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<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/iXtspBGQjHzeN4NtC3Ddj44U6LI/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/iXtspBGQjHzeN4NtC3Ddj44U6LI/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/83Va-ljfsTE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-le-agevolazioni-e-le-esenzioni-applicabili/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-le-agevolazioni-e-le-esenzioni-applicabili/</feedburner:origLink></item> <item><title>IMU: nozione di abitazione principale e detrazioni per la stessa</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/PJzkF9nw1WI/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-nozione-di-abitazione-principale-e-detrazioni-per-la-stessa/#comments</comments> <pubDate>Tue, 22 May 2012 07:07:21 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Imu]]></category> <category><![CDATA[abitazione principale]]></category> <category><![CDATA[ministero economia]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=1003</guid> <description><![CDATA[Continuiamo la trattazione della Circolare del MEF nr. 3/Df, analizzando, le disposizioni dell&#8217;IMU relativa all&#8217;abitazione principale. L’IMU, come tutti sappiamo, verrà applicata anche alla prima casa, e ciò per espressa previsione dell’art 13 comma 14 lett. a) del d.l. nr. 201/2011 (decreto Salva Italia). Il decreto Salva Italia da una nozione diversa, rispetto alla normativa [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Continuiamo la trattazione della Circolare del MEF nr. 3/Df, analizzando, le disposizioni dell&#8217;IMU relativa all&#8217;abitazione principale. L’IMU, come tutti sappiamo, v<strong>errà applicata anche alla prima casa,</strong> e ciò per espressa previsione dell’art 13 comma 14 lett. a) del d.l. nr. 201/2011 (decreto Salva Italia). Il decreto Salva Italia da una nozione diversa, rispetto alla normativa sull’ICI, di “abitazione principale”.</p><blockquote><p><span style="font-family: Calibri;">“Per abitazione principale si intende l&#8217;immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile”.</span></p></blockquote><p><span style="font-family: Calibri;"> In merito alla definizione di pertinenza di abitazione principale, lo stesso art 13 comma 2, stabilisce che per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:</span></p><ul><li>C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;</li><li>C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;</li><li>C/7: tettoie.</li></ul><p>Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, <strong>fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.</strong> Rientra nel limite massimo di tre pertinenze, anche quella che risulta iscritta al catasto unitamente all’abitazione principale.</p><p>Così, a d esempio, se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7. L<strong>e eventuali pertinenze eccedenti le tre, sono assoggettate ad aliquota ordinaria.</strong></p><p>L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali. Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.</p><p>Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:</p><ul><li>alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da:</li><li>anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario;</li><li>cittadini italiani residenti all’estero.</li></ul><h4>Detrazioni per la casa principale e le pertinenze</h4><p>L’art. 13 co. 10, individua le detrazioni per la casa principale: per l’abitazione principale e per le relative pertinenze<strong> è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione. S</strong>e l’unità immobiliare <strong>è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.</strong></p><p>Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).<br /> Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).</p><p>La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:</p><ul><li><strong>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie</strong>a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;</li><li>gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.</li></ul><h4>Maggiorazione delle detrazioni</h4><p>La detrazione di € 200 è<strong> maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare</strong> adibita ad abitazione principale. La maggiorazione <strong>non può superare € 400</strong> e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.</p><p>Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Inoltre per poter computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:</p><ul><li>il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;</li><li>la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.</li></ul><h4>Le disposizioni relative agli ex coniugi</h4><p>L’art. 4 comma 12-quinquies del DL 16/2012, introdotto in sede di conversione con la L. 44/2012, stabilisce che, ai soli fini dell’IMU, <strong>l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione</strong>.</p><p>Pertanto, rispetto all’ex casa familiare, <strong>soggetto passivo IMU è in ogni caso il coniuge assegnatario.</strong> E’ quindi all’ex coniuge che spettano le detrazioni per la casa principale ele pertinenze, come anche le detrazioni e maggiorazione per figli con età non superiore a 26 anni, secondo le regole generali.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XDSLbimGigDSL_-68WeHKuyOyiQ/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XDSLbimGigDSL_-68WeHKuyOyiQ/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XDSLbimGigDSL_-68WeHKuyOyiQ/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XDSLbimGigDSL_-68WeHKuyOyiQ/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/PJzkF9nw1WI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-nozione-di-abitazione-principale-e-detrazioni-per-la-stessa/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-nozione-di-abitazione-principale-e-detrazioni-per-la-stessa/</feedburner:origLink></item> <item><title>IMU: circolare esplicativa del Ministero dell’economia</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/YkBO2ZdvTmo/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-circolare-esplicativa-del-ministero-delleconomia/#comments</comments> <pubDate>Mon, 21 May 2012 09:30:15 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Imu]]></category> <category><![CDATA[ministero economia]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=998</guid> <description><![CDATA[Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all&#8217;applicazione dell&#8217;Imposta Municipale Propria (IMU). In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell&#8217;IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l&#8217;imposta e chiarisce le [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha diramato <strong>la Circolare n. 3/DF</strong> che chiarisce tutti gli aspetti relativi all&#8217;applicazione dell&#8217;Imposta Municipale Propria (IMU).</p><p>In particolare, la circolare precisa quali sono<strong> le modalità di calcolo dell&#8217;IMU</strong>, comprese le detrazioni; individua<strong> le categorie di soggetti ai quali si applica l&#8217;imposta</strong> e chiarisce le <strong>modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato</strong> (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli), nonchè dei versamenti dell’imposta.</p><p>Essendo la circolare molto lunga e particolareggiata, la divideremo in diversi post in modo da essere il più chiari possibili.</p><h4>Cos’è l’IMU</h4><p><strong>L’IMU Imposta Municipale Propria</strong>, è stata introdotta con il provvedimento sul <a href="http://www.casaediritti.it/2011/01/il-contenuto-del-federalismo-municipale/">Federalismo municipale</a>. Inizialmente la sua introduzione era fissata per il 2014; l’art 13 del decreto “Salva Italia”, l’ha anticipata in via sperimentale al 2012 e fino al 2014 mentre, la sua applicazione a regime sarà dal 2015.</p><p>leggi anche: <a href="http://www.casaediritti.it/2011/12/manovra-imu-anticipata-al-2012-e-rivalutazione-delle-rendite-catastali/">manovra. IMU anticipata al 2012 e rivalutazione delle rendite catastali</a></p><p>L’IMU va <strong>in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI sugli immobili strumentali (vale a dire i negozi commerciali, i laboratori artigianali, gli uffici e i capannoni.</strong></p><h4>Il presupposto impositivo</h4><p>Il presupposto impositivo dell’IM è il<strong> possesso di qualunque immobile, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.</strong> Sono state mantenute al proposito,le stesse definizioni utilizzate per l’ex ICI ex art 2 d.lgs. 504/92.Pertanto <strong>sono assoggettati ad IMU:</strong></p><ul><li><strong>i fabbricati, ove </strong>per fabbricato si intende l&#8217;unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l&#8217;area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; <strong>il fabbricato di nuova costruzione</strong> è soggetto all&#8217;imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;</li><li>per <strong>area fabbricabile</strong> si intende l&#8217;area <strong>utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali</strong> o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell&#8217;indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l&#8217;utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l&#8217;esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all&#8217;allevamento di animali.</li><li>per terreno agricolo si intende il terreno adibito all&#8217;esercizio delle attività indicate nell&#8217;articolo 2135 del codice civile.</li></ul><h4>Soggetti passivi</h4><p>L’art. 9 del d.lgs nr 23/2011 (disposizioni in materia di federalismo municipale) cui fa riferimento l’art 13 del d.lg. nr. 201/2011 (decreto salva Italia), individua come soggetti passivi:</p><ul><li>il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,  a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui produzione o scambio è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa,  ovvero  il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi, superficie sugli stessi.  In base al comma 12-quinquies dell’art. 4 del d.l. 16/2012 (<strong>decreto semplificazione fiscale</strong>), l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si ritiene titolare di un diritto di abitazione.</li><li>il concessionario di  aree  demaniali;</li><li><strong>il locatario di immobili</strong> anche  da costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione finanziaria, a decorrere dalla  data della stipula e per tutta la durata del contratto</li></ul><h4>Calcolo dell’imposta</h4><p>Per calcolare l’IMU <strong>si determina prima la base imponibile</strong> che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.</p><p>Per i <strong>fabbricati iscritti al catasto</strong>, la base imponibile si calcola nel seguente modo: la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:</p><ul><li>160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</li><li>140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li><li>80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;</li><li>60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</li><li>55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</li></ul><p>La<strong> base imponibile è ridotta del 50%</strong></p><ul><li>per i fabbricati di interesse storico o artistico;</li><li>per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.</li></ul><p>Per<strong> i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,</strong> non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati <strong>la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. </strong>Per l’anno 2012, il decreto è stato emanato il 5 aprile 2012.</p><p>Per i <strong>terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e  imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP), </strong>il  valore  e&#8217; costituito  da  quello ottenuto applicando all&#8217;ammontare del reddito  dominicale  risultante in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell&#8217;anno   di   imposizione<strong>, rivalutato del 25 per cento</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.</p><p>Per le <strong>aree fabbricabili,</strong> l’art 5 del d.lgs. 504/92, dispone che il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell&#8217;anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all&#8217;indice di edificabilità, alla destinazione d&#8217;uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</p><h4>Aliquote</h4><p>L&#8217;aliquota di base dell&#8217;imposta e&#8217; pari allo 0,76  per  cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l&#8217;aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali. L&#8217;aliquota  e&#8217;  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l&#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti percentuali.</p><p>&nbsp;</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/R9j9ErK_f-_cdLpN_vHpgU07CFg/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/R9j9ErK_f-_cdLpN_vHpgU07CFg/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/R9j9ErK_f-_cdLpN_vHpgU07CFg/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/R9j9ErK_f-_cdLpN_vHpgU07CFg/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/YkBO2ZdvTmo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-circolare-esplicativa-del-ministero-delleconomia/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/05/imu-circolare-esplicativa-del-ministero-delleconomia/</feedburner:origLink></item> <item><title>La registrazione dei contratti di locazione dopo il Dl Semplificazioni fiscale</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/LPJE0sugIgY/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/05/la-registrazione-dei-contratti-di-locazione-dopo-il-dl-semplificazioni-fiscale/#comments</comments> <pubDate>Fri, 18 May 2012 14:35:43 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Fisco e Tasse]]></category> <category><![CDATA[dl semplificazione fiscale]]></category> <category><![CDATA[Locazione]]></category> <category><![CDATA[registrazione contratto di locazione]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=992</guid> <description><![CDATA[Il decreto semplificazioni fiscali, d.l. nr. 16/2012, convertito in L. nr. 44/2012, apporta molte novità in tema immobiliare. La più importante è senza dubbio la disciplina dell’odiata IMU, Imposta municipale sugli immobili  che sostituisce la vecchia ICI e di cui tratteremo separatamente. Quello di cui voglio parlare è di una piccola norma che, è passata [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il d<strong>ecreto semplificazioni fiscali, d.l. nr. 16/2012</strong>, convertito in L. nr. 44/2012, apporta <strong>molte novità in tema immobiliare</strong>. La più importante è senza dubbio la disciplina dell’odiata <strong>IMU, Imposta municipale sugli immobili  che sostituisce la vecchia ICI</strong> e di cui tratteremo separatamente. Quello di cui voglio parlare è di una piccola norma che, è passata praticamente inosservata ma che, a conti fatti, potrebbe influenzare di molto i comportamenti di chi ha molte proprietài immobiliari. Mi riferisco alla <strong>norma sulla registrazione dei contratti di locazione.</strong></p><p><strong>L’art 8 comma 10-bis della legge di conversione va a modificare </strong>l&#8217;articolo 5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, (<strong>Registrazione telematica dei contratti di locazione</strong>) e<strong>stendendo la platea degli obbligati alla registrazione medesima</strong>. Si stabilisce che sono obbligati alla registrazione dei contratti di locazione,<strong> i soggetti  in possesso di almeno dieci unità immobiliari anche.</strong> In precedenza quest’obbligo sussisteva <strong>per i proprietari di almeno 100 unità immobiliari. La differenza è dunque lampante!</strong></p><p>Si aggiunge anche un comma 3-bis all’art. 5 del regolamento, prevedendo che all’obbligo di registrazione <strong>sono tenuti anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari</strong> del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.</p><p>&nbsp;</p><p>Continueremo ad analizzare le modifiche in tema immobiliare apportate dal dl semplificazioni fiscali</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rkOK7zl0MUgKcrJpTVotDxBUMl4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rkOK7zl0MUgKcrJpTVotDxBUMl4/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rkOK7zl0MUgKcrJpTVotDxBUMl4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rkOK7zl0MUgKcrJpTVotDxBUMl4/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/LPJE0sugIgY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/05/la-registrazione-dei-contratti-di-locazione-dopo-il-dl-semplificazioni-fiscale/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/05/la-registrazione-dei-contratti-di-locazione-dopo-il-dl-semplificazioni-fiscale/</feedburner:origLink></item> <item><title>TAR Veneto: i pannelli fotovoltaici se non alterano il paesaggio sono ammessi in aree soggette a vincolo</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/-CFqF7sJhAU/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/04/tar-veneto-i-pannelli-fotovoltaici-se-non-alterano-il-paesaggio-sono-ammessi-in-aree-soggette-a-vincolo/#comments</comments> <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:15:24 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Rinnovabili]]></category> <category><![CDATA[fotovoltaico]]></category> <category><![CDATA[sentenze]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=981</guid> <description><![CDATA[Il Tar Veneto, con sentenza nr 1265/2011 del 1 gennaio scorso, ha affermato che in una zona soggetta a vincoli paesaggistici, i pannelli fotovoltaici totalmente integrati, istallati su un tetto di abitazione privata, non costituiscono interventi che alterano il paesaggio e, pertanto, sono del tutto ammissibili. Con questa sentenza, il Tar accoglie il ricorso presentato [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tar Veneto, con sentenza nr 1265/2011 del 1 gennaio scorso, ha affermato che in una zona soggetta a vincoli paesaggistici, i pannelli fotovoltaici totalmente integrati, istallati su un tetto di abitazione privata, non costituiscono interventi che alterano il paesaggio e, pertanto, sono del tutto ammissibili.</p><p>Con questa sentenza, il Tar accoglie il ricorso presentato da una famiglia, proprietaria di una villetta d’abitazione monofamiliare a Colfosco di Susegana (Treviso), contro la Soprintendenza dei beni culturali e contro il comune di Susegana (TV), che hanno negato l’autorizzazione paesaggistica per l’istallazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della propria villetta, poichè, la stessa è ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, istituito con d.m. 6 novembre 1965, e relativo alla zona che circonda il castello di Collalto.</p><p>Secondo il TAR, il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza <strong>appare viziato da travisamento e difetto di motivazione </strong>ed è evidentemente fondato sul <strong>postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante</strong>, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per l’impianto <em>de quo</em>.</p><p>Infatti, nel progetto, i pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione, la quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili) e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza, del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza naturalistica.</p><p>“ Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, <strong>considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza</strong>: <strong>la presenza dei pannelli fotovoltaici</strong> appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso,<strong> è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante”.</strong></p><p>In sostanza dunque, quei pannelli possono essere istallati poichè, “quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece, si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma”.</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/CtfMChZTFwT_xnkR3X4admktcEA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/CtfMChZTFwT_xnkR3X4admktcEA/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
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<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BRv7zN0OZxEAWhkUEU4AueFt6qk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BRv7zN0OZxEAWhkUEU4AueFt6qk/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BRv7zN0OZxEAWhkUEU4AueFt6qk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/BRv7zN0OZxEAWhkUEU4AueFt6qk/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/xhGe6FqAL7s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/04/tre-rate-per-il-pagamento-dellimu-sulla-prima-casa-prevista-una-sola-agevolazione-a-famiglia/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/04/tre-rate-per-il-pagamento-dellimu-sulla-prima-casa-prevista-una-sola-agevolazione-a-famiglia/</feedburner:origLink></item> <item><title>Decreto semplificazioni fiscali, le modifiche all’IMU</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/bIMZ4UwRY9s/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/04/decreto-semplificazioni-fiscali-le-modifiche-allimu/#comments</comments> <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:47:47 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Imu]]></category> <category><![CDATA[decreto semplificazione fiscale]]></category> <category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category> <category><![CDATA[fabbricati strumentali]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=972</guid> <description><![CDATA[Durante l’esame al Senato del decreto sulle semplificazioni fiscali, sono state introdotte alcune  modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria,  istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) e, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Durante <strong>l’esame al Senato del decreto sulle semplificazioni fiscali,</strong> sono state introdotte alcune  modifiche e integrazioni alla disciplina dell’<strong>IMU – imposta municipale propria</strong>,  istituita e disciplinata dal <a href="http://www.casaediritti.it/2011/03/col-federalismo-municipale-arriva-anche-limu/">D.Lgs. sul federalismo municipale </a>(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) e, <strong>la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014</strong>, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (<a href="http://www.casaediritti.it/2011/12/manovra-imu-anticipata-al-2012-e-rivalutazione-delle-rendite-catastali/">decreto Salva Italia</a>).</p><p>L’ultima in ordine di tempo, dovrebbe arrivare proprio nella giornata odierna con la<strong> presentazione dell’emendamento al decreto legge sulle semplificazioni fiscali da parte del relatore Gianfranco Conte, del Pdl. </strong>Un emendamento che <strong>consentirebbe di pagare l’IMU in te rate</strong>: la prima già fissata al 18 giungo e, le altre due, probabilmente il 17 settembre e il 17 dicembre. L’ANCI l’associazione dei Comuni però non ci stà, e definisce tale misura un vero disastro per le casse comunali. In attesa di sviluppo, vediamo come il decreto fiscale sta modificando le norme sull’IMU.</p><p>Il comma 1-bis dell&#8217;art 4 del decreto semplificazione fiscale, nonchè i commi da <em>5 a 5-quater e da 5-sexies a 5-octies, riguardano le modifiche all&#8217;IMU. Vediamole nel dettaglio.</em>Il <strong>comma 1-<em>bis, </em>lettera <em>a),</em></strong> aggiunge un periodo all’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, per effetto del quale sono <strong>esentati dall’imposta municipale propria i fabbricati</strong> <strong>rurali </strong>a uso <strong>strumentale</strong> di cui all&#8217;articolo 9, comma 3-<em>bis</em>, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, a condizione che siano <strong>ubicati</strong> nei comuni classificati<strong> montani</strong> o parzialmente montani, di cui all&#8217;elenco dei comuni italiani predisposto dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT).</p><p>Per effetto della disciplina sull’applicazione sperimentale dell’IMU (articolo 13, comma 8 del richiamato D.L. 201 del 2011) i fabbricati rurali strumentali sono soggetti a IMU con aliquota ridotta allo 0,2 per cento: è data facoltà ai comuni di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p><p>Ai fini fiscali (richiamato articolo 9, comma 3-<em>bis</em>, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) è riconosciuto <strong>carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e aventi particolari destinazioni destinate</strong> (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc).</p><p>Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, l’articolo 7, commi da 2-<em>bis</em> a 2-<em>quater</em> del D.L. n. 70 del 2011 aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale, dietro presentazione di apposita <strong>domanda </strong>- entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 &#8211; <strong>all&#8217;Agenzia del territorio</strong>, con autocertificazione attestante che l’immobile avesse posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.</p><p>Successivamente l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ha abrogato tale norma, <strong>riconoscendo effetti  alle domande presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 28 dicembre 2011,</strong> fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Da ultimo, il termine di <strong>efficacia</strong> delle domande divariazione è stato prorogato (articolo 29, comma 8 del D.L. n. 216 del 2011) al <strong>30 giugno 2012.</strong></p><p>Per quanto invece riguarda i <strong>fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni</strong> – salvo quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione – è previsto (articolo 13, comma 14-<em>ter </em>del citato D. L. n. 201 del 2011) che essi vengano dichiarati al <strong>catasto edilizio urbano </strong>entro il <strong>30 novembre 2012.</strong></p><p>Il <strong>comma 5, lettera <em>d)</em></strong> prevede <strong>che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell&#8217;imposta dovuta, con saldo alla seconda rata</strong>. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 <strong>il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre</strong>.</p><p>La<strong> lettera <em>b)</em></strong><em></em>del <strong>comma 1-<em>bis </em></strong><em></em>precisa che <em></em>gli <strong>immobili esenti dall&#8217;imposta municip</strong>ale propria sono <strong>assoggettati alle imposte sui redditi</strong> ed alle relative addizionali. Il <strong>comma 5, lettera <em>b)</em></strong> dispone<strong> l’esenzione</strong> da imposta per gli immobili classificati in catasto come <strong>F2</strong>, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la <strong>riduzione al 50 per cento</strong> della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati <strong>inagibili</strong> o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse <strong>storico o artistico</strong>.</p><p>La <strong>lettera <em>c)</em></strong> del <strong>comma 5 </strong>innalza da 130 a <strong>135</strong> la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i <strong>terreni agricoli</strong>. La <strong>lettera <em>e) </em></strong>del <strong>comma 5</strong>, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai <strong>terreni agricoli</strong> posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il <strong>comma 5-<em>bis</em></strong> affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le lettere <strong><em>f) </em>e <em>g)</em></strong>del <strong>comma 5</strong> <strong>escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative</strong> edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.</p><p>La <strong>lettera <em>h) </em>del comma 5  </strong>reca <strong></strong>integrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno <strong>2012</strong>, in sede di pagamento della <strong>prima rata</strong> dovrà versarsi il <strong>50 per cento</strong> dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi.<strong> La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio</strong>.</p><p>Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM.  <strong>I commi 5-<em>ter </em>e 5-<em>quater </em></strong>abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi <strong>5-<em>septies </em>e 5-<em>octies </em></strong>introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7k_Sw6jnS0I3OHx0HJfBigKSdYc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7k_Sw6jnS0I3OHx0HJfBigKSdYc/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7k_Sw6jnS0I3OHx0HJfBigKSdYc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7k_Sw6jnS0I3OHx0HJfBigKSdYc/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/bIMZ4UwRY9s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/04/decreto-semplificazioni-fiscali-le-modifiche-allimu/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/04/decreto-semplificazioni-fiscali-le-modifiche-allimu/</feedburner:origLink></item> <item><title>Imu 2012: codici tributo e nuovo F24</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/L9YoytkkPys/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/04/imu-2012-codici-tributo-e-nuovo-f24/#comments</comments> <pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:19:15 +0000</pubDate> <dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator> <category><![CDATA[Imu]]></category> <category><![CDATA[f24]]></category> <category><![CDATA[ici]]></category> <category><![CDATA[imposte]]></category> <category><![CDATA[tasse]]></category> <category><![CDATA[tributi]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=969</guid> <description><![CDATA[Nonostante le polemiche dell&#8217;ultima settimana i provvedimenti per rendere effettivo e funzionante l&#8217;IMU 2012 vanno avanti, l&#8217;Agenzia delle Entrate con due distinti provvedimenti e una risoluzione, ha reso noti i nuovi codici per pagare tramite F24 la nuova imposta sugli immobili, le modifiche al modello F24, che ovviamente tra i tributi locali non riporterà più [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante le polemiche dell&#8217;ultima settimana i provvedimenti per rendere effettivo e funzionante l&#8217;IMU 2012 vanno avanti, l&#8217;Agenzia delle Entrate con due distinti provvedimenti e una risoluzione, ha reso noti i nuovi codici per pagare tramite F24 la nuova imposta sugli immobili, le modifiche al modello F24, che ovviamente tra i tributi locali non riporterà più la dicitura ICI ma IMU e i tempi di pagamento.</p><p>Con un primo <a rel="nofollow" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f47e51004adbfd5c94939435dd2e80f8/PROVVEDIMENTO+del+12+aprile+2012-+modalit%C3%A0+di+versamento+IMU.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=f47e51004adbfd5c94939435dd2e80f8" target="_blank">provvedimento</a> sono state fissate le modalità di versamento che, potrà avvenire esclusivamente attraverso il modello F24. I titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line com era già previsto in precedenza; a tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito anche il pagamento cartaceo, in Banca, alle Poste o presso altri istituti accreditati.</p><p>Con l’altro <a rel="nofollow" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8/MODELLO+F24++2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=c9a8a1004adc04b094a59435dd2e80f8" target="_blank">provvedimento</a>, il direttore dell’Agenzia ha avallato le necessarie modifiche dizionali da apportare ai modelli “F24” ed “F24 accise”, dove, come prima cosa, la parola “Ici” lascia il posto a “Imu” e la dicitura “detrazione Ici abitazione principale” alla più semplice “detrazione”. Inoltre il Codice IBAN sostituirà definitivamente il vecchio &#8220;C/C, ABI, CAB&#8221;</p><p>Con la <a rel="nofollow" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8" target="_blank">risoluzione n. 35/E</a>, anch’essa datata 12 aprile, si rendono noti i nuovi codici tributo:</p><ul><li><strong>3912</strong> abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)</li><li><strong>3913</strong> fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)</li><li><strong>3914</strong> terreni (destinatario il Comune)</li><li><strong>3915</strong> terreni (destinatario lo Stato)</li><li><strong>3916</strong> aree fabbricabili (destinatario il Comune)</li><li><strong>3917</strong> aree fabbricabili (destinatario lo Stato)</li><li><strong>3918</strong> altri fabbricati (destinatario il Comune)</li><li><strong>3919</strong> altri fabbricati (destinatario lo Stato)</li><li><strong>3923</strong> interessi da accertamento (destinatario il Comune)</li><li><strong>3924</strong> sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).</li></ul><p>Per chi ha ancora conti in sospeso con l&#8217;ICI  sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta. Ora, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice <strong>3940</strong>, per i terreni agricoli il <strong>3941</strong>, per le aree fabbricabili il <strong>3942</strong> e per gli altri fabbricati il <strong>3943</strong> (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904). Per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi, al contrario, i codici <strong>3906</strong> e<strong>3907</strong>, instituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E.</p><p>I nuovi codici tributo saranno operativi dal 18 aprile.</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jNO0eLWb5Sjl9DHoKGAe3fV9--g/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jNO0eLWb5Sjl9DHoKGAe3fV9--g/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jNO0eLWb5Sjl9DHoKGAe3fV9--g/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jNO0eLWb5Sjl9DHoKGAe3fV9--g/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/L9YoytkkPys" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/04/imu-2012-codici-tributo-e-nuovo-f24/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/04/imu-2012-codici-tributo-e-nuovo-f24/</feedburner:origLink></item> <item><title>Saranno gli inquilini a pagare l’aumento dell’IMU e le maggiorazioni della cedolare secca</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/YIt2zwcNnh8/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/04/saranno-gli-inquilini-a-pagare-laumento-dellimu-e-le-maggiorazioni-della-cedolare-secca/#comments</comments> <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:13:58 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Cedolare secca]]></category> <category><![CDATA[Fisco e Tasse]]></category> <category><![CDATA[Imu]]></category> <category><![CDATA[cgil]]></category> <category><![CDATA[sunia]]></category> <category><![CDATA[tasse]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=963</guid> <description><![CDATA[Secondo uno studio condotto da CGIL e  Sunia, le ultime riforme del governo in materia di lavoro, nonchè, l’aumento delle aliquote IMU, potrebbero abbattersi sugli inquilini in affitto con una stima degli aumenti dei canoni intorno al 20%.  Ciò deriverebbe intanto dalle maggiorazioni previste nel ddl sul lavoro per quei proprietari di immobili che non applicano [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Secondo uno<strong> studio condotto da CGIL e  Sunia</strong>, le ultime<strong> <a rel="nofollow" href="http://www.lavoroediritti.com/2012/04/nel-ddl-lavoro-torna-il-reintegro-per-motivi-economici-monti-riforma-storica/" target="_blank">riforme del governo in materia di lavoro</a>, nonchè, l’aumento delle aliquote <a href="http://www.casaediritti.it/2011/12/manovra-imu-anticipata-al-2012-e-rivalutazione-delle-rendite-catastali/">IMU</a>,</strong> potrebbero a<strong>bbattersi sugli inquilini in affitto con una stima degli aumenti dei canoni intorno al 20%</strong>.  Ciò deriverebbe intanto dalle<strong> maggiorazioni previste nel ddl sul lavoro per quei proprietari di immobili che non applicano la <a href="http://www.casaediritti.it/2011/04/cedolare-secca-come-si-registra-il-contratto-di-locazione/">cedolare secca</a>;</strong> mentre, per quanto riguarda l’Imu, l’applicazione di questa tassa per le seconde case, in assenza di una differenziazione per quelle date in affitto, <strong>vede aumenti che superano il 100% rispetto alla veccia Ici, “con il rischio serio che questi si riflettano sugli inquilini”.</strong></p><p>Secondo il calcolo fatto dal sindacato, prendendo <strong>un parametro di riferimento medio dato da un&#8217;abitazione di circa 80 mq e ubicata in zona semicentrale,</strong> a Roma ad esempio, nel canale libero l&#8217;incremento è del 142%: si passa infatti da una vecchia Ici pari a 892 euro alla nuova Imu di 2.161, a fronte di un affitto mensile medio di 1.250 euro. Per quanto riguarda<strong> Milano invece l&#8217;aumento dell&#8217;Imu è addirittura del 207% per un totale di 1.958 euro e con un affitto medio mensile di 1.100 euro</strong>. A <strong>Bologna </strong>siamo al 198% con un Imu pari a 1.915 euro a fronte di un affitto medio di 950 euro <strong>mentre a Palermo si registra un +119% per un Imu pari a 834 euro</strong> rispetto ad un affitto medio di 550 euro.</p><p>Secondo la simulazione  della nuova Imu dunque, si registrano aumenti sull&#8217;Ici sempre superiori al 100%, e <strong>ancor maggiori per le abitazioni affittate a <a href="http://www.casaediritti.it/2011/01/la-locazione-di-immobili-ad-uso-abitativo/">canone concordato</a></strong>, dato che con l&#8217;Ici molti comuni avevano applicato aliquote ridotte rispetto a quelle ordinarie per rendere il canale concordato più appetibile per i proprietari (a Bologna era addirittura pari a zero).</p><p>Per quanto riguarda le <strong>seconde case affittate a canale libero, le aliquote passano da 7 a 10,6 a Roma</strong>, da 5 a 9,6 a Milano, <strong>da 7 a 9,9 a Firenze, da 5,7 a 10,6 a Bologna,</strong> da 7 a 9,6 a Palermo, da 6,9 a 10,6 a Catania, da 7 a 10,7 a Genova, da 6 a 10 a Torino. Per le <strong>seconde case affittate a canale concordato</strong> le aliquote passano da 4,6 a 10,6 a Roma, da 4 a 4,6 a Milano, da 6 a 7,6 a Firenze, da 0 a 7,6 a Bologna, da 3,8 a 9,6 a Palermo, da 6,5 a 10,6 a Catania, da 2 a 10,6 a Genova, da 1 a 4 a Torino.</p><p>La situazione sia aggrava se si tiene conto dalle maggiorazioni previste dalla riforma del lavoro per quei proprietari di immobili che non applicano la cedolare secca: per loro, infatti,<strong> si riduce, dal 15 a 5% lo sconto forfait previsto per chi dichiara con l&#8217;Irpef i redditi derivanti dalla locazione di immobili</strong>. Di fatto l&#8217;imponibile su cui si paga l&#8217;imposta aumenta di 10 punti percentuali, pari a un incremento che la Cgil e Sunia calcolano sia pari ad un aggravio per i proprietari di circa 450 euro l&#8217;anno.</p><p>Secondo il sindacato, queste due misure, in assenza di misure indispensabile per tutelare gli inquilini che non hanno la possibilità di negoziare i canoni,<strong> possono incidere con aumenti stimati attorno al 20% sui canoni; andando a colpire soprattutto le </strong> famiglie che si collocano generalmente in fasce di reddito basse o medio basse. “Considerando infatti le caratteristiche reddituali delle famiglie che oggi sono in affitto nel mercato privato, circa 1,7 milioni di nuclei percepiscono un reddito che non supera i 20 mila euro annui con un&#8217;incidenza dell&#8217;affitto che si attesta sul 50%, oltre la soglia ritenuta critica per l&#8217;equilibrio familiare.</p><p>Nuclei che di certo non potranno fare affidamento al fondo di sostegno destinato a quelle famiglie in affitto con bassi redditi, passato da 143 milioni de 2010 a 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per arrivare nel 2013 ad uno stanziamento simbolico di soli 14 milioni di euro. Un azzeramento &#8216;compensato&#8217; dall&#8217;aumento dei canoni (+150% nel decennio) e degli sfratti per morosità, oggi pari all&#8217;85% del totale dei provvedimenti emessi”.</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oNQ5xUX6lgIgSvAyAO8yjad7vn8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oNQ5xUX6lgIgSvAyAO8yjad7vn8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oNQ5xUX6lgIgSvAyAO8yjad7vn8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/oNQ5xUX6lgIgSvAyAO8yjad7vn8/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/YIt2zwcNnh8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/04/saranno-gli-inquilini-a-pagare-laumento-dellimu-e-le-maggiorazioni-della-cedolare-secca/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/04/saranno-gli-inquilini-a-pagare-laumento-dellimu-e-le-maggiorazioni-della-cedolare-secca/</feedburner:origLink></item> <item><title>Nel caos IMU una sola certezza, l’acconto si pagherà a giugno con l’aliquota base</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/casaediritti/~3/89UlznfNYz4/</link> <comments>http://www.casaediritti.it/2012/04/nel-caos-imu-una-sola-certezza-lacconto-si-paghera-a-giugno-con-laliquota-base/#comments</comments> <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:36:55 +0000</pubDate> <dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator> <category><![CDATA[Imu]]></category> <category><![CDATA[manovra salva Italia]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.casaediritti.it/?p=820</guid> <description><![CDATA[L’Imu, torna a far parlare di se. Come ricorderemo, la manovra “Salva Italia” del governo Monti ha anticipato a quest’anno l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, introdotta con il federalismo Fiscale. L’Imu, va in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Imu,</strong> torna a far parlare di se. Come ricorderemo, la <a href="http://www.casaediritti.it/2011/12/manovra-imu-anticipata-al-2012-e-rivalutazione-delle-rendite-catastali/">manovra “Salva Italia” </a>del governo Monti ha anticipato a quest’anno l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, introdotta con il federalismo Fiscale.</p><p>L’Imu, va in sostituzione<strong>, per la componente immobiliare, dell’Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI sugli immobili strumentali (vale a dire i negozi commerciali, i laboratori artigianali, gli uffici e i capannoni)e, si applica, anche alle abitazioni principali comprese di pertinenze.</strong></p><p><strong></strong>Per abitazione principale si intende &#8220;l&#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita&#8217; immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente&#8221;.</p><p><strong>L&#8217;aliquota di base dell&#8217;imposta e&#8217; pari allo 0,76 per cento (</strong>ridotta allo 0,4 per cento per l&#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze); tuttavia i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l&#8217;aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. o, in caso di aliquota ridotta, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. E qui, sorgono i primi problemi.</p><p>La<strong> Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale</strong>, nello scorso fine settimana ha <strong>lanciato l’allarme in una lettera indirizzata al Ministero dell’economia</strong> in cui, si chiedeva  un rinvio della scadenza dell’acconto (prevista per il 16 giugno) per la totale confusione sul tema, stante la mancanza di delibere comunali sull’aliquota definitiva da applicare.</p><p>E poichè, quando c’è da riscuotere, lo Stato non sa aspettare, ecco trovata la soluzione: nell’emendamento al Dl 16/2012 (<strong>decreto legge sulle semplificazioni fiscali) presentato a nome del Governo dai senatori Mario Baldassarri (Fli) e Antonio Azzollini (Pdl) alle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato,</strong> si stabilisce che: l&#8217;acconto IMU sarà comunque pagato entro il 18 giugno (poichè il 16 è sabato); l&#8217;importo sarà pari al 50% dell&#8217;imposta dovuta e andrà calcolato con le aliquote base e gli sconti definiti dal decreto salva-Italia: 4 per mille sulla prima casa e 7,6 per mille sugli altri immobili.<strong> Il saldo sarà quindi versato a dicembre</strong>.</p><p>Nel&#8217;emendamento inoltre, si prevede che <strong>entro il primo luglio</strong>, sulla base del gettito di entrate derivante dal versamento dell&#8217;acconto IMU, <strong>il governo provvederà a modificare aliquote e detrazioni</strong>. Quindi, <strong>i comuni, entro il 30 settembre</strong>, sulla base dei dati aggiornati, <strong>potranno &#8220;approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo&#8221;.</strong></p><p>Così,<strong> le nuove aliquote potranno essere usate per il pagamento del saldo IMU</strong>. La grande stangata, come molti la definiscono, dunque, è rinviata a dicembre 2012!</p><p>A proposito di stangate, la<a rel="nofollow" href="http://www.cgiamestre.com/2012/04/imu-piu-tasse-per-oltre-1-500-euro-ad-azienda/" target="_blank"> CGIA di Mestre, in uno studio</a> ha evidenziato come &#8220;con l’Imu <strong>le imprese manifatturiere artigiane e quelle industriali pagherann</strong>o quest’anno o<strong>ltre 1.500 euro in più all’anno per ogni azienda.</strong> Andrà invece un po’ meglio, si fa per dire,  per gli uffici e per i negozi commerciali. Per i primi l’aumento medio in capo agli studi professionali sarà di 949 euro, per i secondi il maggior prelievo che graverà sui commercianti sarà di 569 euro.   Complessivamente, comunque, l’applicazione dell’Imu provocherà  una salassata che rischia di mettere in ginocchio l’intero sistema produttivo Paese.”</p><p>Lo studio ha ipotizzato che nel 2012 l’aliquota Imu – applicata agli uffici, ai negozi commerciali o ai capannoni produttivi presenti su tutto il territorio nazionale – sarà del 7,6 per mille (cosi come previsto dal decreto sul federalismo fiscale ). Per l’Ici, invece, si è deciso di far ricorso all’aliquota media nazionale applicata dai Comuni nel 2009, ovvero il 6,4 per mille<strong>, tenendo conto anche della rivalutazione dei coefficienti moltiplicatori</strong> che verranno applicati alle rendite catastali che, per effetto del decreto “salva-Italia”, sono passati da 34 a 55 per i negozi e le botteghe, da 50 a 80 per gli uffici e gli studi privati, da 100 a 140 per i laboratori artigianali e da 50 a 60 per i capannoni industriali e gli alberghi.</p><p>Prendendo in considerazione  solo gli immobili produttivi di proprietà delle aziende, l’applicazione dell’Imu,  rispetto alla situazione odierna, <strong> darà luogo ad un aggravio della tassazione su questi immobili per un valore complessivo di 1,57 miliardi di €</strong> (pari ad un aumento medio per ciascuna azienda di 1.159 € l’anno) così suddiviso: 219,5 milioni di € in capo ai negozianti (aumento pro azienda pari a 569 €); 262 milioni di euro tra i liberi professionisti (+949 € per ciascun proprietario); 1,09 miliardi di euro tra gli industriali e gli artigiani (incremento annuo per ciascun imprenditore pari a 1.566 €)&#8221;.</p> 
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o0PgTfZQdJtgeOq-aElUWi0D8FI/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o0PgTfZQdJtgeOq-aElUWi0D8FI/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o0PgTfZQdJtgeOq-aElUWi0D8FI/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o0PgTfZQdJtgeOq-aElUWi0D8FI/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/casaediritti/~4/89UlznfNYz4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.casaediritti.it/2012/04/nel-caos-imu-una-sola-certezza-lacconto-si-paghera-a-giugno-con-laliquota-base/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> <feedburner:origLink>http://www.casaediritti.it/2012/04/nel-caos-imu-una-sola-certezza-lacconto-si-paghera-a-giugno-con-laliquota-base/</feedburner:origLink></item> </channel> </rss>

