sia già stato trattenuto nella misura intera, lo stesso sostituto di imposta provvederà alla restituzione delle maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre.</p>
<p><em>*Per controllare se sia dovuto o meno l&#8217;acconto di novembre:<br />
Verificare il punto 48 del Prospetto di Liquidazione, modello 730-3</em></p>
<p>[<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebbaf94035b60ba/266_Com%20%20st%20%20Acconto%20IRPEF%2017%2011%2009.pdf">clicca qui per vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate</a>]</p>


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		<title>Perché i Caf sono così “fiscali”?</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Sembra una domanda retorica, ma può capitare che il contribuente che si rivolge ad un Caf si veda richiedere documentazione così dettagliata e specifica che all&#8217;apparenza possa risultare superflua.
In verità tutto ciò ha invece una sua motivazione: il Caf, in quanto istituto autorizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate al controllo formale della documentazione presentata, deve a sua [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra una domanda retorica, ma può capitare che il contribuente che si rivolge ad un Caf si veda richiedere documentazione così dettagliata e specifica che all&#8217;apparenza possa risultare superflua.</p>
<p>In verità tutto ciò ha invece una sua motivazione: il <strong>Caf</strong>, in quanto istituto autorizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate al controllo formale della documentazione presentata, <em>deve a sua volta rispondere a controlli di regolarità dell&#8217;attività svolta</em>, ai sensi dell&#8217;art. 36 ter del DPR 600/73.</p>
<p>Ogni anno, pertanto, viene richiesto al Caf un controllo a campione della documentazione ritirata e conseguentemente vistata dai delegati di sportello, e laddove si dovessero riscontrare irregolarità potranno essere irrogate <strong>sanzioni in capo al responsabile</strong> del Caf, fino ad arrivare (in caso di irregolarità gravi e ripetute) alla <strong>revoca dell&#8217;autorizzazione</strong> stessa.</p>
<p>Si precisa che, in caso di irregolarità che generino una <strong>maggior imposta</strong> <strong>dovuta</strong>, la stessa verrà recuperata <strong>in capo al contribuente</strong>, maggiorata di interessi e sanzioni.</p>


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		<title>Il conguaglio del modello 730 con lo stipendio del mese di luglio</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lavoro dipendente]]></category>

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		<description><![CDATA[Chiariti con una circolare, la 21/E del 04/05/09, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i conguagli dei modelli 730/4 dei dipendenti.
Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiariti con una circolare, la <strong>21/E del 04/05/09</strong>, i termini e le modalità per i sostituti di imposta che devono effettuare i <strong>conguagli</strong> dei modelli 730/4 dei dipendenti.</p>
<p>Se fino allo scorso anno si parlava di mese di retribuzioni erogate nel mese di luglio, e pertanto la busta paga di riferimento era quella del mese di giugno, <span style="text-decoration: underline;"><em>da quest&#8217;anno la circolare parla di &#8220;retribuzioni di competenza del mese di luglio&#8221;</em></span>.</p>
<p>Ancora un mesetto circa, dunque, per beneficiare dei rimborsi di imposta in caso di dichiarazione a credito, o viceversa, per vedersi trattenute le imposte dovute in caso di modello 730 a debito.</p>


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		<title>Dichiarazione Integrativa per sanare errori e dimenticanze</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mod730/~3/frivMa0KCTI/</link>
		<comments>http://www.modello730.com/2009/dichiarazione-integrativa-per-sanare-errori-e-dimenticanze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Può capitare che il contribuente si accorga, dopo la redazione del modello 730, di omissioni o errori riguardanti la dichiarazione stessa, errori che vanno ad incidere sul calcolo dell&#8217;imposta.
In tali casi deve pertanto ricorrere ad una Dichiarazione Integrativa, per sanare la sua posizione. Ma quale in particolare? In relazione al tipo di errore ed al [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Può capitare che il contribuente si accorga, dopo la redazione del modello 730, di <em>omissioni o errori</em> riguardanti la dichiarazione stessa, errori che vanno ad incidere sul calcolo dell&#8217;imposta.<br />
In tali casi deve pertanto ricorrere ad una <em>Dichiarazione Integrativa</em>, per sanare la sua posizione. Ma quale in particolare? In relazione al tipo di errore ed al nuovo risultato della dichiarazione è necessario predisporre un determinato modello. Vediamo i casi possibili:</p>
<ul>
<li>In caso di errore commesso dal Caf o Professionista abilitato, lo stesso produrrà un <strong>modello 730 Rettificativo</strong>, che andrà a sostituire il modello precedentemente redatto.</li>
</ul>
<ul>
<li>In caso di errore commesso dal Contribuente, <span style="text-decoration: underline;">che genera un Maggior Credito oppure un Minor Debito</span> (es: dimenticanza di oneri detrabili o deducibili), si presenterà un <strong>modello 730 Integrativo</strong>. La scadenza per detta presentazione è il 25 ottobre 2009. Attenzione: non è però ammesso ricorrere al <em>modello 730 integrativo</em> quando anche una imposta soltanto risulti a debito.</li>
</ul>
<ul>
<li>In caso di errore commesso dal Contribuente, <span style="text-decoration: underline;">che genera un Minor Credito oppure un Maggior Debito</span> (es: dimenticanza di redditi di varia natura, errata indicazione di familiari a carico), si presenterà il <strong>modello Unico 2009 Correttivo o Integrativo, </strong>con eventuale <a href="http://www.modello730.com/2009/calcolo-ravvedimento-operoso/">ravvedimento operoso</a> per il pagamento degli importi dovuti.</li>
</ul>


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		<title>Irpef: Ricalcolo acconti nel modello 730</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mod730/~3/8hUsgNH3Vtc/</link>
		<comments>http://www.modello730.com/2009/irpef-ricalcolo-acconti-nel-modello-730/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[altri dati]]></category>

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		<description><![CDATA[A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel modello 730 il rigo F6.
In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l&#8217;anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l&#8217;anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può ricalcolare i [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>A disposizione del contribuente a debito di Irpef per saldi e acconti, troviamo nel <strong>modello 730</strong> il <strong>rigo F6</strong>.</p>
<p>In particolare, nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento di acconti per l&#8217;anno successivo, ma abbia ragione di credere di avere l&#8217;anno successivo una minore imposta dovuta (o addirittura un credito), può <a href="http://www.modello730.com/2009/irpef-il-calcolo-degli-acconti/"><strong>ricalcolare i propri acconti</strong></a>.<br />
Tale casistica si può verificare ad esempio quando il dipendente sappia in anticipo di avere l&#8217;anno successivo un minor reddito, ovvero una maggiore detrazione di imposta (es: per spese sanitarie ingenti, o altri <a href="http://www.modello730.com/category/oneri-detraibili/">oneri detraibili</a> non presenti l&#8217;anno prima).<br />
In caso di opzione per non effettuare i versamenti di acconto, barrare la <strong>casella 1</strong>.<br />
In caso di ricalcolo degli acconti suddetti<em> indicare tale importo ricalcolato</em> nella <strong>casella 2</strong>.</p>
<p>Si precisa però che <em>in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti</em>, il contribuente sarà assoggettato a <a href="http://www.modello730.com/2009/dichiarazione-dei-redditi-sanzioni-amministrative-per-irregolarita/">sanzione</a> da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>


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		<item>
		<title>Dichiarazione dei Redditi: sanzioni amministrative per irregolarità</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mod730/~3/3l5N5v07aec/</link>
		<comments>http://www.modello730.com/2009/dichiarazione-dei-redditi-sanzioni-amministrative-per-irregolarita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<category><![CDATA[errori]]></category>

		<category><![CDATA[ravvedimento]]></category>

		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>

		<category><![CDATA[violazioni]]></category>

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<p><strong>Violazioni Formali</strong><br />
Le violazioni formali sono quelle inerenti alla errata compilazione della dichiarazione, che però non comportano evasione o differenze di imposta (es: omessa o errata indicazione del codice fiscale del contribuente, omessa indicazione di dati per la determinazione dell&#8217;imposta). In questo caso la sanzione va <strong>da €. 258,00 a €. 2.065,00</strong>.</p>
<p><strong>Violazioni Sostanziali</strong><br />
Sono violazioni che incidono sul calcolo e relativo pagamento dei tributi (es: reddito imponibile dichiarato inferiore a quello accertato, infedele dichiarazione). In questo caso la sanzione amministrativa va <strong>dal 100 al 200 per cento</strong> della maggiore imposta o del minor credito accertato.<br />
Infine, nel caso specifico di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte dovute si applica la sanzione del <strong>30 per cento</strong>.</p>
<p>Predetta sanzione è ridotta in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>
<p><em>Se non è ancora stato inviato</em> da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate <em>il relativo Accertamento</em>, è però possibile regolarizzare la propria posizione debitoria tramite il cosiddetto <a href="http://www.modello730.com/2009/calcolo-ravvedimento-operoso/"><strong>Ravvedimento Operoso</strong>,</a> che consiste nella eventuale presentazione di una nuova dichiarazione (<em>integrativa</em>) e nel versamento della maggiore imposta auto-sanzionata.</p>


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		<title>Calcolo del Ravvedimento Operoso per imposte non versate</title>
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		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
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		<category><![CDATA[varie]]></category>

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		<description><![CDATA[[Disclaimer: quest post conteneva un errore nel calcolo delle percentuali, corretto in data 25.05.2009. Ci scusiamo per l'inconveniente]
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall&#8217;Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al Ravvedimento Operoso.
Come funziona?
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle [...]


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<p>In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, ed al fine di evitare maggiori sanzioni quando comminate direttamente dall&#8217;Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al <strong>Ravvedimento Operoso</strong>.</p>
<p>Come funziona?<br />
Se la violazione riguarda le modalità di calcolo delle imposte è necessario presentare una <em>Dichiarazione Integrativa</em>.<br />
Se la violazione è soltanto sul pagamento (omesso, ritardato o insufficiente) si procede al seguente calcolo:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Imposta + Sanzione + Interessi</strong></p>
<p><strong>Imposta da versare</strong>: si versa per intero, tramite mod. F24, con il codice tributo relativo.<br />
<strong>Sanzione da versare</strong>:<br />
- se il versamento viene effettuato <em>entro 30 giorni</em> dalla originale scadenza, si applica il 2,50%<br />
- se il versamento viene effettuato <em>entro un anno</em> dalla originale scadenza, si applica il 3%;<br />
- se il versamento viene effettuato <em>oltre l&#8217;anno</em> dalla originale scadenza, si applica il 30%.</p>
<p><strong>Interessi da versare</strong>: il calcolo si effettua in rapporto ai giorni di ritardato versamento rispetto all&#8217;originale scadenza, ed è calcolato nella seguente misura:<br />
- per i giorni fino al 31/12/2007 interesse del 2,5%<br />
- per i giorni dal 01/01/2008 fino al momento dell&#8217;effettivo versamento, interesse del 3%.</p>
<p>Ecco un <em>semplice esempio</em> per chiarire il concetto esposto:</p>
<p>Acconto di €. <strong>273,00</strong> da versare entro il 30/11/2008.<br />
Lo pago in data 20/12/2008, ovvero 20 giorni dopo la scadenza originale.</p>
<p>Sanzione: €. 273,00 x 2,50% = €. <strong>6,83</strong><br />
Interessi: €. 273,00 x gg. 20/365 x 3% = €. <strong>0,45</strong>*<br />
*(importo minimo di versamento €. <strong>1,03</strong>)</p>
<p>Il totale da versare ammonterà pertanto alla somma<br />
(273,00 + 6,83 + 1,03) = €. <strong>280,86</strong>.</p>
<p>I relativi <a href="http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm">codici tributo</a> per effettuare il versamento sono verificabili sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p><em>(ringrazio <a href="http://brezzadilago.blogspot.com/">Elena</a> per la consulenza sul Ravvedimento Operoso)</em></p>


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		<title>Irpef: il calcolo degli acconti</title>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:01:30 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[irpef]]></category>

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Ogni anno il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e risulta a debito di imposte è tenuto al versamento degli acconti per l&#8217;anno successivo.
Il calcolo dell&#8217;Irpef lo conosciamo. Ora vediamo il semplice calcolo degli acconti dovuti.
Nel quadro del calcolo (vale sia per il modello [...]


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</a></p>
<p>Ogni anno il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi e risulta a debito di imposte è tenuto al <strong>versamento degli acconti</strong> per l&#8217;anno successivo.<br />
Il <a href="http://www.modello730.com/2009/quanto-pago-tasse-calcolo-irpef/">calcolo dell&#8217;Irpef</a> lo conosciamo. Ora vediamo il semplice calcolo degli acconti dovuti.<br />
Nel quadro del calcolo (vale sia per il <strong>modello 730</strong> che per il modello <strong>Unico</strong>), individuiamo il rigo chiamato <em>Differenza</em>.<br />
A tale importo applicheremo il <strong>99%</strong>, ottenendo così l&#8217;importo totale dell&#8217;acconto dovuto. Di tale importo, il <strong>40%</strong> sarà dovuto come 1° acconto, ed il restante <strong>60% </strong>come 2° acconto.</p>
<p>Esempio:</p>
<p>Differenza = €. 846,00<br />
Acconto totale =€. 837,54<br />
1° acconto 40% = €. 335,02<br />
2° acconto 60% = €. 502,52</p>
<p>Attenzione: se l&#8217;importo indicato nel rigo Differenza risulta<strong> </strong>inferiore ad €. 260,12 l&#8217;acconto sarà dovuto in unica soluzione in occasione della seconda scadenza; se risulta<strong> inferiore ad €. 52,00 l&#8217;acconto non è dovuto</strong>.<br />
Si precisa però che <em>in caso di mancato versamento di acconti quando dovuti</em>, il contribuente sarà assoggettato a sanzione da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>


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		<title>Spese mediche all’estero: la documentazione deve essere tradotta</title>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[oneri detraibili]]></category>

		<category><![CDATA[estero]]></category>

		<category><![CDATA[spese mediche]]></category>

		<category><![CDATA[straniere]]></category>

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		<description><![CDATA[Per le spese sanitarie sostenute all&#8217;estero valgono le stesse regole di quelle sostenute in Italia, la documentazione necessaria è la medesima, e vanno indicate nel rigo E1 con la franchigia di €. 129,11.
L&#8217;unica differenza consiste nella traduzione:

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<p>L&#8217;unica differenza consiste nella traduzione:</p>
<ul>
<li>se la documentazione è in <em>lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo</em> è sufficiente la traduzione effettuata dal contribuente;</li>
<li>se la documentazione è in una <em>lingua diversa dalle precedenti</em>, è necessaria una traduzione giurata.</li>
</ul>
<p>Eccezione: non è necessaria la traduzione nei seguenti casi: per i contribuenti della <strong>Valle d&#8217;Aosta</strong> se la spesa è in lingua francese; per i contribuenti della provincia di <strong>Bolzano</strong> se la spesa è in lingua tedesca.</p>
<p>Non sono invece detraibili le spese relative al soggiorno ed al trasferimento all&#8217;estero, seppur correlati a motivi di salute.</p>


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		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:33:54 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando un contribuente riceve un <strong>rimborso</strong> <em>da parte di terzi</em> di spese che aveva precedentemente portato in detrazione sui modelli di dichiarazione dei redditi, è tenuto a <strong>tassare tali importi rimborsati</strong>.</p>
<p>Esempio:  nel 2007 porto in detrazione spese sanitarie per €. 500,00. La mia assicurazione privata mi rimborsa nel 2008 €. 320,00. Oppure: nel 2007 porto in detrazione tasse universitarie per €. 700,00 ma grazie ad un contributo mi vengono rimborsati l&#8217;anno seguente €. 200,00.</p>
<p>Tali importi rimborsati (€. 320,00 di spese sanitarie ed €. 200 di spese di istruzione) andranno indicati sul modello 730 nel <strong>rigo D7</strong> con <strong>codice 4</strong>.</p>
<p>E&#8217; possibile barrare la casella <em>&#8220;Tassazione Ordinaria&#8221; </em>per far applicare direttamente sul modello 730 la tassazione vigente (in cumulo con gli altri redditi del contribuente).<br />
Viceversa, con la <em>Tassazione Separata</em>, si verserà un acconto del 20% in sede di dichiarazione, e sarà poi l&#8217;Agenzia delle Entrate a comunicare l&#8217;eventuale saldo dovuto con apposita cartella.</p>


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		<title>La Plusvalenza per vendita di immobili tra i Redditi Diversi</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mod730</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[altri redditi]]></category>

		<category><![CDATA[immobili]]></category>

		<category><![CDATA[plusvalenza]]></category>

		<category><![CDATA[quadro D]]></category>

		<category><![CDATA[vendita]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contribuente che cede a titolo oneroso un immobile posseduto da meno di 5 anni realizza una Plusvalenza tassabile con il principio di cassa. La plusvalenza è data dalla differenza tra il ricavato alla vendita ed prezzo pagato all&#8217;acquisto.
La Plusvalenza non si applica solo nel caso in cui l&#8217;immobile sia stato adibito ad abitazione principale [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p>Il contribuente che cede a titolo oneroso <strong>un immobile posseduto da meno di 5 anni</strong> realizza una Plusvalenza tassabile con il principio di cassa. La plusvalenza è data dalla differenza tra il ricavato alla vendita ed prezzo pagato all&#8217;acquisto.<br />
La Plusvalenza <em>non si applica</em> solo nel caso in cui l&#8217;immobile sia stato <em>adibito ad abitazione principale</em> (ovvero vi abbia trasferito la residenza) per la maggior parte del periodo.</p>
<p>Tale Plusvalenza, se non assoggettata ad imposta sostitutiva dal notaio in occasione dell&#8217;atto di vendita, va dichiarata nel <strong>modello 730</strong> tra gli <strong>Altri Redditi</strong>, nel quadro D, <strong>rigo D4</strong> indicando in colonna 1 il <strong>codice 2</strong>.<br />
Per tali redditi non è prevista alcuna detrazione di lavoro dipendente.</p>


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