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        <title>Global News</title>
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        <lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 12:45:15 +0000</lastBuildDate>
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            <title>Nuove tasse per le cooperative sociali?</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/UHxT4XhWjvw/111-nuove-tasse-per-le-cooperative-sociali</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;img style="margin: 5px; float: left;" alt="modulo_tasse" src="http://lnx.francescoravenda.it/j15/images/stories/modulo_tasse.jpg" height="159" width="226" /&gt;La cosiddetta “manovra di ferragosto” aumenta dal 30% al 40% la quota di utili netti assoggettata a tassazione IRES per le cooperative a mutualità prevalente (onlus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il comma 36-bis (D.L. 14 settembre 2011, n. 148, articolo 2) non coinvolge quindi le cooperative agricole che continuano ad assoggettare a tassazione almeno il 20% degli utili netti annuali.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come calcolare quanto inciderà questo aumento?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;In maniera molto semplice si può prendere in considerazione l'utile riportato sul bilancio 2010 (quello approvato entro giugno 2011) e calcolarne il 40%. &lt;br /&gt;Ovviamente questo calcolo prevede che nel corso del 2011 si è avuta una situazione molto simile al 2010 per cui gli utili rimangono invariati.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nella migliore delle ipotesi l'utile del 2011 è maggiore del 2010 per cui la percentuale di aumento del 10% avrà un'incidenza maggiore. &lt;br /&gt;Nel caso l'utile sia inferiore anche la tassazione sarà inferiore.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come ridurre il peso della tassazione?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://lnx.francescoravenda.it/j15/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=109:cooperativa-e-utili&amp;amp;catid=26&amp;amp;Itemid=61"&gt;L'utile&lt;/a&gt; è la differenza tra ricavi e costi .&lt;br /&gt;Per ridurre  quindi il peso della tassazione  o diminuiscono i ricavi o aumentano i costi. Ridurre i ricavi non è consigliabile in quanto può mettere a rischio la vita della cooperativa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Aumentare i costi invece può significare: investimenti. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Probabilmente l'intenzione del legislatore è quella di fare in modo che gli utili vengano investiti nell'anno in corso e quindi entro il 31 dicembre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Altro discorso dev'essere fatto per il comma 36-ter che riguarda anche le altre cooperative come quelle agricole ma questo sarà oggetto di un prossimo articolo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Questo articolo è volutamente semplificativo, ogni considerazione sul singolo caso, dovrà essere fatta col proprio commercialista.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/UHxT4XhWjvw" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>Obbligo di legge per l'attivazione della PEC </title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/5ZmwzGq040M/112-obbligo-di-legge-per-lattivazione-della-pec-</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;img style="margin: 5px; float: left;" alt="pec1" src="http://lnx.francescoravenda.it/j15/images/stories/pec1.jpg" height="267" width="279" /&gt;Entro il 29 novembre le società di persone e di capitali italiane, devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (D.L. 185 del 29/11/2008 art.16 comma 6).&lt;br /&gt;La comunicazione è esente da oneri di diritti e bollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questo ambito un aiuto ci viene da &lt;strong&gt;HostingZen&lt;/strong&gt; che ha predisposto un servizio web &lt;strong&gt;gratuito&lt;/strong&gt;, accessibile dalla home page del sito &lt;a target="_blank" href="http://www.hostingzen.it"&gt;www.hostingzen.it&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Questo servizio ci consente di adempiere alla registrazione della casella PEC in modo rapido e sicuro e di comunicare direttamente in Camera di Commercio l'indirizzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con l'iscrizione della Pec le società avranno una vera e propria sede legale elettronica accessibile da chiunque e senza costi.&lt;br /&gt;L'indirizzo PEC potrà essere &lt;strong&gt;usato per le comunicazioni e le notificazioni con pieno valore legale&lt;/strong&gt; di atti e documenti nella corrispondenza tra le società, la Pubblica Amministrazione e i professionisti.&lt;br /&gt;L' e-mail certificata consente infatti di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale &lt;strong&gt;della raccomandata con ricevuta di ritorno&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;table style="width: 525px; height: 135px;"&gt;
&lt;tbody style="text-align: left;"&gt;
&lt;tr style="text-align: left;"&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;Società di nuova costituzione&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;obbligo PEC&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;immediato&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style="text-align: left;"&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;Società costituite prima del 29/11/2008&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;obbligo PEC&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;entro il 29/11/2011&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style="text-align: left;"&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: justify;"&gt;Professionisti&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;obbligo PEC&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;entro il 29/11/2009&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style="text-align: left;"&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;PA&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;obbligo PEC&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;immediato&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style="text-align: left;"&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;Ditte individuali&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;PEC consigliata&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;--&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr style="text-align: left;"&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;Privati&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;PEC consigliata&lt;/td&gt;
&lt;td style="border: 1px dotted #2f4f4f; vertical-align: top; text-align: left;"&gt;--&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;In sintesi, è garantita la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, nonché dell'identificazione della casella mittente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'&lt;strong&gt;offerta gratuita&lt;/strong&gt; HostingZen è valida &lt;strong&gt;fino al 29 novembre&lt;/strong&gt; ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di attivizione. Il rinnovo avrà un costo di 5,00 euro + iva, annui per la versione Standard. La comunicazione in Camera di Commercio prevede l'utilizzo della firma digitale personale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La PEC non va usata per mandare gli auguri di Natale. Si usa la  raccomandata per comunicazioni importanti, di lavoro, e ogni qualvolta  abbiamo bisogno che rimanga traccia dell'invio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Facciamo in modo di trarne profitto dai suoi vantaggi: invio  di pratiche, partecipazione a gare o concorsi, comunicazioni con la P.A.  o l'impresa con cui lavoriamo. Tutto questo senza  i costi della raccomandata e senza il dispendio di tempo per recarsi all'Ufficio Postale&lt;/p&gt;
Facciamo attenzione ad eventuali &lt;strong&gt;termini di decorrenza&lt;/strong&gt; che iniziamo &lt;strong&gt;dal momento della ricezione&lt;/strong&gt; e non da quando viene scaricato il messaggio.
&lt;p&gt;Per fare un esempio, è come se i termini di decorrenza di una  notifica partissero dal momento in cui la mia raccomandata arriva  all'Ufficio Postale e non dal momento in cui la vado a ritirare.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per questo la PEC è solo apparentemente una &lt;em&gt;normale &lt;/em&gt;casella di posta elettronica. In realtà è uno &lt;strong&gt;strumento di lavoro&lt;/strong&gt;, è un &lt;strong&gt;indirizzo di residenza a cui siamo sempre reperibili&lt;/strong&gt;. E di questo dobbiamo esserne consapevoli.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per questo la PEC va controllata   spesso, o in alternativa vanno  adottate tecniche per poter essere tempestivamente avvisati in   caso di  ricezione di un messaggio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’omessa iscrizione della PEC entro il 29 novembre 2011 comporta l’irrogazione della &lt;strong&gt;sanzione da 206,00 a 2.065,00 euro&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/5ZmwzGq040M" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>Il valore nel terzo millennio</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/_ZoopHZF9Hw/110-il-valore-nel-terzo-millennio</link>
            <description>&lt;p&gt;Il reale valore nel terzo millennio delle aziende e dei manager che le dirigono, non sarà il fatturato che essi producono, bensì il numero e la qualità delle relazioni da essi instaurati con i propri target interlocutori e di riferimento interni ed esterni.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jeremy Rifkin&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/_ZoopHZF9Hw" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:41:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>La Cooperativa e gli utili</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/aeKBv-8ytg0/109-cooperativa-e-utili</link>
            <description>&lt;p&gt;Nell’art.  2511 c.c. viene fornita la definizione della società cooperativa: società  a  capitale  variabile  (elemento oggettivo) con scopo mutualistico (elemento soggettivo).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Prima del 2004 poteva assumere la duplice veste di società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con  la  riforma  del diritto societario entrata in vigore dal 2004 è  prevista  solo  la  cooperativa  a&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;responsabilità limitata in quanto l’art. 2518 c.c. dispone che “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viene quindi equiparata ad una s.r.l.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per qunto riguarda lo scopo mutualistico:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La novità  introdotta dalla  riforma  è  la  distinzione  delle  cooperative  a mutualità prevalente rispetto alle altre (produzione e lavoro...).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le cooperative a mutualità prevalente sono caratterizzate da una  clausola  statutaria  di  non  lucratività  (particolarmente complessa, cfr. art. 2514 c.c.) e dalla prevalenza della scopo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;mutualistico sotto tre diversi profili alternativi:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (cooperativa di consumo)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- prevalente prestazione lavorativa dei soci (cooperativa di produzione e lavoro)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- prevalente  apporto  di  beni  o  servizi  da  parte  dei  soci (cooperativa di servizi)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per la costituzione occorrono minimo 3 soci i quali versano al momento della costituzione una quota minima di 25,00 €.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il totale delle quote versate in fase di costituzione, rappresenta il Capitale Sociale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per quanto riguarda gli utili:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;esiste il "divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o capitale durante la vita dell'associazione..."&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;significa che a fine anno gli utili non possono essere divisi tra i soci, come capita nelle società di capitali, dovendo essere investiti nelle attività della coperativa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non suddividere gli utili non significa che chi vi lavora non può ricevere il compenso secondo i normali Contratti di Lavoro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La remunerazione dipende dal tipo di attività, da dove viene svolta e come viene svolta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non meno importante è il modo di gestire la cooperativa che ne determina la durata nel tempo (durabilità) al pari di qualunque altro tipo di società.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/aeKBv-8ytg0" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>L'egoismo</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/CUh6LMrF2go/108-le-organizzazioni</link>
            <description>&lt;p&gt;L'attuale struttura della società alimenta l'egoismo della gente, pronta a vendere la propria libertà e il proprio onore per un piccolo vantaggio economico&lt;/p&gt;
&lt;p align="right"&gt;&lt;em&gt;Tolstoj&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/CUh6LMrF2go" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>La sapienza</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/8QVeIN9Wkxk/107-sapienza</link>
            <description>&lt;h3 data-ft="{&amp;quot;type&amp;quot;:&amp;quot;msg&amp;quot;}"&gt;"Molti uomini avrebbero  potuto raggiungere la sapienza se non  avessero presunto di esservi già  giunti" (Seneca)&lt;/h3&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/8QVeIN9Wkxk" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:51:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>Associazioni: censimento obbligatorio</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/ykTgRkVp-d4/105-associazioni-censimento-obbligatorio</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;img style="margin: 5px; float: left;" src="http://lnx.francescoravenda.it/j15/images/stories/modulo_tasse.jpg" alt="modulo_tasse" height="110" width="156" /&gt;Scade il 15 dicembre la presentazione del modello EAS Tutte le associazioni sono tenute all'invio, tranne alcune categorie specificate nelle tre circolari pubblicate fino al momento.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href="http://lnx.francescoravenda.it/j15/azione/gestione/30-tributi/105-associazioni-censimento-obbligatorio"&gt;Read more...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/ykTgRkVp-d4" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:35:00 +0000</pubDate>
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        <item>
            <title>Il Vaso rotto</title>
            <link>http://feedproxy.google.com/~r/francescoravenda/fr_global/~3/4h5TGsYDba4/104-vaso-rotto</link>
            <description>Un portatore d'acqua, in Cina, portava sempre due grandi vasi che pendevano alle due estremità della canna che portava sulle spalle.

Uno dei vasi aveva una crepa mentre l'altro vaso era perfetto e conteneva, fino al ritorno a casa dell'uomo, una porzione intera di acqua.

Alla fine della lunga camminata dal fiume alla casa, il vaso rotto arrivava con solo la metà dell'acqua con cui era stato riempito la mattina.

Per due anni interi questa storia andò avanti ogni giorno, con l'uomo che riportava a casa solo un vaso e mezzo di acqua.

Naturalmente il vaso perfetto era orgoglioso di quello che riusciva a fare, mentre il povero vaso con la crepa si vergognava della sua imperfezione e si sentiva in colpa di poter compiere solo metà del compito per il quale era stato fatto.

Dopo due anni di quello che il vaso percepiva come un amaro fallimento, un giorno parlò al portatore di acqua, giù al fiume:
"Mi vergogno di me stesso: a causa di questa crepa l'acqua gocciola fuori per tutta la strada e prima di arrivare alla tua casa metà del mio contenuto è andato perso".

Il portatore d'acqua rispose al vaso:
"Hai notato che solo sul tuo lato del sentiero ci sono dei fiori e non ci sono invece sul lato dove sta l'altro vaso?

Questo perché ho sempre saputo del tuo difetto ed ho piantato semi di fiori lungo tutto il sentiero, sul tuo lato. Ogni giorno quando torniamo verso casa, tu li innaffi. Per due anni ho potuto raccogliere questi fiori per decorare la mia tavola.

Se tu non fossi esattamente così come sei, non ci sarebbero questi bellissimi fiori a rendere accogliente la mia casa".

Morale: ognuno di noi ha dei difetti unici e particolari. Siamo tutti dei vasi rotti. Ma sono le crepe e i difetti che rendono le nostre vite così varie, interessanti e gratificanti. Bisogna solo prendere ogni persona così com'è e cercarne il lato positivo. Dobbiamo iniziare a farlo con noi stessi, accettando i nostri pregi e difetti.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/4h5TGsYDba4" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
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            <title>Obbligo per le imprese di indicare i dati fiscali</title>
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            <description>Con la legge 88 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, in adeguamento alla Normativa Comunitaria vengono disposti alcuni obblighi di indicare, negli atti e nella corrispondenza, i dati identificati delle società di capitale.

L’obbligo si estende anche ai siti web e alla posta elettronica che dovranno riportare i seguenti dati:

La sede sociale;
Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società;
Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato;
Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso;
L’eventuale dichiarazione di società a socio unico.

L’omessa esecuzione, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro.

Invariato resta, invece, l’obbligo per chi è in possesso di partita IVA di indicarla sulla homepage del sito web aziendale.

Per la mancata esposizione del numero di partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.

Le modifiche riguardano l’articolo 2250 del Codice Civile:

    * Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
    * Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
    * Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
    * Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
    * Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
    * In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
    * Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).

 (1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

Pubblicato anche su AgoraVox&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/WxGEYJfw2MM" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:45:00 +0000</pubDate>
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            <title>Raggiungere un traguardo</title>
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            <description>Con un intenso esercizio e tanta determinazione si può apprendere qualsiasi abilità e raggiungere qualsiasi traguardo.
(J.S. Bach)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/francescoravenda/fr_global/~4/YNoru4KfTSo" height="1" width="1"/&gt;</description>
            <author>Administrator</author>
            <pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:56:00 +0000</pubDate>
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