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    <title>Conservazione Sostitutiva e Documenti Informatici</title>
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    <updated>2013-06-26T17:38:05+02:00</updated>
    <subtitle>Conservazione sostitutiva, fattura elettronica, firma digitale</subtitle>
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        <title>Responsabilità solidale dell’appaltatore - Decreto del fare</title>
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        <published>2013-06-26T17:38:05+02:00</published>
        <updated>2013-06-26T17:38:45+02:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale Sono circolate varie versioni dello schema del c.d. decreto del fare generando molta confusione su alcuni dei temi affrontati, in particolare per quanto riguarda la responsabilità solidale con l’appaltatore. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 21...</summary>
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            <name>Alessandro De Pasquale</name>
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>di Alessandro De Pasquale</p>
<p>Sono circolate varie versioni dello schema del c.d. decreto del fare generando molta confusione su alcuni dei temi affrontati, in particolare per quanto riguarda la responsabilità solidale con l’appaltatore.</p>
<p>La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#39;economia.&#0160; GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50) ha fatto finalmente chiarezza.
</p>

<p>Purtroppo la responsabilità solidale dell’appaltatore è stata abrogata solo per quanto riguarda l’IVA<br />mentre <strong>resta invariata la responsabilità per quanto riguarda le ritenute sui redditi da lavoro dipendente, </strong>con le relative sanzioni, a carico del committente da 5.000 a 200.000 euro oltre al<br />pagamento in solido dei contributi dovuti.</p>
<p>Il decreto del fare ha modificato il comma 28 dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 che nella nuova formulazione recita:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l&#39;appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell&#39;ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all&#39;erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente <span style="text-decoration: line-through;">e del versamento dell&#39;imposta sul valore aggiunto</span> dovute dal subappaltatore all&#39;erario in relazione alle prestazioni effettuate nell&#39;ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l&#39;appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.<br />L&#39;attestazione dell&#39;avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un&#39;asseverazione dei soggetti di cui all&#39;articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all&#39;articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L&#39;appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all&#39;esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.” &#0160;</em></p>
<p>La documentazione, da richiedere all’appaltatore al fine di attestare la correttezza degli adempimenti, non è definita esattamente. In passato l’Agenzia delle Entrate, in una sua circolare, aveva ammesso la possibilità di ricorrere all’autocertificazione da parte del fornitore. Da alcune parti erano stati espressi dubbi che l’Agenzia delle Entrate potesse entrare nel merito di provvedimenti riguardanti il Ministero del Lavoro. Con l’eliminazione degli obblighi relativi all’IVA, tali posizioni<br />si rafforzano.</p>
<p>DocFlow, da sempre attenta alle evoluzioni normative, ha scelto di adeguare le sue soluzioni in modo da permettere a ogni azienda di implementare le proprie policy di documentazione degli adempimenti richiesta al fornitore. Pertanto ogni azienda potrà richiedere quanti e quali documenti ritiene opportuno che il fornitore produca al fine di sbloccare i pagamenti e, inoltre, potrà gestire i livelli automatici di sollecito da inviare ai fornitori in prossimità della scadenza di ciascun<br />documento.</p></div>
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        <title>Imposta di bollo per libri e giornali tenuti in forma informatica</title>
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        <published>2013-01-15T16:43:02+01:00</published>
        <updated>2013-01-15T17:00:38+01:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale Le imprese che hanno adottato la tenuta informatica di libri e giornali devono provvedere entro il 31 gennaio prossimo al pagamento dell’imposta di bollo. L’imposta è dovuta in misura di un bollo (14,62 euro) per ogni...</summary>
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>di Alessandro De Pasquale</p>
<p>Le imprese che hanno adottato la tenuta informatica di libri e giornali devono provvedere entro il 31 gennaio prossimo al pagamento dell’imposta di bollo.</p>
<p>L’imposta è dovuta in misura di un bollo (14,62 euro) per ogni 2500 registrazioni, intendendo per registrazione un accadimento contabile, ad esempio una registrazione avrà sempre almeno due righe, una per l’importo in dare e una per l’importo in avere. Il calcolo dovrà essere fatto sulle registrazioni<br />e non sulle righe.
</p>

<p>I contribuenti dovranno fare una dichiarazione che indica il numero di registrazioni effettuate al 31 dicembre e i relativi bolli previsti a suo tempo per il 2011, compararla con il numero consuntivo di registrazioni effettivamente fatte al 31 dicembre e calcolare il conguaglio tra i due importi dei bolli.</p>
<p>Il numero di registrazioni a consuntivo 2012 sarà assunto come preventivo per il 2013 mentre nel caso sia il primo anno che il pagamento avviene in questo modo, il numero di registrazioni preventivato sarà a discrezione del contribuente.</p>
<p>Il pagamento sarà effettuato tramite F23 o F24 con la causale 458T e la copia del modello F23 o F24 dovrà essere allegata alla dichiarazione predetta.</p>
<p>Da notare che anche al 31 gennaio 2013 difficilmente si saranno concluse tutte le registrazioni relative al 2012, il calcolo delle registrazioni dovrà essere fatto le annotazioni effettivamente trascritte, tenendo conto che ci sono sessanta giorni di tempo per effettuare le annotazioni stesse, infatti al 31 dicembre era corretto avere la contabilità aggiornata al 1° novembre. Per le registrazioni effettuate successivamente al 31 dicembre, e con data di riferimento relativa al 2012, ad esempio&#0160; le scritture di chiusura, l’imposta è dovuta nel 2013, quindi rientreranno nel conteggio consuntivo delle registrazioni che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2014.</p>
Per le imprese che hanno l’esercizio fiscale a cavallo di due anni solari, l’imposta va calcolata sulla base dell’anno solare, il riferimento è, anche in questo caso, quello delle effettive registrazioni<br />effettuate nel corso del 2012, per il consuntivo, e quelle che si effettueranno nel 2013 per il preventivo, anche se le registrazioni si riferiscono a due differenti periodi fiscali dell’azienda.</div>
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        <title>Fattura via mail = Fattura elettronica?</title>
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        <published>2013-01-15T16:17:42+01:00</published>
        <updated>2013-01-15T16:17:42+01:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale Il c.d. decreto salva-infrazioni ha modificato la legge Iva introducendo importanti novità nella fatturazione con ricadute sulla successiva conservazione. In pratica tutte le fatture inviate tramite posta elettronica dovranno essere obbligatoriamente sottoposte a conservazione sostitutiva. La...</summary>
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>di Alessandro De Pasquale</p>
<p>Il c.d. decreto salva-infrazioni ha modificato la legge Iva &#0160;introducendo importanti novità nella<br />fatturazione con ricadute sulla successiva conservazione.</p>
<p>In pratica tutte le fatture inviate tramite posta elettronica dovranno essere obbligatoriamente sottoposte a conservazione sostitutiva.
</p>

<p>La considerazione nasce dalla nuova definizione di fattura elettronica che ora è la seguente:</p>
<p><em>“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all&#39;accettazione da parte del destinatario”</em></p>
<p>Nello stesso provvedimento si afferma inoltre che l’integrità e l’origine della fattura elettronica possono anche essere garantite con opportuni controlli di gestione. Quindi la firma elettronica delle singole fatture non è più condizione indispensabile per la F.E. ma soprattutto non è più richiesto l’accordo tra le parti.</p>
<p>Nella precedente formulazione, infatti, era richiesto l’accordo tra le parti, quindi una fattura inviata tramite posta elettronica e non esplicitamente rifiutata &#0160;deve considerarsi fattura elettronica ed essere conservata nello stesso formato.</p>
<p>L’accordo tra le parti era necessario in quanto la fatturazione elettronica era intesa come mero scambio di informazioni che potevano essere utilizzate direttamente da elaboratori, l’invio di immagini di fatture era inteso come una trasmissione telematica di documenti cartacei e<br />pertanto si presumeva che le fatture fossero stampate una volta ricevute.</p>
<p>L’adeguamento alla normativa europea ha portato a considerare fattura elettronica qualunque fattura trasmessa e ricevuta in tale forma. L’autenticità dell’origine e l’integrità delle fatture possono essere<br />garantite da controlli di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi cui la fattura stessa si riferisce. Questo collegamento è quello che avviene normalmente in tutti i sistemi contabili e pertanto se una fattura viene emessa utilizzando un comune sistema informatico integrato di contabilità, viene spedita via posta elettronica, il cliente non la rifiuta esplicitamente, è da considerarsi una fattura elettronica e deve essere poi conservata come fattura elettronica nei quindici giorni prevista dalla legge.</p>
<p>La mancanza di un’accettazione esplicita non rileva in quanto un comportamento&#0160; concludente del<br />cliente che registra la fattura nella sua contabilità e eventualmente paga o contesta nel merito la fattura (valori, condizioni, quantità ecc.) ma non il formato della fattura stessa, fa dedurre che il formato stesso è stato accettato, il fornitore che ha inviato la fattura non può nemmeno invocare la<br />mancanza di accettazione.</p>
<p>Il terzo comma dell’articolo 39 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 è stato modificato e ora recita prima: “<em>Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica…</em>” quindi successivamente &#0160;“<em>Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente</em>” in luogo della precedente: “<em>Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica</em>.”</p>
<p>Quindi per le fatture elettroniche resta l’obbligo di conservazione nello stesso formato, per le fatture generate in forma elettronica ma non fatture elettroniche propriamente dette, il contribuente ha<br />facoltà di scegliere il metodo di conservazione. La ratio di questa frase è di sgombrare il campo da interventi capziosi che in passato hanno obbligato a numerosi chiarimenti in merito alla necessità o meno di stampare i documenti ricevuti via mail o gli output di stampa prima della conservazione.</p>
Il luogo di conservazione elettronica dei documenti può essere in un altro Stato, a condizione che con esso sussista uno strumento giuridico che assicuri la reciproca assistenza. La novità è che questa facoltà non è più limitata alle sole fatture elettroniche ma si estende anche ai&#0160; “<em>registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché&#39; le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto</em>”.</div>
</content>


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        <title>Deposito dell&#39;impronta degli archivi</title>
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        <published>2010-10-29T17:00:19+02:00</published>
        <updated>2010-10-29T17:00:19+02:00</updated>
        <summary>È stato emanato il provvedimento del direttore dell&#39;Agenzia delle Entrate  che stabilisce le regole per la comunicazione dell&#39;impronta, della firma e della marca temporale degli archivi dei  documenti sottoposti a conservazione sostitutiva. La prima scadenza è il 31 gennaio 2012.</summary>
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            <name>Alessandro De Pasquale</name>
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>di Alessandro De Pasquale</p>
<p>È stato emanato il provvedimento del direttore dell&#39;Agenzia delle Entrate&#0160; che stabilisce le regole per la comunicazione dell&#39;impronta, della firma e della marca temporale degli archivi dei&#0160; documenti sottoposti a conservazione sostitutiva.</p>
<p>La prima comunicazione, per i documenti relativi al 2010 ed a gli anni precedenti, dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2012 tramite Entratel, Fisconline o tramite intermediari (CAF).
</p>

<p>Il provvedimento completa il quadro lasciato aperto dal D.M. del 23 gennaio 2004 che prevedeva questa trasmissione perché le firme elettroniche e le marche temporali avevano una durata piuttosto limitata. Con questa comunicazione si sarebbe evitato che le firme scadessero e che quindi si perdesse la validità dell&#39;archivio informatico.</p>
<p>Il DPCM del 30 marzo 2009 ha portato la durata delle marche temporali a venti anni rendendo, di fatto , inutile questo nuovo provvedimento. Infatti , con la durata dell&#39;archivio a venti anni, il motivo di questa comunicazione sembra più che altro un mezzo per raccogliere dati statistici.</p>
<p>Innanzi tutto l&#39;Agenzia avrà l&#39;informazione di chi ha adottato tale modalità di conservazione, inoltre vengono richiesti un&#39;altra serie di dati anagrafici e statistici che lasciano alquanto perplessi sia in merito alla effettiva utilità di alcuni di essi, sia in merito alla reperibilità pratica delle informazioni richieste.</p>
<p>Ad esempio appare alquanto difficoltoso, a posteriori, risalire ad informazioni che non sono state raccolte all&#39;atto della formazione dell&#39;archivio e che vengono richieste a contribuenti che hanno i sistemi in esercizio anche da 6 anni.</p>
<p>Ci aspettiamo che la comunicazione, da qui alla prima scadenza, sia semplificata, anche in vista dell&#39;apparente inutilità di alcune informazioni richieste e considerato che il provvedimento originario fosse stato emanato nell&#39;ottica della semplificazione degli adempimenti burocratici.</p></div>
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        <title>Nuove regole per la firma digitale</title>
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        <published>2010-09-06T03:05:33+02:00</published>
        <updated>2010-11-08T10:34:06+01:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale Lo scorso 3 settembre sarebbero dovute entrare in vigore le nuove regole per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici. Tali regole prevedono alcune modifiche agli algoritmi ed ai certificati per la generazione delle firme...</summary>
        <author>
            <name>Alessandro De Pasquale</name>
        </author>
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">di Alessandro De Pasquale</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">&#0160;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Lo scorso 3 settembre sarebbero dovute entrare in vigore le nuove regole per il riconoscimento e la verifica<span style="mso-spacerun: yes;">&#0160; </span>dei documenti informatici. Tali regole prevedono alcune modifiche agli algoritmi ed ai certificati per la generazione delle firme elettroniche.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">&#0160;</span></p>

Il 28 luglio è stato rinviato il temine per l’adeguamento al 31 dicembre, con un provvedimento che introduce ulteriori modifiche agli algoritmi.
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le smartcard (e gli altri dispositivi di firma), in ogni caso, resteranno validi fino alla loro scadenza naturale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">I programmi per l’apposizione e la verifica delle firme e delle marche temporali potrebbero richiedere di essere modificati per l’uso con le nuove smartcard qualora non fossero in grado di supportare le nuove specifiche.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dal punto di vista degli utenti tutte le modifiche sono trasparenti, infatti questi continueranno ad apporre le firme e le marche temporali nello stesso modo, saranno i programmi a gestire le nuove richieste.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le nuove regole sono state emanate per incrementare il livello di sicurezza, infatti è stata incrementata la lunghezza minime della chiave di crittografia (da 1024 a 2048) ed è stato modificato il calcolo dell’impronta da SHA-1, che prevede la generazione di un’impronta (hash) di 160 bit (20 caratteri), a SHA-256, che porta la lunghezza dell’impronta a 256 bit (32 caratteri).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le due modifiche incrementano notevolmente il livello di sicurezza delle firme apposte, infatti la chiave più lunga rende enormemente più lunga un eventuale operazione di forzatura della chiave, mentre <span style="mso-spacerun: yes;">&#0160;</span>l’aumento della lunghezza dell’impronta porta la probabilità di individuare un testo che generi la stessa impronta da 15 seguito da 47 zeri a 115 seguito da 75 zeri. Un eventuale malintenzionato che volesse provare a crackare una firma digitale avrebbe la vita ancora più dura di quanto non lo sia oggi. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le tecnologie attuali non permettono di falsificare una firma digitale già con le vecchie regole. La modifica è stata fatta, in considerazione della diffusione della firma, per permettere anche alle generazioni future di poter mantenere la validità dei documenti informatici firmati digitalmente oggi.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Le regole tecniche impongono anche modifiche agli attributi contenuti nei certificati di firma, in modo da adeguarsi, in anticipo, alla imminente direttiva europea sulla firma digitale che serve a uniformare le leggi dei singoli Stati componenti la Comunità Europea, i nuovi attributi permetteranno di validare in ogni Paese della Comunità Europea le firme apposte con un certificato emesso da una Certification Authority di un Paese diverso. Oggi il riconoscimento, seppur ammesso giuridicamente, dal punto di vista tecnico ha notevoli difficoltà. In questo modo si risolveranno gran parte delle incompatibilità.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Per approfondimenti&#0160;<a href="/documenti/deposito delle impronte.pdf" target="_self" title="articolo deposito delle impronte">clicca qui </a>per vedere l&#39;articolo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><a href="/documenti/Provvedimento_2010-143663.pdf" target="_self" title="Provvedimento impronte">Testo del provvedimento</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">&#0160;</span></p></div>
</content>


    </entry>
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        <title>Non è la fattura elettronica</title>
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        <published>2010-06-03T10:16:57+02:00</published>
        <updated>2010-06-03T11:02:20+02:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale Nei giorni scorsi, ma anche oggi a decreto pubblicato, su tutti i giornali si è fatto un gran parlare della manovra finanziaria. Fra i tanti argomenti affrontati, uno mi ha particolarmente interessato. Si è parlato di...</summary>
        <author>
            <name>Sandep</name>
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        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Compliance e conformità" />
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Conservazione sostitutiva" />
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Documenti informatici" />
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Fattura elettronica" />
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Web/Tech" />
        
        
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">di Alessandro De Pasquale</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Nei giorni scorsi, ma anche oggi a decreto pubblicato, su tutti i giornali si è fatto un gran parlare della manovra finanziaria. Fra i tanti argomenti affrontati, uno mi ha particolarmente interessato.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Si è parlato di obbligo di fattura elettronica oltre i 3000 euro. Si sono usate le parole fatturazione elettronica, trasmissione elettronica delle fatture ecc. </p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Il presunto obbligo avrebbe obbligato le aziende ad attrezzarsi, in fretta e furia per gestire gli oneri connessi alla fattura elettronica e cioè sistemi di firma elettronica automatici, sistemi di conservazione ecc. In alternativa le aziende avrebbero dovuto rivolgersi a società di outsourcing predisporre il trasferimento dei dati e le procedure di controllo. In ogni caso le imprese avrebbero dovuto disporre dei cambiamenti organizzativi per conservare le fatture entro 15 giorni dall’emissione e soprattutto dalla ricezione delle fatture elettroniche.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Mentre gli adempimenti tecnici sono semplici da ottemperare, quelli organizzativi, per consentire la registrazione e la conservazione nei 15 giorni cui sono tenute le imprese che utilizzano la fattura elettronica, non sono semplici da soddisfare, per tutte le imprese.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Il falso annuncio dato dalla stampa ha messo nel panico molti imprenditori che si vedevano costretti, a dover correre ai ripari in pochi giorni.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Fortunatamente i giornali davano una interpretazione errata all’articolo 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate), infatti tale articolo prevede la sola comunicazione, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle operazioni IVA che superino i 3000 euro, presumibilmente con le stesse modalità dell’elenco intrastat, tale adempimento è senza dubbio più “ragionevole” di quello ipotizzato.</p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0pt">Questa vicenda mi fa riflettere sul grado di disinformazione sui documenti informatici, che gravita nel settore. Ancora una volta si sono date comunicazioni fuorvianti, cosiddetti esperti si sono lanciati in fantasiose interpretazioni mostrando che gli aspetti tecnici e gli aspetti normativi della materia siano ancora carenti di esperti in grado di coprire tutti gli aspetti della materia.</p></div>
</content>


    </entry>
    <entry>
        <title>Tenuta libri sociali in modalità informatica: risolto il problema dell&#39;art. 2215-bis del Codice Civile</title>
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        <published>2009-11-16T09:38:43+01:00</published>
        <updated>2009-11-17T12:24:15+01:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale La conversione in legge del cosiddetto decreto anticrisi emanato alla fine dell’anno scorso aveva introdotto l’articolo 2215-bis del codice civile che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe semplificato la tenuta dei libri sociali in modalità informatica. Purtroppo...</summary>
        <author>
            <name>Alessandro De Pasquale</name>
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">di Alessandro De Pasquale</p>
<p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">La conversione in legge del cosiddetto decreto anticrisi emanato alla fine dell’anno scorso aveva introdotto l’articolo 2215-bis del codice civile che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe semplificato la tenuta dei libri sociali in modalità informatica. Purtroppo il provvedimento si è rivelato, invece, un ostacolo per le imprese che intendevano adottare la tenuta informatica dei libri. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre scorso, corregge tale errore.</p>
<p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">
</p>La vecchia formulazione dell’articolo 2215-bis prevedeva che, per adempiere agli obblighi di numerazione e vidimazione dei libri sociali, l’imprenditore o un suo delegato apponesse la propria firma digitale e la marca temporale ogni tre mesi al libro stesso. L’adempimento avrebbe costretto le imprese a dover “chiudere” la contabilità ogni tre mesi e non avrebbe consentito alcun tipo di ritardo o di correzione che invece sono nella prassi della maggior parte delle aziende. Inoltre non era per niente chiaro in che modo si sarebbero dovute apporre firme e marche temporale. Ad esempio se si dovesse dividere il libro in trimestri e trattarli separatamente o se si dovesse firmare ogni volta l’intero blocco<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>del trimestre attuale e dei trimestri precedenti, tale operazione non è per nulla semplice dal punto di vista tecnico, con ulteriori complicazioni dovute alla conservazione sostitutiva che si sarebbe dovuta fare su un libro “aperto”.
<p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">Molte imprese avevano scelto di tenere i libri in forma analogica e di procedere alla loro conservazione sostitutiva prevista per tali documenti, rinunciando quindi ai benefici del pagamento dei bolli per i documenti informatici.</p>
<p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">Il nuovo DDL elimina tali difficoltà e, permette alle imprese di approfittare della possibilità di avere libri con la stessa efficacia di quelli vidimati, operazione cui molte aziende oramai non facevano più a causa degli alti costi di questa operazione.</p>
<p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">Il nuovo provvedimento, all’articolo 1 modifica l’articolo 2215-bis nel senso che la firma dell’imprenditore, o del suo delegato, deve essere apposta una volta all’anno e, nel caso che i libri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale, la firma e la marca devono essere apposte nei termini previsti da tali norme.</p>
<p align="justify" class="MsoNormal" style="MARGIN: 6pt 0cm">In pratica le scritture richieste dalle norma fiscali possono essere “chiuse” entro tre mesi dal termine della presentazione delle dichiarazioni fiscali, quindi nel caso di anno fiscale coincidente con l’anno solare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono.</p></div>
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        <title>Conservazione dagli spool</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/2009/06/conservazione-dagli-spool.html" />
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        <id>tag:typepad.com,2003:post-68195081</id>
        <published>2009-06-17T11:50:55+02:00</published>
        <updated>2009-06-17T11:52:26+02:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale L&#39;Agenzia delle Entrate ha, finalmente, ammesso la possibilità di procedere alla conservazione dei documenti analogici senza obbligare alla stampa ed alla successiva scansione. L&#39;Agenzia, ha dunque completamente sposato la tesi che proponevo da questa rubrica. La...</summary>
        <author>
            <name>Alessandro De Pasquale</name>
        </author>
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Conservazione sostitutiva" />
        
        
<content type="xhtml" xml:lang="it-IT" xml:base="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>&#0160;di Alessandro De Pasquale</p>
<br />
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">L&#39;Agenzia delle Entrate ha, finalmente, ammesso la possibilità di procedere alla conservazione dei documenti analogici senza obbligare alla stampa ed alla successiva scansione.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">L&#39;Agenzia, ha dunque completamente sposato la tesi che proponevo da questa rubrica. </p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt"></p>

<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">La risoluzione 158/E pubblicata il 15 giugno ed emessa il 5 giugno scorso, in risposta alla richiesta di consulenza giuridica di Assinform, afferma che la conservazione sostitutiva di documenti, creati con strumenti elettronici ma non aventi le caratteristiche di documenti informatici rilevanti ai fini fiscali e tributari, &quot;<span style="FONT-STYLE: italic">si potrà procedere all&#39;acquisizione della relativa immagine<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>tramite il processo di generazione dello spool (o rappresentazione grafica) di stampa, a condizione che l&#39;immagine acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento</span>.&quot;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Le indicazioni fornite dall&#39;Agenzia riprendono anche quelle emesse in passato che ammettevano la possibilità che le copie, conservate da chi emette il documento e da chi lo riceve, differissero tra loro purché fosse identico il contenuto,</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Nelle risoluzioni 161/E del 2007 e 14/E del 2008, si affermava che si dovesse procedere alla stampa dei documenti, alla loro scansione, alla conservazione e quindi alla distruzione delle copie cartacee, perché il documento non esisterebbe fino alla sua &quot;materializzazione&quot; su supporto fisico. L&#39;unico supporto fisico ammesso fino ad allora era la carta ora, si ammette anche un supporto fisico diverso che infatti &quot;<span style="FONT-STYLE: italic">dovrà <span style="mso-spacerun: yes">&#0160;</span>essere conservato, ed a richiesta degli organi accertatori esibito, fino al completamento del processo di conservazione sostitutiva.</span>&quot;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">È un notevole passo avanti, ma siamo ancora lontani dal mondo reale dell&#39;informatica dove tutto è virtualizzato, nell&#39;era del cloud computing e di internet 2.0, di SOA e di SaaS pensare ancora ai supporti fisici è anacronistico.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Sarebbe opportuno lasciare che, degli aspetti tecnici, se ne occupi qualcuno a tempo pieno e non degli specialisti in altri settori che nulla hanno a che vedere con il mondo informatico, lasciando, agli specialisti fiscali e legali la formulazione dei requisiti richiesti mentre gli specialisti informatici forniranno la soluzione tecnica. Una divisione dei compiti che al giorno d&#39;oggi è sempre più pressante. Nel mondo dell&#39;informatica, per stare al passo, occorre specializzarsi all&#39;interno della specializzazione, la gestione informatica dei documenti è un settore superspecialistico e non è la stessa cosa della gestione dei documenti informatici che è una superspecializzazione affine. Lasciamo che ognuno faccia il suo mestiere, si eviterà di essere sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia.</p></div>
</content>


    </entry>
    <entry>
        <title>Nuove regole tecniche per i documenti informatici</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/2009/06/nuove-regole-tecniche-per-i-documenti-informatici.html" />
        <link rel="replies" type="text/html" href="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/2009/06/nuove-regole-tecniche-per-i-documenti-informatici.html" thr:count="0" />
        <id>tag:typepad.com,2003:post-67975149</id>
        <published>2009-06-11T10:24:20+02:00</published>
        <updated>2009-06-11T10:25:09+02:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale La Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/6/2009 ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/3/2009 dal titolo: Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale...</summary>
        <author>
            <name>Alessandro De Pasquale</name>
        </author>
        
        
<content type="xhtml" xml:lang="it-IT" xml:base="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">di Alessandro De Pasquale</span></span></p>
<p><span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt"></span></span>&#0160;</p>
<p><span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt"></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14px">La Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/6/2009 ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/3/2009 dal titolo: Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.</span></span></p>
<p></p>

<p><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14px"></span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14px">Ho anticipato questo documento nel post &quot;Estesa la durata delle marche temporali&quot; che poneva l&#39;accento sulla più importante novità del provvedimento. Oggi intendo commentare alcuni altri aspetti rilevanti del provvedimento.</span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14px">Sono state aggiornate le regole tecniche relative ai dispositivi di firma in modo da permettere l&#39;uso di dispositivi conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale, risolvendo quindi l&#39;annosa questione della scarsa disponibilità di dispostivi<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>conformi ai requisiti precedenti.</span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14px">Come già detto la validità delle firme è estesa fino alla scadenza della marca temporale e la validità della marca temporale è ampliata a vent&#39;anni, inoltre sono considerate equivalenti alla marca temporale:</span></p>
<ol style="MARGIN-TOP: 0in; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: Arial; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0in; MARGIN-LEFT: 0.383in; FONT-SIZE: 11pt">
<li style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle" value="1"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo delle amministrazioni pubbliche;</span> 
<li style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle" value="2"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;</span> 
<li style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle" value="3"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">il riferimento temporale ottenuto attraverso l&#39;utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell&#39;art. 48 del codice dell&#39;amministrazione digitale;</span> 
<li style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle" value="4"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">il riferimento temporale ottenuto attraverso l&#39;utilizzo della marcatura postale elettronica;</span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt"></span></span> </li>
</li></li></li></ol>
<p>Vengono rappresentate le differenze di requisiti tra certificatori qualificati e certificatori accreditati, dando modo di aprire il mercato anche a fornitori esteri o a organizzazioni più &quot;leggere&quot; che potrebbero essere anche interne a grandi aziende o enti pubblici.</p>
<p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle">Per il resto il provvedimento mantiene la stessa linea e non sconvolge il precedente provvedimento,<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>emesso cinque anni fa. </p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">&#0160;</p></div>
</content>


    </entry>
    <entry>
        <title>Posta Elettronica Certificata per tutti?</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/2009/06/posta-elettronica-certificata-per-tutti.html" />
        <link rel="replies" type="text/html" href="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/2009/06/posta-elettronica-certificata-per-tutti.html" thr:count="0" />
        <id>tag:typepad.com,2003:post-67821201</id>
        <published>2009-06-08T12:27:36+02:00</published>
        <updated>2009-06-08T18:01:08+02:00</updated>
        <summary>di Alessandro De Pasquale La posta elettronica certificata è destinata a diventare il mezzo di comunicazione standard con le amministrazioni pubbliche? Sembrerebbe proprio di si. Recenti provvedimenti hanno disegnato lo scenario seguente; Ampliamento della definizione di Posta Elettronica Certificata a...</summary>
        <author>
            <name>Alessandro De Pasquale</name>
        </author>
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="Documenti informatici" />
        
        
<content type="xhtml" xml:lang="it-IT" xml:base="http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><br />
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">di Alessandro De Pasquale</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">&#0160;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">La posta elettronica certificata è destinata a diventare il mezzo di comunicazione standard con le amministrazioni pubbliche? Sembrerebbe proprio di si.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Recenti provvedimenti hanno disegnato lo scenario seguente;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Ampliamento della definizione di Posta Elettronica Certificata a qualunque sistema atto a </p>
<ul>
<li>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">garantire la sicurezza della provenienza, l&#39;integrità, la consegna e delle date di spedizione e consegna.</p>
<li>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Obbligo di dotarsi di una casella PEC per Imprese, professionisti e PA.</p>
<li>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Casella PEC gratuita per i cittadini per dar loro modo di gestire i rapporti con la PA</p></li>
</li></li></ul>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt"></p>

<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Il 6 maggio scorso è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le &quot;Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella posta elettronica certificata assegnata ai cittadini&quot;.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Chiaramente l&#39;intenzione è quella di fare in modo di eliminare le comunicazioni cartacee tra PA e resto del Paese. Le imprese ed i professionisti a loro spese, e i privati cittadini gratuitamente, potranno ricevere comunicazioni e potranno rispondere o presentare nuove istanze, senza ricorrere alla carta.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">&#0160;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">L&#39;ambito di utilizzo della PEC che era partito dal settore fiscale e tributario per gestire le comunicazioni tra Agenzia delle Entrate e intermediari si è allargato a tutta la PA e a tutti gli interlocutori ed è destinato a diffondersi anche alle comunicazioni tra privati, mandando in pensione la tradizionale raccomandata cartacea.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Il 1° giugno scorso, il Tribunale di Milano ha inviato la prima notifica utilizzando una mail certificata. Nel giro di pochi minuti la notifica è stata preparata, spedita e consegnata. Il procedimento cartaceo avrebbe richiesto dalle quattro alle nove settimane, il risparmio di tempi e di costi appare evidentissimo.<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>La cancelleria del tribunale di Milano invia 220 notifiche all&#39;anno. Tribunale e Ordine degli avvocati stimano un risparmio di un milione l&#39;anno solo per questo servizio.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">&#0160;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Qualche perplessità rimane negli utenti normali, ad esempio, una domanda che ricevo&#0160;spesso è: &quot;ma io ho la smartcard per la firma elettronica, non è sufficiente?&quot; La risposta è no. Infatti inviare un messaggio con allegato un documento firmato (o firmare direttamente la mail) garantisce l&#39;integrità e la paternità del documento ma non offre garanzie sull&#39;invio e sulla consegna del documento. La PEC (o i sistemi equivalenti)<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>hanno la stessa efficacia delle raccomandate con ricevuta di ritorno e può essere utilizzata per inviare documenti firmati.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Alcuni scettici obiettavano che la PEC, per funzionare, richiede che tutti e due gli interlocutori siano dotati di casella certificata. È vero solo parzialmente, infatti se ambedue<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>gli interlocutori utilizzano la casella PEC, il messaggio ha il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso soli il destinatario sia dotato di PEC, questi potrà provare la data e l&#39;ora di ricezione di un dato messaggio, infine, nel caso in cui solo il mittente sia dotato di PEC, allora questi potrà provare di aver inviato il messaggio e quando<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>ciò è avvenuto. In quest&#39;ultimo caso mi vengono in mente molti utilizzi, ad esempio<span style="mso-spacerun: yes">&#0160; </span>la prova dell&#39;invio dei cedolini ai dipendenti, o l&#39;invio di fatture ecc.</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">&#0160;</p>
<p style="MARGIN: 0in; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">I gestori dei servizi PEC sono tenuti a conservare i dati relativi agli invii ed alle ricezioni per ogni singola casella per trenta mesi, eventualmente, in base ai contratti, possono conservare anche i messaggi stessi,<span style="mso-spacerun: yes">&#0160;&#0160; </span>chi ha necessità di conservare nel tempo i documenti pervenuti o spediti, ha l&#39;esigenza di dotarsi di un servizio di conservazione a norma della deliberazione CNIPA 11/2004 che gli consentirà di preservare la validità nel tempo del documento.</p></div>
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