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	<title>Anti-Phishing Italia: il portale contro le truffe on-line</title>
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		<title>STOP MARIPOSA: arrestato il criminale informatico più pericoloso del mondo</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[mariposa]]></category>

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		<description><![CDATA[È stato arrestato nei giorni scorsi un giovane di 23 anni ritenuto il più pericoloso hacker del momento, tale “Iserdo” autore del software per creare la rete di computer zombie chiamata Botnet Mariposa (termine che in spagnolo significa farfalla). La notizia la riportano anche i portali di Panda Security e Defence Intelligence hanno collaborato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1847" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/08/lego-zombie-botnet.jpg" rel="lightbox[1846]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1847" title="lego-zombie-botnet" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/08/lego-zombie-botnet-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>È stato arrestato nei giorni scorsi un giovane di 23 anni ritenuto<strong> il più pericoloso hacker del momento, tale “Iserdo” autore del software per creare la rete di computer zombie chiamata Botnet Mariposa </strong>(termine che in spagnolo significa farfalla). La notizia la riportano anche i portali di Panda Security e Defence Intelligence hanno collaborato con l’FBI per rintracciare il pericoloso hacker</p>
<p style="text-align: justify;">Gli specialisti delle due aziende interessate all’indagine hanno potuto dentificare Iserdo attraverso l’analisi del software utilizzato dalla botnet, responsabile della compromissione e della (inconsapevole per gli utenti) sottomissione di milioni di sistemi in tutto il mondo alle volontà di criminali informatici</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Iserdo è stato arrestato la scorsa settimana a Maribor, in Slovenia</strong>, e ora è libero su cauzione.<span id="more-1846"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mariposa, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe una rete realizzabile mediante <strong>un kit informatico denominato Butterfly, un pacchetto software rivenduto su internet a un costo tra i 500 e i 1.500 euro</strong>, e che permetteva a persone prive di particolari capacità informatiche, di sferrare micidiali attacchi informatici su ampia scala. Il kit è stato utilizzato per creare almeno 10.000 esemplari unici di software pericolosi e oltre 700 botnet. Centinaia di istituzioni finanziarie e governative e milioni di aziende private e singoli utenti sono stati attaccati in tutto il mondo tramite questo sistema “volante”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Negli ultimi due anni, <strong>il software usato per creare la botnet Marisposa è stato venduto a centinaia di criminali</strong>, rendendolo uno dei più famosi in tutto il mondo”, ha  spiegato <strong>Robert S. Muller, III, FBI Director.</strong> “Queste cyber intrusioni, furti e frodi minano l’integrità di Internet e delle attività che vi si svolgono e minacciano la privacy e il portafogli dei ‘naviganti’”.</p>
<p style="text-align: justify;">Una botnet è una rete di pc collegati tra loro mediante internet tramite un software nascosto che le mette tutti a disposizione di un unico sistema informatico remoto. Tale connessione può essere realizzata tramite virus informatici o trojan mentre <strong>i controllori della rete possono in questo modo sfruttare i computer compromessi per realizzare attacchi contro portali telematici effettuando accessi simultanei</strong> e bloccandone, così, l’accessibilità per alcune ore (attacchi cosiddetti denial-of-service in siglia DDoS).</p>
<p style="text-align: justify;">Oppure possono essere tulizzati per effettuare attacchi di spamming all’insaputa degli utenti, mediante tecniche di phishing. Od ancora, possono essere utilizzati per effettuare circolazioni illecite di valuta sfruttando le credenziali bancarie degli utenti che siano state incautamente rese disponbili nell’elaboratore compromesso dagli autori del botnet. I computer che compongono la botnet sono chiamati bot (abbreviazione di roBOT) od anche computer zombie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
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		<title>Spam in calo, ma il bersaglio preferito resta Paypal</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

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		<description><![CDATA[
Nel mese di giugno appena scorso, rivela il consueto rapporto della Kaspersky Lab, la quantità di spam presente nel traffico di posta elettronica ha subito una certa diminuzione degli indici percentuali. Paypal è stato il bersaglio preferito degli attacchi phishing, dal momento che la maggior parte delle comunicazioni fraudolente sono state indirizzate verso i suoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1844" title="kaspersky" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/08/kaspersky-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nel mese di giugno appena scorso, rivela <strong>il consueto rapporto della Kaspersky Lab, la quantità di spam presente nel traffico di posta elettronica ha subito una certa diminuzione degli indici percentuali. </strong>Paypal è stato il bersaglio preferito degli attacchi phishing, dal momento che la maggior parte delle comunicazioni fraudolente sono state indirizzate verso i suoi utenti, con un significativo incremento dell’1% rispetto al mese precedente. Intanto, <strong>nell’infamante podio dello spamming è rientrato il Brasile</strong>, segnalatosi nuovamente come terzo</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne gli aspetti più strettamente tecnici del recente rapporto, gli esperti che hanno stilato la ricerca hanno riscontrato come per la prima volta rilevato circa<strong> il 40% di tali programmi nocivi non è destinato alla piattaforma Win32</strong>, registrando un significativo e, appunto, inedito, calo.<span id="more-1843"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La maggior parte dei malware presenti nella Top-10 di giugno 2010 sarebbe infatti costituita da <strong>pagine html contenenti codici nocivi elaborati in linguaggio JavaScript.</strong> La loro diffusione viene spesso effettuata dai malintenzionati mediante l&#8217;inserimento in qualità di allegati con estensione html all&#8217;interno di messaggi e-mail malevoli.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ulteriori informazioni: <a href="http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716925" target="_blank">Kaspersky.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
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		<title>Condannato a 15mila euro per diffamazione su Facebook</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2010/07/26/1839</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi legali]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

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		<description><![CDATA[Una delle primissime sentenze italiane in tema di  risarcimento danni per illeciti compiuti su social network. L&#8217;invio di messaggi  diffamatori tramite facebook costa caro ad un giovane di Monza: la corte  brianzola ha inflitto 15mila euro di condanna per risarcire la vittima del  messaggio con cui veniva offesa per una sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1840" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook_euro.jpg" rel="lightbox[1839]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1840" title="facebook_euro" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook_euro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Una delle primissime sentenze italiane in tema di  risarcimento danni per illeciti compiuti su social network. <strong>L&#8217;invio di messaggi  diffamatori tramite facebook costa caro ad un giovane di Monza</strong>: la corte  brianzola ha inflitto 15mila euro di condanna per risarcire la vittima del  messaggio con cui veniva offesa per una sua patologia visiva, veniva derisa per  via di alcune sue preferenze maschili ed inclinazioni sessuali.</p>
<p style="text-align: justify;">E così, rilevata  la &#8220;evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la  reputazione, l’onore, il decoro della vittima)&#8221; afferma la corte &#8220;e delle  conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si  discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di  <span style="text-decoration: underline;">danno morale ovvero non patrimoniale</span>, la somma&#8221; (non certo simbolica,  aggiungiamo noi) &#8220;di <strong>€ 15.000,00</strong>&#8220;.<span id="more-1839"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Monza</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione IV Civile</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sentenza 2 marzo 2010, n. 770</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Repubblica Italiana</p>
<p style="text-align: justify;">In nome del Popolo Italiano</p>
<p style="text-align: justify;">TRIBUNALE DI MONZA</p>
<p style="text-align: justify;">Sezione IV Civile</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott.  PIERO CALABRO’</p>
<p style="text-align: justify;">in funzione di Giudice Unico</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunziato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENTE</strong><strong>NZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione  notificato in data 12.3.2009</p>
<p style="text-align: justify;">da</p>
<p style="text-align: justify;">F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso  lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto  domicilio&#8230;..………&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;">PARTE ATTRICE</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò,  presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto  domicilio&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">PARTE CONVENUTA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito</em></p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le</p>
<p style="text-align: justify;">CONCLUSIONI</p>
<p style="text-align: justify;">come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 F. B. conveniva in  giudizio, innanzi a questo Tribunale, T. P. per sentirlo condannare  all’integrale risarcimento <em>“del danno morale soggettivo o, comunque, del  danno non patrimoniale” </em>sofferti in conseguenza della subìta lesione  <em>“alla reputazione, all’onore e al decoro”</em> cagionatale in data 1.10.2008  dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network  “Facebook”.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduceva F. B.:</p>
<p style="text-align: justify;">-che, conosciuto T. P. su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo  una relazione sentimentale;</p>
<p style="text-align: justify;">-che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire  con il convenuto e con i numerosi comuni <em>“amici”</em> del sito;</p>
<p style="text-align: justify;">-che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita  <em>“esotropia congenita”</em>) ben nota a T. P., si vide inviare da quest’ultimo  tramite “Facebook” in data 1.10.2008 il seguente messaggio: <em>“Senti brutta  troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il  cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano  (facebook, myspaces, ecc.).Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi …quindi  nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la  frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il  numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile,  pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn  mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e  di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello  comportamentale… Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =)  ihoho”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">-che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il  quale era solita nascondere l’occhio sinistro con la capigliatura), aveva in  modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio  decoro;</p>
<p style="text-align: justify;">-che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era  suscettibile di essere liquidato nella misura di € 26.000,00 ovvero in quella  ritenuta di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">T. P., costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda e ne chiedeva  la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepiva, in particolare, l’assenza di prova della riconducibilità a sé,  quale autore, del messaggio <em>de quo </em>e la sua riferibilità all’attrice  quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione <em>chat</em> prodotta in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">Invocava, in via subordinata, l’esimente di cui all’art.599 comma II° CP e la  ulteriore norma di cui all’art. 1227 CC, avendo reagito al comportamento  persecutorio tenuto da F. B. a seguito dell’interruzione del rapporto  sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era  trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi  dell’art.50ter CPC.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini  dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web  denominato “Facebook”.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. <em>social network </em>ad accesso  gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a  far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici  anni di età: peraltro, se scopo iniziale di <em>“Facebook”</em> era il  mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto  il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete  sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di  utenti o di navigatori Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi ultimi partecipano creando <em>“profili”</em> contenenti fotografie e  liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e  aderendo ad un gruppo di c.d. <em>“amici”</em> : quest’ultimo aspetto è rilevante,  anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati  dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli  <em>“amici”</em> dallo stesso accettati.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Facebook”,</em> come detto, include alcuni servizi tra i quali la  possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare <span style="text-decoration: underline;">messaggi</span> e di scrivere  sulla <span style="text-decoration: underline;">bacheca</span> di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari  contenuti del proprio profilo attraverso una serie di <em>“livelli”</em> via via  più ristretti e /o restrittivi ( dal livello <em>“Tutti”</em> a quello intermedio  <em>“Amici di amici”</em> ai soli <em>“Amici”</em>) per di più in modo selettivo  quanto ai contenuti o alle stesse <em>“categorie”</em> di informazioni inserite  nel profilo medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio  profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti,  sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ peraltro nota agli utenti di “<em>Facebook</em>” l’eventualità che altri  possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni  lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro  consenso: trattasi dell’attività di c.d. “<em>tagging</em>” (tradotta in lingua  italiana con l’uso del neologismo <em>“taggare”</em>) che consente, ad esempio, di  copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email  e conversazioni in <em>chat</em>, che di fatto sottrae questo materiale dalla  disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione  dal social network.</p>
<p style="text-align: justify;">I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur  reputandosi <em>proprietari</em> dei contenuti pubblicati, declinano ogni  responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra,  eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria  riguardante il motore di ricerca “<em>Google</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di <em>“Facebook”</em> sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito,  ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono : rischio  in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso di specie è emblematico in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">Due giovani si conoscono e socializzano tramite <em>“Facebook”</em> e tra loro  ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non  lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se  irrilevanti ai fini della presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto si inserisce l’invio da parte di T. P. di un messaggio a  mezzo “<em>Facebook</em>” a F. B., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo  tenore: <em>“Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di  smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove  le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o  Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di  caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi  e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al  più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva  (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere,  chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e  modello comportamentale … Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =)  ihoho”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo  della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune  sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al  mittente (<em>“T consiglio di smetterla”</em>) e che trovano riscontro nelle  difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio  di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difese che, ad onor del vero, si appalesano <em>ictu oculi </em>come  contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del  messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte  dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio <em>de  quo</em>, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di T.  P. alla discussione in <em>chat </em>messaggistica sul profilo di un comune  “<em>amico Facebook</em>” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae  assieme, l’inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale  suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc.2).</p>
<p style="text-align: justify;">Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in  esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore  22,37 attrice &#8211; ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà  di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto  (<em>“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha  voluto cancellare…”</em>) e di voler sin da allora individuare una possibile  scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni  adottate (<em>“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto  con i miei amici”</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del  carattere <em>pubblico</em> delle offese arrecate: offese certamente riconducibili  in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata  condivisione con i comuni <em>“amici Facebook”</em> delle abitudini di vita  dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag.4 comparsa di  risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il  messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa  F. B. a commento della foto pubblicata dal comune “<em>amico Facebook” </em>G. F.  (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a <em>“cancellare”</em> il  messaggio <em>de quo</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente  già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc.4-5-6) e  l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non  dimostrati “<em>furti d’identità</em>” (anzi escludibili, alla luce  dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato:  doc.7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P..</p>
<p style="text-align: justify;">Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in  relazione alle note caratteristiche di “<em>Facebook</em>”, ai suoi altrettanto  notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti  rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli  dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli  effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla  reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, T. P. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per  tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o  diminuenti di cui all’art.599 c.II° CP ed all’art. 1227 CC, certamente apparse  incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla  difesa del convenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente al <em>quantum debeatur</em>, ribadito che parte attrice ha  limitato le proprie richieste al risarcimento <em>“del danno morale soggettivo o,  comunque, del danno non patrimoniale” </em>sofferto quale diretta conseguenza  della subìta lesione <em>“alla reputazione, all’onore e al decoro”</em> cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa,  appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema  Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia  categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n.29191), in apparente  contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass.Sez.Un.  11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno  morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano<em> </em>affermato<em> “che, nell&#8217;ambito della categoria generale del danno non  patrimoniale, la formula </em>danno morale<em> non individua una autonoma  sottocategoria di danno, ma descrive -tra i vari possibili pregiudizi non  patrimoniali- un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva  cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel  tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della  quantificazione del risarcimento”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione <em>“del  danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” </em>per tale  via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative  ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa <em>querelle</em> riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione,  una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, il <strong><span style="text-decoration: underline;">danno non patrimoniale</span></strong> trae la propria  specifica origine dall’art.2059 CC, alla luce del quale simile pregiudizio deve  essere risarcito <em>“solo nei casi determinati dalla legge”</em>: tale  possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato,  così come previsto dall’art.185 CP. A seguito dell’intervento della Corte  Costituzionale (sent. 30.6.2003 n.233) può ormai dirsi del tutto superata questa  interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo  costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non  patrimoniale sofferto.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del  solo <span style="text-decoration: underline;">danno morale soggettivo</span> inteso quale <em>“transeunte turbamento dello  stato d’animo della vittima”</em> del fatto illecito, vale a dire come complesso  delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente  dalla sua rilevanza penalistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in  giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui  all’art.594 CP (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 CP  (diffamazione) alla luce del cennato carattere <em>pubblico</em> del contesto che  ebbe a ospitare il messaggio <em>de quo</em>, della sua conoscenza da parte di più  persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di  <em>tagging</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità  lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed  estetica sofferti da F. B. (doc.1).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e  valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della  vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla  vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori  attuali, a titolo di <span style="text-decoration: underline;">danno morale ovvero non patrimoniale</span>, la somma di €  15.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come  da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di  provvisoria esecutività di cui all’art. 282 C.P.C..</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>p.q.m.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto  di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così  provvede:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1)condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di €  15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2)lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di  parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per  esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese  generali, IVA e CPA come per legge;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">MONZA, 2.3.2010 IL GIUDICE UNICO</p>
<p style="text-align: justify;">(dott. Piero Calabrò)</p>
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		<title>Cyber Mafia: bastano 4.500$ per colpire i social network</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2010/05/31/1835</link>
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		<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
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		<description><![CDATA[Si tratta di un vero e proprio market dell’illegalità quello scoperto dai PandaLabs, ossia i laboratori anti-malware dell’omonima società Panda Software. A farne le spese i social network e la privacy dei suoi utenti. I laboratori hanno infatti smascherato un apposito sito web dedicato alla vendita di bots, ossia reti di computer zombie, in gradi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1836" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/occhio_privacy_socialnetwork.jpg" rel="lightbox[1835]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1836" title="occhio_privacy_socialnetwork" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/occhio_privacy_socialnetwork-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Si tratta di un vero e proprio market dell’illegalità quello scoperto dai <a href="http://press.pandasecurity.com/" target="_blank">PandaLabs</a>, ossia i laboratori anti-malware dell’omonima società Panda Software. A farne le spese i<strong> social network e la privacy dei suoi utenti</strong>. I laboratori hanno infatti smascherato un apposito sito web dedicato alla <strong>vendita di bots</strong>, ossia reti di computer zombie, in gradi di colpire siti di social network e webmail: <strong>Twitter, Facebook, Hi5, MySpace, MyYearBook, YouTube, Tuenti, Friendster, Gmail e Yahoo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con prezzi che andavano da <strong>95$ sino a 225$ </strong>era possibile acquistare bots in grado di effettuare <em>registrazioni multiple nei social network, ma anche rubare dati personali, sottrarre amici, followers o contatti, oppure più semplicemente inviare messaggi. </em>Chi lo desiderava poteva invece acquistare  il pacchetto completo per un prezzo di <strong>4.500$</strong>.<span id="more-1835"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ma il sistema non si limitava solo a questo, infatti disponeva anche di un <strong>sistema anti-captcha</strong> permettendo così a chi lo acquistava di preoccuparsi esclusivamente di inserire i parametri desiderati e lasciare alle bots il resto del lavoro. I PandaLabs hanno inoltre trovato una serie di funzioni insolite:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">- Generazione automatica di visitatori e visioni dei video di Youtube</p>
<p style="text-align: justify;">- Ottimizzazione per il ranking di Alexa</p>
<p style="text-align: justify;">- Votazioni in Digg</p>
<p style="text-align: justify;">- Invio illimitato ed automatico di messaggi verso siti d’incontri on-line come DirectMatches</p>
<p style="text-align: justify;">-  ecc….</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Luis Corrons, direttore tecnico dei PandaLabs si tratta dell’ennesimo esempio di come il mondo dei malware sia redditizio per i cyber criminali, i quali <strong>offrivano anche un servizio di affiliazione con possibilità di guadagno per “servizio” venduto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alcune foto del sito web: <a href="http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716626/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716626/</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716694/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644716694/</a> -<a href="http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644099447/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/panda_security/4644099447/</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia – www.anti-phishing.it</p>
<p>Image credit matt3010.wordpress.com</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>TABNAPPING, l’ultima insidia del phishing</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/phishing/phishing-tecniche/2010/05/26/1827</link>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[tabnapping]]></category>

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		<description><![CDATA[In tempi di cybercrimine, anche le abitudini apparentemente più innocue possono rivelarsi pericolose. Ad esempio, la prassi di aprire molte schede durante la navigazione con il proprio browser, per poi controllarle con calma una ad una può nascondere l’insidia di imbattersi in uno script di tabnapping (neologismo derivante dall’unione tra la parola tab &#8211; &#8220;scheda&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-1830" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/phish211.gif" rel="lightbox[1827]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1830" title="phish21" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/phish211-300x192.gif" alt="" width="300" height="192" /></a>In tempi di cybercrimine, anche le abitudini apparentemente più innocue possono rivelarsi pericolose. </strong>Ad esempio, la prassi di aprire molte schede durante la navigazione con il proprio browser, per poi controllarle con calma una ad una può nascondere <strong>l’insidia di imbattersi in uno script di <span style="text-decoration: underline;">tabnapping</span></strong> (neologismo derivante dall’unione tra la parola tab &#8211; &#8220;scheda&#8221; nel browser &#8211; e kidnapping &#8211; rapimento).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo dei malintenzionati è quello di<strong> indurre l’utente a navigare dentro la scheda aperta credendo trattarsi del proprio sito, lasciando le credenziali riservate.</strong> Il tutto mentre, ovviamente, un codice silenzioso modifica la scheda aperta e non visualizzata camuffandola con quella del proprio account postale o bancario.<span id="more-1827"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lo script si assicura che l&#8217;utente sia concentrato su un&#8217;altra tab (registrando l&#8217;inattività sulla propria) e, silenziosamente, &#8220;rapisce&#8221; la scheda effettivamente digitata indirizzandola su una pagina ingannevole.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Una volta tornato sulla scheda lasciata aperta, l’utente sarà indotto a ritenere di aver effettivamente lasciato in stand by il proprio account postale o bancario e <em><span style="text-decoration: underline;">digiterà le relative credenziali per controllarlo.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="267" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12003099&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12003099&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12003099">A New Type of Phishing Attack</a> from <a href="http://vimeo.com/user532161">Aza Raskin</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Occhio quindi, a lasciare molte tab aperte, soprattutto, evitare di eseguire questa procedura aprendo contestualmente anche l’account o altre pagine contenenti dati riservati, perché il rischio è quello di subire un attacco di tabnapping.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aza Raskin</strong>, Creative Lead di Firefox, ha creato sul proprio blog <a href="http://www.azarask.in/blog/post/a-new-type-of-phishing-attack/" target="_blank">una pagina</a> per mostrere gli effetti dell’insidia, egli ammette che, per semplicità e pigrizia, ha usato uno screenshot della vera pagina di Gmail; ma nulla vieta a un vero malintenzionato di ricreare un convincente facsimile in Html.</p>
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
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		<item>
		<title>Arrivano i Mondiali, ma occhio alle frodi</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/truffe-on-line/2010/05/26/1822</link>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truffe on-line]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

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		<description><![CDATA[Il prossimo 11 giugno non partiranno soltanto i mondiali di calcio, ma, come ogni grande evento mondiale, partiranno centinaia di attacchi informatici fraudolenti per sfruttare l’entusiasmo collettivo per perpetrare frodi. Già proliferano sul web pseudo offerte last minute per biglietti delle partite, voli aerei e alberghi economici, il tutto condito con false lotterie e veri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-1824" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/south-africa-2010.jpg" rel="lightbox[1822]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1824" title="south-africa-2010" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/south-africa-2010-261x300.jpg" alt="" width="190" height="218" /></a>Il prossimo 11 giugno non partiranno soltanto i mondiali di calcio, ma, come ogni grande evento mondiale, partiranno centinaia di attacchi informatici fraudolenti per sfruttare l’entusiasmo collettivo per perpetrare frodi. </strong>Già proliferano sul web pseudo offerte last minute per biglietti delle partite, voli aerei e alberghi economici, il tutto condito con false lotterie e veri attacchi di phishing <a href="http://www.cyberoam.com/it/" target="_blank">Cyberoam</a>, vendor di Unified Threat Management Identity-based, ha realizzato un vero e proprio vademecum per evitare spiacevoli soprese per gli sportivi.</p>
<p style="text-align: justify;">E perciò:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Attenti alle rivendite di biglietti mediante aste con loghi FIFA</strong>, i biglietti destinati alla rivendita possono essere venduti unicamente attraverso le piattaforme ufficiali!<span id="more-1822"></span></p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Attenti alle false offerte di alloggio</strong>, meglio effettuare tutte le prenotazioni alberghiere attraverso siti web ben noti e già testati come ad esempio Tripadvisor.it o Lastminute.it</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Attenti alle false lotterie</strong>, (sulla scia della truffa Nigeriana) Nessuna reale lotteria contatterebbe i vincitori via email attraverso una selezione casuale, anche perché nessuno ha mai vinto una lotteria senza aver acquistato un biglietto! Inoltre, nessuna lotteria inviterebbe il vincitore a mantenere segreta la vincita, privando l’organizzazione, così, della relativa pubblicità.</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Attenti allo spamming sui mondiali</strong>, evitare di accedere a e-mail provenienti da sconosciuti che, promettendoci di disgelarci chissà quali segreti sui mondiali, installano di malware sul computer dell&#8217;utente o dirottano le sessioni del browser con funzionalità rootkit.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma le frodi connesse ai mondiali possono riguardare anche attacchi di phishing utilizzando URL di notizie ed eventi sui Mondiali di Calcio per indurre gli utenti a visitare un sito fasullo di una banca dove inserire le proprie informazioni personali, anche per il tramite di portali sociali come Facebook, Twitter o FriendFinder.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
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		<title>AGCOM: numerazioni a tariffe maggiorate fino al 2011</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/diritti-dei-consumatori/2010/05/24/1817</link>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[899]]></category>
		<category><![CDATA[Aduc]]></category>
		<category><![CDATA[Agcom]]></category>
		<category><![CDATA[tariffazione maggiorata]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo un primo stop, l’AGCOM fa marcia indietro sul divieto di abilitazione automatica delle numerazioni a tariffazione maggiorata per i dispositivi telefonici. Con il provvedimento emanato lo scorso 6 maggio 2010, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha autorizzato gli operatori telefonici interessati a proseguire nell’uso delle numerazioni a tariffazione maggiorata, in decade 4 elencate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><a rel="attachment wp-att-1818" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/Cellhate.jpg" rel="lightbox[1817]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-1818" title="Cellhate" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/Cellhate.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a>Dopo un primo stop</em>, l’AGCOM fa marcia indietro sul divieto di abilitazione automatica delle numerazioni a tariffazione maggiorata per i dispositivi telefonici.</strong> Con il provvedimento emanato lo scorso 6 maggio 2010, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha autorizzato gli operatori telefonici interessati a proseguire nell’uso delle numerazioni a tariffazione maggiorata, in decade 4 elencate nelle tabelle dell’<strong><a href="http://tlc.aduc.it/generale/files/file/allegati/allegatoA.pdf" target="_blank">Allegato A</a></strong>, per la fornitura degli associati servizi fino al termine inderogabile del 1 febbraio 2011, entro il quale l’uso di dette numerazioni cessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;AGCOM ha smentito sé stessa</strong>, dal momento che in un primo momento aveva disposto lo stop a tali prassi,  applicando correttamente la legislazione nazionale in tema di consenso al trattamento per l’utilizzo di dati personali ai fini di fornitura di servizi a tariffazione maggiorata. In definitiva, tali servizi “speciali” potevano essere applicati solo a seguito di una apposita istanza degli utenti interessati, e non doveva essere abilitata in automatico dagli operatori.<span id="more-1817"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tali norme si rivelavano come un importante presidio per la sicurezza di giovanissimi ed anziani, bombardati da sms e telefonate di operatori che spesso non erano in grado di fronteggiare adeguatamente. <strong>La motivazione addotta dall’Autorità per giustificare la proroga tira in ballo presunti rischi in danno degli utenti afferenti rischi di incidenti stradali per i dispositivi telefonici applicati su autovetture.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E così <em>«RITENUTO che la prosecuzione della numerazione ha conseguenze positive per la clientela finale, stante la natura automatica delle modalità di accesso ai servizi erogati su dette numerazioni basata su procedure quali la digitazione di un tasto o l’attivazione di una opzione da un menù precostituito fino all’innesco completamente automatico nel caso di taluni eventi (ad esempio, incidenti stradali) per i dispositivi di allarme installati su autovetture, e che, diversamente, la clientela finale che utilizza i terminali, le SIM/USIM ed i dispositivi in parola, non potrebbe più avvalersi efficacemente del servizio a partire dal 1 maggio 2010, termine ultimo per la cessazione della numerazione in parola previsto dalla delibera n. 34/09/CIR»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto ora è necessario attivarsi per chiedere la disattivazione di tali direttrici numeriche presso i propri dispositivi telefonici al fine di evitare spiacevoli sorprese in bolletta.Sono disponibili on line moduli per chiedere la disabilitazione predisposti da associazioni di consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, quelli predisposti dall’ADUC sono disponibili presso il loro sito (per accedere ai moduli dell’ADUC  <a href="http://sosonline.aduc.it/generale/files/file/allegati/NumeriBloccati.pdf" target="_blank">clicca qui</a> ) dove è anche presente una interessante disamina della problematica delle c.d. bollette gonfiate <a href="http://sosonline.aduc.it/modulo/come+tutelarsi+dagli+899+892+894+895+satellitari_12713.php" target="_blank">clicca qui</a></p>
<p>Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p>Image credit: <a href="www.about.com" target="_blank">About.com</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Lab: Facebook e&#8217; nella Top10 del phishing</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/phishing/2010/05/22/1809</link>
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		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

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		<description><![CDATA[Kaspersky Lab, leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza IT, ha rilasciato la sua ultima relazione sull’evoluzione dello spam nel primo trimestre del 2010 redatta dagli esperti aziendali Darya Gudkova, Elena e Maria Bondarenko Namestnikova.
Come si afferma nella relazione, il numero di attacchi di phishing sui siti di social networking è aumentato. Facebook è diventato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-1811" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/facebook_crime.jpg" rel="lightbox[1809]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1811" title="facebook_crime" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/facebook_crime-266x300.jpg" alt="" width="226" height="255" /></a>Kaspersky Lab</strong>, leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza IT, ha rilasciato la sua ultima <strong>relazione sull’evoluzione dello spam nel primo trimestre del 2010</strong> redatta dagli esperti aziendali Darya Gudkova, Elena e Maria Bondarenko Namestnikova.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si afferma nella relazione, <strong>il numero di attacchi di phishing sui siti di social networking è aumentato.</strong> Facebook è diventato inaspettatamente uno dei bersagli più importanti per i phisher. “Da quando abbiamo iniziato il monitoraggio questa è stata la prima volta che abbiamo notato che gli attacchi su un sito di social networking sono diventati così visibilmente frequenti&#8221;, hanno dichiarato gli autori del rapporto.<span id="more-1809"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le prime 10 imprese prese di mira da attacchi di phishing</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1810" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/q1_spam2010_pic09_it.png" rel="lightbox[1809]"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1810" title="q1_spam2010_pic09_it" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/q1_spam2010_pic09_it.png" alt="" width="522" height="261" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Facebook, il popolarissimo social network, è andato a collocarsi in maniera del tutto inattesa al quarto posto della nostra Top-10. </strong>E&#8217; la prima volta, in tutto il periodo in cui sono state condotte le nostre osservazioni, che si registrano attacchi di simile intensità nei confronti di una rete sociale. Al momento attuale Facebook è di sicuro uno dei social network che godono di maggior popolarità in Rete; <span style="text-decoration: underline;">il numero dei suoi utenti supera già largamente i 400 milioni ed è, oltretutto, in costante aumento. </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Impossessandosi illegalmente dei dati relativi agli account degli utenti di Facebook, i malintenzionati della Rete acquisiscono l&#8217;opportunità di poter agevolmente inviare messaggi di spam sia ai titolari degli account rubati che alle persone con cui questi ultimi hanno stretto amicizia all&#8217;interno del social network. L&#8217;adozione di un simile sistema per realizzare l&#8217;invio di messaggi spam consente ai malfattori di poter raggiungere una vastissima platea di utenti e di avvalersi altresì delle ghiotte opportunità aggiuntive offerte dai social network: inviare, ad esempio (sia all&#8217;interno della rete sociale che verso le caselle di posta elettronica degli utenti), richieste di vario genere contenenti link a specifiche fotografie od inviti, inserendo al contempo nei messaggi inoltrati tutta la pubblicità che essi desiderano diffondere. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che, nel mese di marzo,<strong> il social network russo VKontakte sia balzato al 25° posto della nostra speciale classifica relativa alle organizzazioni maggiormente sottoposte agli attacchi di phishing. </strong>Ed in effetti, la sopra citata rete sociale ha ormai chiaramente varcato i confini dell&#8217;Internet russa e continua attualmente ad espandersi in misura sempre maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La percentuale di email di phishing nel primo trimestre del 2010 hanno una media dello 0,57% del volume totale del traffico mail.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gli spammer hanno imparato a sfruttare le nuove piattaforme di Internet, come blog e social network per i propri fini. La saturazione del mercato spam ha portato ad un arresto nella crescita del volume di messaggi indesiderati nel traffico email, dopo essersi stabilizzato intorno all’85,2% nel primo trimestre del 2010. Questa cifra coincide con il risultato finale per il 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo trimestre non ha visto nessun cambiamento importante per l&#8217;elenco dei paesi considerati <strong>principali fonti di spam: gli Stati Uniti per la prima volta (16%) seguita da India (7%) e Russia (6%).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La migrazione di spammer dal dominio della Cina cn. a quello .ru della Confederazione Russa è un altro chiaro evento che si è verificato nel primo trimestre del 2010. Ciò è stato causato da un inasprimento dei criteri di registrazione del dominio in Cina. I domini russi sono attraenti per i truffatori a causa dei loro requisiti legali meno rigidi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intera ricerca è visionabile al seguente indirizzo:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716903" target="_blank">http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716903</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">Image credit: <a href="http://www.kaspersky.com/it/reading_room?chapter=207716903" target="_blank">Kaspersky Lab &#8211; Lo spam nel primo trimestre del 2010</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.suranga.org/" target="_blank">Suranga.com</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/contributi-legali/2010/05/21/1805</link>
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		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributi legali]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Garante fissa le nuove regole per l&#8217;uso dei sistemi di videosorveglianza
L&#8217;Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><a rel="attachment wp-att-1806" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/area_videosorvegliata.jpg" rel="lightbox[1805]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1806" title="area_videosorvegliata" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/area_videosorvegliata-300x299.jpg" alt="" width="238" height="237" /></a>Il Garante fissa le nuove regole per l&#8217;uso dei sistemi di videosorveglianza</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le <strong>nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. </strong>Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia.</em> <span style="text-decoration: underline;">Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o &#8220;intelligenti&#8221;. </span>Conservazione a tempo delle immagini registrate.<span id="more-1805"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati. Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è <strong>reso necessario non solo alla luce dell&#8217;aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità</strong> (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l&#8217;uso di telecamere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell&#8217;interno e dall&#8217;Anci.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Principi generali</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Informativa:</strong> i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l&#8217;utilizzo di cartelli che informino i cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Conservazione:</strong> le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Settori di particolare interesse</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Sicurezza urbana:</strong> i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l&#8217;obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica,  prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati  non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Sistemi integrati:</strong> per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici  che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza &#8220;in remoto&#8221; da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Sistemi intelligenti:</strong> per i sistemi di videosorveglianza &#8220;intelligenti&#8221; dotati di software che permettono l&#8217;associazione di immagini a dati biometrici (es. &#8220;riconoscimento facciale&#8221;) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. &#8220;motion detection&#8221;) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Violazioni al codice della strada: </strong>obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,  eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l&#8217;infrazione non devono essere inviati  al domicilio dell&#8217;intestatario del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Deposito rifiuti: </strong> lecito l&#8217;utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed &#8220;eco piazzole&#8221; per monitorare  modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Settori specifici</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Luoghi di lavoro: </strong>le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all&#8217;interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Ospedali e luoghi di cura:</strong> no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E&#8217; ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l&#8217;accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Istituti scolastici:</strong> ammessa l&#8217;installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti  vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Taxi:</strong> le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Trasporto pubblico:</strong> lecita l&#8217;installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l&#8217;uso di zoom).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>•  Webcam a scopo turistico:</strong> la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Soggetti privati.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>• Tutela delle persone e della proprietà:</strong> contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ulteriori informazioni: <a href="http://www.garanteprivacy.it" target="_blank">Garante Privacy</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Confisca e utilizzo &#8220;sociale&#8221; per i pc degli hackers</title>
		<link>http://www.anti-phishing.it/sicurezza-informatica/2010/05/21/1800</link>
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		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Pirateria informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Cajani]]></category>
		<category><![CDATA[confisca]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[IISFA]]></category>
		<category><![CDATA[Nobili]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo un articolo apparso su  liberainformazione.org scritto da Lorenzo Frigerio:
I magistrati di Milano propongono una modifica di legge per dare strumenti alle forze dell’ordine
Far utilizzare alle forze dell’ordine i beni informatici e telematici sottratti agli hacker, promuovendo una modifica legislativa che completi le previsioni in materia di confisca e utilizzo sociale. La proposta, alquanto singolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1801" href="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/stock_computer.jpg" rel="lightbox[1800]"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-1801" title="stock_computer" src="http://www.anti-phishing.it/wp-content/uploads/2010/05/stock_computer-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Pubblichiamo un articolo apparso su  <strong><a href="http://www.liberainformazione.org/news.php?newsid=11126" target="_blank">liberainformazione.org</a></strong> scritto da <strong>Lorenzo Frigerio</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I magistrati di Milano propongono una modifica di legge per dare strumenti alle forze dell’ordine</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Far utilizzare alle forze dell’ordine i beni informatici e telematici sottratti agli hacker, promuovendo una modifica legislativa che completi le previsioni in materia di confisca e utilizzo sociale.</strong> La proposta, alquanto singolare ma non per questo meno valida, è stata formulata nel corso dei lavori del convegno“Cybersecurity, computer forensics &amp; digital investigation” che si è tenuto la scorsa settimana a Milano organizzato dal capitolo italiano della associazione <strong>I.I.S.F.A. &#8211; International Information Systems Forensics Association </strong>(<a href="http://www.iisfa.it/" target="_blank">www.iisfa.it</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">In due giornate di lavoro, davvero partecipate e animate nella discussione, si sono confrontati magistrati, avvocati, esponenti delle forze dell’ordine, esperti informatici sulle problematiche connesse all’accertamento e al perseguimento dei reati informatici, nell’ultimo decennio in sempre più rapida evoluzione.<span id="more-1800"></span></p>
<p style="text-align: justify;">È questo un campo nel quale sempre più la criminalità organizzata dimostra di investire grandi somme, non soltanto per aumentare le potenzialità connesse al riciclaggio dell’enorme liquidità che deriva dai diversi business illeciti, ma anche e soprattutto per aumentare l’entità di questi proventi, grazie alla commissione di nuovi reati, un tempo impensabili ma oggi invece possibili perché connessi allo sviluppo delle potenzialità dell’informatica. Alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, poi si aggiunge una folta pletora di singoli hackers e di soggetti che giocano in proprio, ma che non sono meno pericolosi, visto che si avvalgono di dispositivi di ultima generazione in grado di sostituire l’azione di più persone contemporaneamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quali sono gli strumenti di contrasto e quali le norme che possono facilitare la repressione di questi reati?</strong> A questa domanda ha cercato di rispondere il convegno e il quadro tratteggiato non è molto confortante. Le forze dell’ordine e la magistratura che sono chiamate a confrontarsi con questi fenomeni delinquenziali si trovano a che fare innanzitutto con un campo di battaglia, quanto mai vasto e difficile da monitorare e tutelare, un “cyberspazio” che, proprio per la sua virtualità e indefinibilità, si presta alle numerose scorribande informatiche dei più malintenzionati. Gli strumenti sui quali il personale di polizia giudiziaria può contare invece sono quanto di più obsoleto possa esistere, a fronte dei potenti server e dei computer e quant’altro di ultima generazione che i criminali gestiscono e utilizzano a proprio piacimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">L’ultimo capitolo di spesa degno di nota per l’acquisto di strutture informatiche per tutte le sezioni di P.G. del nostro Paese risale al 1992 (sic!)</span>, peraltro liquidato in una soluzione una tantum e addirittura un anno prima che fossero introdotte nel codice penale le prime fattispecie di contrasto ai reati informatici. Da allora pm e forze dell’ordine hanno dovuto arrangiarsi con quello che passava il convento, facendo di necessità virtù e spesso e volentieri sopperendo con la fantasia e i propri risparmi, acquistando pc e altro di tasca propria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, la legge 48 del 2008, recependo la convenzione di Budapest sul cyber crime, ha introdotto tutta una serie di nuovi reati nel codice penale e ha aumentato, di fatto,  il carico di lavoro delle procure distrettuali, ma <strong>non ha previsto contestualmente le necessità di un aggiornamento professionale per le forze dell’ordine e di una dotazione informatica all’altezza per il contrasto della criminalità informatica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nasce proprio dall’esperienza del pool reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, costituitosi sul finire del 2004, la proposta in oggetto che tiene conto del fatto che spesso e volentieri n<strong>el contrasto dei reati informatici ci si trova di fronte a beni che possono essere confiscati</strong>, ai sensi dell’art. 240 comma 1 del codice penale, poiché si tratta di <span style="text-decoration: underline;"><strong>“cose pertinenti al reato”</strong></span> ovvero “corpo del reato”: stiamo parlando di pc portatili e fissi, cellulari e smartphone, supporti vari per l’archiviazione e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stato attuale della normativa, tutti questi beni restano inutilizzati per anni presso l’Ufficio corpi di reato anche dopo la loro confisca: il che significa che da un deperiscono rapidamente e dall’altro diventano obsoleti dal punto di vista tecnologico, solo in ragione del semplice trascorrere del tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco che i magistrati di Milano, <strong>Francesco Cajani</strong>, sostituto procuratore del pool reati informatici della procura milanese e <strong>Alberto Nobili</strong>, procuratore aggiunto coordinatore del pool, arrivando a prefigurare una “simbolica ottica deterrente”, propongono di <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>prevedere ex lege la destinazione di questi beni alle forze dell’ordine</strong></em></span>, in ciò richiamandosi a quanto è già oggi previsto nel contrasto alla pedopornografia e agli altri reati per i quali è prevista una attività sotto copertura, come nelle operazioni antidroga e anticontrabbando, nella prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina e, da ultimo, secondo quanto previsto dall’ultimo “pacchetto sicurezza” ai sensi della normativa antimafia.</p>
<p style="text-align: justify;">Se quindi le vetture confiscate ai narcotrafficanti possono essere utilizzate da carabinieri e polizia per pattugliare le città perché non consentire alla Polizia Giudiziaria di utilizzare i pc per inseguire gli hacker da una parte all’altra del cyberspazio?</p>
<p style="text-align: justify;">Per cercare di dare una risposta a questa domanda, <strong>i magistrati milanesi indicano la strada della confisca obbligatoria, limitata ai “beni  informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies del codice penale”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il lungo elenco copre una serie di reati, di cui i più ricorrenti sono oggi l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis c.p.); la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); la frode informatica (640-ter c.p.) e le varie forme di truffa (art. 640 c.p.) commesse quotidianamente con l’ausilio di supporti informatici e/o telematici.</p>
<p style="text-align: justify;">Un esempio per tutti è dato dal cosiddetto “phishing” a danno dei titolari di conti correnti online che vengono quotidianamente fatti oggetto di e-mail false che sembrano provenire dagli istituti di credito, ma in realtà hanno soltanto lo scopo di carpire fraudolentemente i dati personali e i codici d’accesso ai conti in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che sia stabilito con certezza, tramite una apposita analisi di “computer forensics” (n.d.r. vale a dire il protocollo investigativo applicato al mondo digitale per trarre indicazioni utili in sede processuale), il nesso di strumentalità tra i beni informatici e telematici confiscati e la commissione dei suddetti reati, ecco entrare in gioco l’ulteriore proposta dei magistrati milanesi: <strong>la destinazione di questi beni alle sezioni di Polizia Giudiziaria che ne abbiano fatto esplicita richiesta, ai fini di un successivo loro impiego nel contrasto ai crimini informatici.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tutta questa procedura ha senso e valore nella misura in cui non vengano pregiudicate le indagini nell’ambito delle quali i beni vengono confiscati e questa valutazione è rimessa al vaglio del giudice chiamato a pronunciarsi sulla destinazione di quanto è stato regolarmente sottratto agli hacker.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’ultima norma servirebbe a sanare la situazione di questi beni che siano stati confiscati nel contrasto della pedopornografia, per i quali attualmente viene disposta la custodia giudiziale e successivamente la vendita. Anche in questo caso si suggerisce che vengano consegnati alla P.G. per le indagini in questa delicatissima e complessa materia, che vede coinvolti minori innocenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro completo della proposta <strong>(<a href="http://www.liberainformazione.org/doc/Contrasto_al_Cybercrime_F.Cajani.pdf" target="_blank">vedi allegato</a>)</strong> è stato presentato a Milano e punta ad arrivare ad una soluzione che se ha già fatto discutere, ha un intento molto chiaro: <span style="text-decoration: underline;">“evitare dopo il danno la beffa”, secondo le parole del pm Cajani che chiede soltanto gli strumenti necessari perché la magistratura, insieme ai suoi collaboratori, possa fare bene il proprio lavoro.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La parola, a questo punto, passa al Parlamento e a coloro che vorranno farsi carico di portare avanti queste indicazioni utili alla lotta contro i crimini del web.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: Anti-Phishing Italia &#8211; www.anti-phishing.it</p>
<p style="text-align: justify;">Image credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/micheycast/" target="_blank">.Michi.</a> da Flickr</p>
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