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	<title>Consulenza Tecnica di Parte</title>
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	<description>Periti e CTP dalla Tua parte</description>
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	<title>Consulenza Tecnica di Parte</title>
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		<title>Perito per INCENDIO: Fire Investigation</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
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		<category><![CDATA[Risarcimento Danni]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Perito per INCENDIO e fire investigation Il &#8220;Perito per incendio&#8221; è la consulenza sinistri in caso di incendio consiste in un processo di fire investigation per la ricerca delle cause, la valutazione delle risarcibilità del danno per far ottenere al cliente il massimo risarcimento possibile dalle polizze assicurative o dai terzi responsabili. Fire Investigation Le [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>Perito per INCENDIO e fire investigation</h2>
<p>Il &#8220;Perito per incendio&#8221; è la consulenza sinistri in caso di incendio consiste in un processo di fire investigation per la ricerca delle cause, la valutazione delle risarcibilità del danno per far ottenere al cliente il massimo risarcimento possibile dalle polizze assicurative o dai terzi responsabili.</p>
<h2>Fire Investigation</h2>
<figure style="width: 366px" class="wp-caption alignright"><img class="" title="Fire Investigation e Consulenza Perito per Incendio" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2018/03/fire-investigation-Perito-per-Incendio.jpg" alt="Fire Investigation e Consulenza Perito per Incendio" width="366" height="274" /><figcaption class="wp-caption-text">Fire Investigation e Consulenza Perito per Incendio sono indispensabili per la ricerca delle cause e per l&#8217;ottenimento del giusto indennizzo dei danni da incendio</figcaption></figure>
<p>Le prestazioni professionali di <strong>fire investigation</strong> hanno lo scopo di individuare la reale causa di un incendio e in particolare se sia riconducibile ad un evento accidentale, doloso, colposo o altro.</p>
<p>Questa attività investigativa per determinare le cause dell’incendio consiste nell&#8217;esame accurato dei luoghi e nella loro documentazione mediante riprese video, fotografiche e all&#8217;infrarosso con l’ausilio di Termocamere e droni ed altra strumentazione, inoltre si raccolgono ove necessario campioni da analizzare successivamente in laboratorio con le tecnologie più avanzate.</p>
<p>Tutte le operazioni di <strong>fire investigation</strong>  devono essere svolte con la massima tempestività, accedendo al luogo del sinistro prima che esso subisca modifiche anche se i periti esperti in incendi possono avviare in qualunque momento la loro indagine peritale sulla base di quanto documentato e raccolto da altri attori come i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine od altri è comunque bene intervenire il prima possibile.</p>
<h2>Indagini sulle cause d’incendio</h2>
<p>Al fine di verificare la risanabilità di tutti i danni patiti si eseguono accurate analisi delle condizioni contrattuali delle polizze assicurative, con l’ausilio anche di Avvocati e Legali specializzati nel settore assicurativo e del risarcimento danni in piena sinergia con il <a href="https://www.sos-casa-check-up.it/ricerca-delle-cause-di-un-incendio/"><strong>Perito esperto di incendi</strong></a>.</p>
<p>Le principali aree di intervento del <strong>servizio  &#8220;Perito per Incendio&#8221;</strong> sono:</p>
<ul>
<li>accertamento tecnico sull&#8217;origine e sulle cause del sinistro che ha provocato l’incendio</li>
<li>repertamento prove con video riprese ad alta definizione con videocamere, droni e termocamere all&#8217;infrarosso</li>
<li>analisi dei fenomeni elettrici e guasti macchine</li>
<li>consulenza guasti macchine e verifiche sulla risanabilità</li>
<li>misurazioni certificate di: contaminazione, presenza idrocarburi, analisi delle temperature di combustione (in collaborazione con Istituti tecnici di ricerca)</li>
<li>diagnosi strutturali post incendio, chimiche, dimensionali e di sicurezza</li>
<li>progetti e capitolati d’appalto per i lavori di risanamento post incendio</li>
<li>direzione lavori negli interventi di risanamento post incendio</li>
<li>servizi di rilevazione fulmini</li>
<li>consulenza per il risanamento di edifici pubblici e di interesse storico-artistico</li>
</ul>
<p>In caso di guasti meccanici, elettromeccanici o elettronici ad apparecchiature e macchinari,  si eseguono report tecnici circa l’origine del danno e sulla ricerca delle reali cause.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Operiamo in tutte le province del nord tra cui Torino, Milano, Aosta, Cuneo, Genova, Savona, Verona, Alessandria, Asti, Biella, Vercelli, Como, Varese, ecc..</p>
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		<title>CONDOMINIO fondo lavori straordinari: Finanziamenti</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitolati e Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo lavori]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento per lavori condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[lavori nel condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>CONDOMINIO: Lavori di manutenzione fondo speciale per la copertura dei costi e finanziamenti possibili per il condomino CONDOMINIO FONDO LAVORI STRAORDINARI: La formazione obbligatoria di un fondo speciale prima dell’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria ha destato da un lato molto interesse e dall&#8217;altro un po’ di preoccupazione. La legge di riforma del condominio ha [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>CONDOMINIO: Lavori di manutenzione fondo speciale per la copertura dei costi e finanziamenti possibili per il condomino</h2>
<p><strong>CONDOMINIO FONDO LAVORI STRAORDINARI</strong>: La formazione obbligatoria di un fondo speciale prima dell’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria ha destato da un lato molto interesse e dall&#8217;altro un po’ di preoccupazione.</p>
<p>La legge di riforma del condominio ha introdotto il cosiddetto fondo per opere straordinarie, i. Infatti l&#8217;art. 1135, primo comma n. 4, c.c. è mutato; la differenza sostanziale e profonda tra prima e dopo l&#8217;entrata in vigore della riforma sta tutta nell&#8217;obbligatorietà dell&#8217;istituzione del fondo per i lavori straordinari in condominio.</p>
<p>Se ti sta a cuore l’argomento e vuoi portare un contributo importante al tuo condominio scoprendo nuove opportunità di <strong>finanziamento per lavori condominiali</strong>, continua a leggere sino in fondo e scoprirai nuove opportunità per te e per il tuo condominio.</p>
<h2>MANUTENZIONE CONDOMINIALE E FONDO LAVORI STRAORDINARI</h2>
<p>Il Fondo per i lavori straordinari in condominio nel <strong>vecchio testo dell&#8217;art. 1135 n. 4 c.c.</strong> affermava che <em>l&#8217;assemblea provvede a decidere sulle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale</em>.</p>
<p><strong>Il nuovo testo dell&#8217;art. 1135 n. 4 c.c.,</strong> invece, afferma che <em>l&#8217;assemblea dei condomini deve provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all&#8217;ammontare dei lavori</em>.</p>
<figure id="attachment_1162" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-1162 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/08/perizia-gestione-condominio-amministratore-300x228.jpg" alt="Consulenza su Finanziamento per lavori condominiali" width="300" height="228" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/08/perizia-gestione-condominio-amministratore-300x228.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/08/perizia-gestione-condominio-amministratore-80x62.jpg 80w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/08/perizia-gestione-condominio-amministratore.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Una perizia sull&#8217;ottimizzazione degli interventi straordinari nel condominio può ridurne i costi per tutti i condomini e trovare soluzioni innovative per il <strong>Finanziamento per lavori condominiali</strong> e costituzione del fondo spese obbligatorio.</figcaption></figure>
<p>Con la <strong>riforma del Condominio si fa dunque riferimento alle innovazioni</strong> che si possono apportare al condominio, ma innanzitutto <strong>si specifica che la costituzione di un fondo cassa speciale di pari importo all&#8217;ammontare dei lavori previsti dev&#8217;essere obbligatorio</strong>.</p>
<p>Il costo (preventivato) dei lavori ammonta a 250.000 euro?</p>
<p>L&#8217; assemblea condominiale deve costituire un fondo speciale di pari importo.</p>
<h3><strong>Fondo cassa speciale per il condominio va anticipato in caso di lavori straordinari condominiali</strong></h3>
<p>Il nuovo art. 1135 n. 4 c.c. non ha imposto il pagamento anticipato all&#8217;impresa, né tanto meno ha modificato le norme che regolano i rapporti economici con l’impresa appaltatrice.</p>
<p>L&#8217;impresa potrà essere ancora pagata come sempre alla fine dei lavori eseguiti nel condominio, con delle anticipazioni durante l&#8217;esecuzione delle opere o, se concordato, sulla base del cosiddetto stato di avanzamento dei lavori (art. 1666 c.c.).</p>
<p>Il nodo centrale della riforma del condominio in caso di lavori straordinari resta quello delle modalità di versamento delle somme da parte dei condomini alle casse del condominio gestite dall&#8217;amministratore.</p>
<h3>Fondo speciale condominiale e pagamenti delle somme</h3>
<p>Viene naturale chiedersi, se il nuovo art. 1135, primo comma n. 4, c.c. prevede il pagamento anticipato all&#8217;amministratore di una somma pari all&#8217;intero importo delle opere deliberate?</p>
<p>Come già detto se <strong>l&#8217;assemblea delibera l’esecuzione di lavori straordinari</strong> per 250.000 euro; ai sensi della norma sul condominio,<strong> l&#8217;assemblea deve di conseguenza costituire un fondo cassa speciale</strong> di parti importo.</p>
<p>Ciò che la norma sul condominio non dice è come questa somma dev&#8217;essere accantonata; in breve, volendo dare una interpretazione della legge letterale, si ha che essa non vincola i condomini ad un immediato pagamento delle quote da essi dovute, l&#8217;assemblea potrà (come per le somme ordinarie) decidere dei versamenti rateizzati coordinandoli ad esempio con i <strong>pagamenti contrattuali previsti con l&#8217;impresa e con il <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/nomina-tecnico-per-lavori-condominiali/">tecnico condominiale che seguirà i lavori</a></strong>.</p>
<p>Quindi apparentemente non cambia nulla rispetto a quanto accadeva prima della riforma del condominio, se non, che ora la costituzione previsionale del fondo cassa condominiale è obbligatoria.</p>
<h2>Fondo cassa speciale condominiale e obblighi dell&#8217;assemblea e dell’amministratore</h2>
<p>La novità imposta dalla riforma del condominio all&#8217;assemblea è quella istituire il fondo cassa speciale per i lavori condominiali.</p>
<p>In caso di  <strong>mancata costituzione del fondo spese condominiale</strong> possono dunque sorgere due conseguenze:</p>
<ol>
<li><strong>un singolo condomino interessato potrà chiedere all&#8217;Autorità Giudiziaria, ex art. 1105, quarto comma, c.c., di provvedere affinché siano presi provvedimenti nei confronti dell&#8217;assemblea</strong> che non ha adottato l’istituzione del fondo speciale per l’affido dei lavori straordinari nel condominio, questo a tutela dei suoi interessi per non vedersi costretto a pagare quote in caso di condomini insolventi;</li>
<li><strong>se l&#8217;assemblea condominiale ha deliberato di non istituire il fondo spese</strong>, assenti e dissenzienti potranno <strong>impugnare quella delibera chiedendone l’annullamento</strong>. Proprio sull&#8217;impugnazione è bene soffermare l&#8217;attenzione. Se l&#8217;assemblea non delibera alcunché in relazione al fondo quella deliberazione non può essere impugnata ma si potrà ovviare alla mancanza nei modi di cui al succitato punto 1). Il motivo sta nel fatto che non si può domandare la dichiarazione d&#8217;invalidità di un qualcosa che non è stato deliberato; se i lavori sono stati deliberati con le giuste maggioranze, la validità della deliberazione degli interventi conservativi non può essere messa in discussione perché mancano disposizioni sul fondo. Se invece l&#8217;assemblea delibera di non istituire il fondo, tale violazione può portare alla dichiarazione d&#8217;invalidità della delibera; stando ai principi a suo tempo stabiliti dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 4806/05) dovrebbe trattarsi di vizio comportante annullabilità della delibera.</li>
</ol>
<p>Si precisa che solo gli assenti, astenuti e dissenzienti potranno eventualmente impugnare la delibera nei modi e nel termine di trenta giorni indicato dall&#8217;art. 1137 c.c.</p>
<p>L&#8217;interesse ad impugnare come per il caso di delibera adottata con quorum inferiori a quelli previsti o con ordine del giorno incompleto, consiste nel vedere invalidata una deliberazione contraria alla legge.</p>
<h2>CONDOMINIO FONDO LAVORI STRAORDINARI: Nuove opportunità per il condominio di finanziare il fondo cassa in caso di lavori straordinari</h2>
<p>Prima di far partire lavori straordinari o relativi a «innovazioni» il condominio deve costituire un fondo speciale di importo pari ai lavori da realizzare, ma questo non sempre è agevole per tutti i condomini.</p>
<p>La ragion d&#8217;essere del fondo speciale del condominio è in sostanza quella di obbligare l&#8217;assemblea condominiale ad istituire una sorta di contabilità separata per pagare le opere straordinarie e poi, soprattutto, quella di dotare il condominio di una giusta provvista di denaro per rafforzare, così, la garanzia che i lavori siano portati a termine e non si instaurino conteziosi sui pagamenti con l’impresa esecutrice dell&#8217;intervento.</p>
<p>Tutto bene, se non vi fossero le <strong>crescenti difficoltà economiche dei condomini</strong> che rendono da un lato il condominio in difficoltà ad eseguire quanto deliberato e dall’altro l&#8217;impresa che rischia di non vedersi mai assegnato l&#8217;appalto o peggio di non ricevere i giusti pagamenti per i lavori svolti.</p>
<p>È notorio che la morosità nei pagamenti nei condominio è in aumento ed il rischio che si verifichino mancati pagamenti delle rate condominiali anche per la <strong>costituzione del fondo lavori straordinari nel condominio</strong> è più che probabile: il che può impedire di fatto la sua costituzione almeno «per un importo pari all&#8217;ammontare (del costo) dei lavori», così come vorrebbe la legge sui condomini.</p>
<p>Seppur si possa ritenere che la scelta di dare esecuzione ai lavori senza la preventiva costituzione del fondo sia motivo di annullabilità della delibera stessa e non già di nullità.</p>
<figure id="attachment_864" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-864 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/01/massimo-indennizzo-danno-assicurato-300x148.jpg" alt="condominio fondo lavori straordinari Finanziamento per lavori condominiali" width="300" height="148" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/01/massimo-indennizzo-danno-assicurato-300x148.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/01/massimo-indennizzo-danno-assicurato-302x150.jpg 302w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2012/01/massimo-indennizzo-danno-assicurato.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Ti aiutiamo ad ottenere ad ottimizzare gli interventi straordinari nel condominio con la possibilità di accedere a nuove forme di Finanziamento per lavori condominiali in occasione della creazione nel <strong>condominio fondo lavori straordinari</strong></figcaption></figure>
<p>Con ogni probabilità, <strong>esisterebbe l&#8217;interesse di alcuni condomini ad impugnare la delibera</strong> che decide sui lavori senza costituire preventivamente per il condominio il fondo lavori straordinari, non fosse altro perché, in caso di morosità, il condomino adempiente si troverebbe onerato anche della quota dell&#8217;inadempiente (in via sussidiaria).</p>
<p>D&#8217;altronde <strong>il condominio non potrà mai richiedere un mutuo ad una banca</strong> per coprire i costi dei lavori, perché non risulta essere ne una persona fisica ne una persona giuridica come lo può essere un impresa. E magari neppure i singoli condomini hanno la possibilità di dare le garanzie per accedere  ad un prestito personale per coprire i costi del fondo lavori straordinari.</p>
<h2>Finanziamento per lavori condominiali</h2>
<p><strong>Una nuova opportunità per costituire nel condominio il fondo lavori straordinari</strong> è quello di avvalersi di innovative <strong>forme di finanziamento specifiche per il condominio</strong> con i quali i condomini che ne hanno la necessità possono richiedere congiuntamente che le loro quote siano coperte da un fondo erogato da istituti autorizzati appositamente dalla banca d’Italia.</p>
<p>Questo avvalendosi al contempo di tecnici specializzati per l’ottimizzazione degli interventi sia sotto il profilo tecnico sia economico.</p>
<p>Con il <strong>finanziamento per lavori condominiali</strong> sarà molto più semplice dar corso a tutti i lavori più importanti nel condominio.</p>
<p>Per maggiori dettagli non esitare a contattarci.</p>
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		<title>NOMINA TECNICO PER LAVORI CONDOMINIALI</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Tecnica di Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Infiltrazioni acqua]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore condominiale]]></category>
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		<category><![CDATA[lavori nel condominio]]></category>
		<category><![CDATA[perizia condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>NOMINA TECNICO PER LAVORI IN CONDOMINIO Per la nomina di un tecnico per lavori condominiali: così come qualsiasi altro soggetto che dovrà controllare la presenza di difetti e vizi costruttivi come può essere ad esempio uno studio tecnico specializzato, il condominio può avere l’esigenza di doversi rivolgere comunque ad un tecnico condominiale (esperto delle rispettive [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>NOMINA TECNICO PER LAVORI IN CONDOMINIO</h2>
<figure id="attachment_2174" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2174 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male-300x225.jpg" alt="condominio: NOMINA TECNICO PER LAVORI CONDOMINIALI" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">LA NOMINA DI UN TECNICO PER LAVORI CONDOMINIALI PUO&#8217; PREVENIRE CHE LAVORI MAL ESEGUITI NEL CONDOMINIO PRODUCANO DANNI SERI</figcaption></figure>
<p>Per <strong>la nomina di un tecnico per lavori condominiali</strong>: così come qualsiasi altro soggetto che dovrà controllare la presenza di difetti e vizi costruttivi come può essere ad esempio uno studio tecnico specializzato, il condominio può avere l’esigenza di doversi rivolgere comunque ad un <strong>tecnico condominiale</strong> (esperto delle rispettive competenze ingegnere, architetto, geometra, ecc.) per la redazione di una perizia o per seguire e controllare i lavori già fatti o in corso d’esecuzione.</p>
<p>Si pensi ad esempio all&#8217;ipotesi in cui si manifestino fenomeni di <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/infiltrazioni-perizia-danni-infiltrazione-acqua/">infiltrazione d’acqua riguardanti le parti comuni del condominio</a> che sono state relativamente di recente interessate da lavori di ristrutturazione e quindi vi sia la necessità di fare le indagini utili a comprenderne le cause e le responsabilità, e/o all&#8217;occorrenza vi sia il bisogno di eseguire interventi con<strong> lavori manutentivi e di riparazione</strong> magari richiedendo ai responsabili la rifusione dei danni patiti e patendi.</p>
<p>In questo caso va dunque valuta dal condominio l’opportunità d’incaricare un tecnico per le verifica delle opere eseguite e di quelle effettivamente necessarie a riparare e prevenire danni futuri.</p>
<p>In questo caso, così come in tutti gli altri simili, è lecito domandarsi: chi dovrà <strong>nominare il tecnico e in quale momento</strong>? In fine, sulla base di quali criteri dovranno essere <strong>ripartite le spese relative al compenso per la nomina tecnico per lavori condominiali</strong>?</p>
<h2>NOMINA TECNICO PER LAVORI CONDOMINIALI: Chi nomina il tecnico per lavori condominiali</h2>
<p>Per rispondere al primo quesito: <strong>chi dovrà nominare il tecnico e in quale momento</strong>?, è necessario verificare se l’intervento del tecnico è tra quelli che rientrano nelle competenze dell’amministratore o se dovrà essere l’assemblea a deliberare.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 1130, del codice civile, primo comma n. 4, l’amministratore deve “ compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio”. Si pensi, per tornare all&#8217;esempio di prima, all&#8217;ipotesi in cui nelle parti comuni dell’edificio si manifestino infiltrazioni d’acqua per le quali è urgente porvi rimedio. Spesso non è né facile né agevole individuare le cause del danno o la sua entità.</p>
<p>In questi casi l’amministratore di condominio, avrà dunque la possibilità ed il dovere, sulla base dei propri poteri rivolti alla conservazione nel migliore stato delle parti comuni dello stabile, di incaricare un tecnico per far eseguire una valutazione dello stato dei luoghi rivolta all&#8217;accertamento delle cause dei fenomeni infiltrativi dell’acqua con individuazione dei possibili rimedi.</p>
<p>Avrà anche il dovere di fare la<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/perizie-assicurative-risarcimento-danni-assicurazione/"><strong> denuncia del sinistro all&#8217;assicurazione</strong></a> che tra l’altro in molti casi copre pure il costo della ricerca perdite d’acqua effettuata dal tecnico incaricato dal condominio.</p>
<p>Il tecnico incaricato dal condominio concluderà il suo lavoro con la redazione di una perizia tecnica. Se si avvale di prove non distruttive è importante che il <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/studio-tecnico-termografico-certificato/">tecnico sia abilitato ai sensi della norma UNI EN 9712</a> questo affinché la sua relazione abbia valore legale opponibile a terzi spesso questo aspetto è ignorato da molti con la conseguenza che il lavoro del tecnico potrebbe venir inficiato. Verificare se la scelta del tecnico è idonea per professionalità, competenze e requisiti rientra nelle prerogative dell&#8217;amministratore o dell&#8217;assemblea</p>
<p>Nel caso i lavori da far controllare al <a href="http://www.sos-casa-check-up.it/tecnico-del-condominio/">tecnico del condominio</a> siano invece lavori straordinari (a prescindere che siano essi o meno di notevole entità) che dunque si tratta di lavori che non rivestano il carattere d’urgenza (in tal caso, infatti, l’amministratore potrebbe ai sensi dell’art. 1135, secondo comma, c.c. agire autonomamente) la competenza a deliberarli spetterà all&#8217;assemblea.</p>
<p>Ciò vuol dire che sarà anche compito dell’<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/condominio-perizia-controllo-gestione-condominiale/">assemblea condominiale</a> decidere se sia il caso, o meno, di incaricare un tecnico per una valutazione preventiva, magari mediante un progetto, del tipo d’interventi da eseguire.</p>
<p>Va detto che nella maggior parte dei lavori edili e/o impiantistici eseguiti nel condominio è sempre bene se non anche obbligatorio<strong> incaricare un tecnico per progettare e dirigere i lavori in condominio</strong>, sbagliano molti amministratori che magari sono anche tecnici in quanto ad esempio geometra a voler seguire loro i lavori se veste il ruolo d’amministratore non dovrebbe avere anche il ruolo di <strong>controllore tecnico dei lavori nel condominio</strong>.</p>
<figure id="attachment_2235" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2235 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-300x225.jpg" alt="NOMINA TECNICO PER LAVORI CONDOMINIALI male eseguiti" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-768x576.jpg 768w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-570x428.jpg 570w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-701x526.jpg 701w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Avvalersi di un <strong>tecnico esperto per il condominio</strong> può voler dire porre fine definitivamente ad annosi problemi conseguenti a lavori mal eseguiti nel condominio per superficialità ed incompetenze delle imprese e per i mancati giusti controlli sui lavori eseguiti nel condomino. Vedi anche <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/accertamento-tecnico-preventivo-condominio/">ATP per il condominio</a>.</figcaption></figure>
<p>Se la decisione sulla nomina di un tecnico condominiale deve essere dell’assemblea, quali sono allora le maggioranze necessarie a deliberare in tal senso?</p>
<p>Al riguardo non è errato affermare che i Quorum deliberativi sono quelli stessi necessari per i lavori che dovrà seguire.</p>
<p>Così se si tratta di<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/controllo-lavori-edilizia-contabilita/"> lavori per opere straordinarie </a>e di notevole entità la delibera d’affidamento dell’incarico al tecnico condominiale sarà valida se avrà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all&#8217;assemblea che rappresentino però almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).</p>
<p>Stesse maggioranze ci vorranno anche per gli interventi straordinari nel condominio che non rivestano il carattere di notevole entità se deliberati in prima convocazione mentre in seconda sarà sufficiente “ un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell&#8217;edificio” (art. 1136, terzo comma, c.c.).</p>
<p>Si potrebbe replicare che solo dopo la redazione della <strong>relazione peritale del tecnico condominiale</strong> ci si renda veramente conto che i lavori da effettuare sono in realtà di notevole entità: questa circostanza è influente ai fini della <strong>nomina tecnico per lavori condominiali</strong>?</p>
<p>La risposta è negativa, poiché sebbene <strong>relazione tecnica peritale e/o progetto per i lavori di manutenzione</strong> siano tra loro strettamente connesse, si è detto che la prima viene affidata proprio per avere un quadro più chiaro della seconda e quindi può ben accadere che solo dopo la sua redazione si addivenga alla conclusione che gli interventi manutentivi da fare nel condominio siano di notevole entità.</p>
<p>In questo caso essi dovranno essere comunque deliberati con le maggioranze previste dall’art. 1136, quarto comma, c.c. e ciò non avrà nessuna influenza sulla nomina del tecnico condominiale fatta in precedenza magari con maggioranze differenti.</p>
<h2>RIPARTIZIONE  DEI COSTI CONSEGUENTI ALLA NOMINA TECNICO PER LAVORI CONDOMINIALI</h2>
<p>Quanto al <strong>costo per il compenso del professionista tecnico incaricato dal condominio</strong>, infine, trattandosi, di spesa inerente interventi di tipo conservativo, il <strong>costo del tecnico condominiale</strong> deve essere ripartito tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c.</p>
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		<title>Accertamento Tecnico Preventivo CONDOMINIO</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accertamento Tecnico Preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
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		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Consulente per ATP]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[impianto condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[lavori nel condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CONDOMINIO Vediamo l&#8217;Accertamento Tecnico Preventivo per il condominio e la  consulenza tecnica preventiva condominiale ai fini della composizione della lite analizzando quando serve e perché può essere utile. Il Condominio o anche un condomino può fare eseguire un Accertamento Tecnico prima dell’avvio di un procedimento di contenzioso vero e proprio, ovvero prima [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CONDOMINIO</h2>
<p>Vediamo l&#8217;<strong>Accertamento Tecnico Preventivo per il condominio</strong> e la  <strong>consulenza tecnica preventiva condominiale</strong> ai fini della composizione della lite analizzando quando serve e perché può essere utile.</p>
<p>Il Condominio o anche un condomino può fare eseguire un Accertamento Tecnico prima dell’avvio di un procedimento di contenzioso vero e proprio, ovvero prima di iniziare una causa in Tribunale per vari motivi:</p>
<ol>
<li><strong>consentire l’acquisizione di una prova</strong> utile ovvero la cristallizzazione di fatti, circostanze ed altro, che altrimenti rischierebbero, per vari motivi, d’andare perduti se dovesse passare troppo tempo;</li>
<li>valutare ed accertare lo stato dei luoghi e/o dei fatti al fine di<strong> tentare di risolvere bonariamente la controversia con le controparti trovando un accordo</strong> ed evitare una una causa vera e propria in Tribunale.</li>
</ol>
<figure id="attachment_2236" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2236 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP-300x225.jpg" alt="Accertamento Tecnico Preventivo per il condominio" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP-768x576.jpg 768w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP-570x428.jpg 570w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP-701x526.jpg 701w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Condominio-inr-ATP-CTP.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Accertamento Tecnico Preventivo Condominio: Un tecnico è indispensabile per avviare la quasi totalità degli Accertamenti Tecnici Preventivi per il condominio</figcaption></figure>
<p>Entrambe le necessità che può avere chi richiede l’ATP come ad esempio il Condomino o un condomino, sono regolamentate dal codice di procedura civile all’art. 696 (Accertamento tecnico preventivo) e art. 696 – bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).</p>
<p>Per chiarezza approfondimenti puoi leggere:</p>
<p><a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/art-696-accertamento-tecnico-e-ispezione-giudiziale-accertamento-tecnico-preventivo/">Art. 696 c.p.c. (Accertamento tecnico preventivo)</a></p>
<p><a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/art-696-bis-consulenza-tecnica-preventiva-ai-fini-della-composizione-della-lite/">Art. 696 – bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>accertamento tecnico preventivo condominio</h3>
<p>Le norme sull&#8217;<strong>Accertamento Tecnico Preventivo condominio</strong> hanno sicura applicazione nell&#8217;ambito di parecchie questioni condominiali.</p>
<p>L’avvio di un ATP secco ex Art. 696 c.p.c. può essere deciso dall&#8217;amministratore, autonomamente, tutte quelle volte in cui il contenzioso può rientrare tra le materie di sua stretta competenza. Questo in ogni caso quando si tratta di questioni ordinarie e di minimo valore economico.</p>
<p>Per la <strong>richiesta di Consulenza tecnica preventiva</strong> ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c., invece, è sempre raccomandabile, vista la finalità, la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.</p>
<p>Nel caso di ATP di valore inferiore ad € 516,46, la competenza è del Giudice di Pace ed in questo caso l’amministratore potrà agire in giudizio senza la necessità di avvalersi di un avvocato come legale che lo rappresenti. In tutti gli altri casi l’assistenza del legale è obbligatoria.</p>
<p>Se l’amministratore del condominio è anche avvocato potrà, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., stare in giudizio personalmente sempre e comunque anche se è sempre bene distinguere i ruoli.</p>
<figure id="attachment_2235" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2235 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-300x225.jpg" alt="Consulente Tecnico per Accertamento Tecnico Preventivo in condominio" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-768x576.jpg 768w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-570x428.jpg 570w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP-701x526.jpg 701w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-per-ATP-CTP.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Avere un Consulente Tecnico Esperto in Ingegneria Forense oltre che nella materia del contendere è fondamentale per il buon esito dell&#8217;Accertamento Tecnico Preventivo in condominio. Il CTP dovrà poi collaborare sinergicamente con l&#8217;Avvocato.</figcaption></figure>
<p>T<strong>rattandosi di accertamenti TECNICI è bene sempre rivolgersi ad un proprio Consulente Tecnico di Parte, CTP esperto nella materia specifica ma anche in ingegneria forense</strong>, che predisporrà, dopo aver accertato tecnicamente i fatti ed i luoghi, una perizia tecnica di parte, sempre utile ma spesso indispensabile per poter predisporre nella maniera migliore sia la richiesta di ATP sia il quesito da porre poi al CTU che verrà eventualmente nominato dal Giudice.</p>
<p>L’atto di <strong>avvio dell’Accertamento Tecnico Preventivo condominio</strong> è un ricorso scritto da depositarsi nella cancelleria del giudice competente (il Giudice di Pace o il Tribunale del luogo in cui è ubicato il condomino) e da notificarsi alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza nei termini in esso stabiliti.</p>
<h2>Quanto costa un Accertamento Tecnico Preventivo condominio</h2>
<p><strong>I costi, per l’Accertamento Tecnico Preventivo condominio</strong> sono quelli dell’onorario per l’Avvocato che sarà procuratore legale nell’ATP (si consiglia un accordo preventivo sul costo), quelli del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP se nominato) che normalmente sono quelli classici previsti per l’instaurazione di una causa e quindi proporzionati al valore della controversia, ma in genere ridotti della metà rispetto ad una causa oltre ai costi dei vari bolli e costi di notifica.</p>
<p>Inoltre vi è <strong>il costo del Consulente Tecnico</strong> d’Ufficio nominato dal Giudice il cui compenso è deciso dal Giudice in base al valore della causa e alla complessità del lavoro che deve svolgere. Il costo del CTU può essere posto provvisoriamente a carico della parte che richiede l’ATP, il costo può anche essere posto provvisoriamente a carico solidale delle parti, mentre se l’ATP si conclude con un accordo è prassi che il costo del CTU sia diviso tra le parti, anche se in sede di accordo si può sempre decidere diversamente.</p>
<h2>Perché può essere utile un Accertamento Tecnico Preventivo condominio</h2>
<figure id="attachment_2234" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2234 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP-300x225.jpg" alt="Consulenza Tecnica per Accertamento Tecnico Preventivo in condominio" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP-768x576.jpg 768w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP-570x428.jpg 570w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP-701x526.jpg 701w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/07/Accertamento-Tecnico-Preventivo-Condominio-CTP.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">La Consulenza Tecnica per Accertamento Tecnico Preventivo in condominio può essere richiesta in vari settori ad esempio: per un tetto mal eseguito, per problemi all&#8217;impianto di riscaldamento, per lavori male eseguiti sul terrazzo ecc&#8230;</figcaption></figure>
<p>Dovendo dirimere un contenzioso con l&#8217;impresa esecutrice dei lavori ad esempio per lavori male eseguiti nel condomino come possono essere quelli di  ristrutturazione del tetto condominiale,  il rifacimento del  lastrico solare o dei terrazzi che davano infiltrazioni d&#8217;acqua, il rifacimento delle facciate del condominio, il rifacimento dell&#8217;impianto di riscaldamento condominiale ecc. si può pensare in primo luogo di <strong>farsi fare una accurata perizia da alcuni esperti che individuano in maniera formale attraverso la stesura di una perizia tecnica le cause dei problemi e l&#8217;entità dei danni subiti dal condominio</strong>.</p>
<p>Questa<strong> perizia del condominio</strong> potrà esser usata dall&#8217;avvocato del condominio o direttamente dal tecnico di parte incaricato per cercare di redimere la question in via stragiudiziaria, ma se questo non è possibile si può usare la stessa perizia del CTP per avviare con l&#8217;ausilio dell&#8217;avvocato la procedura di ATP in Tribunale chiedendo magari di eseguirlo ai sensi dell&#8217;art. 696 bis in modo che si possa ancora cerca una soluzione bonaria con l&#8217;ausilio del CTU che fungerà un po&#8217; come da arbitro della lite per far si che si trovi un accordo. <strong>Molti contenziosi vengono proprio risolti in sede di ATP senza dover per forza andare in causa</strong>.</p>
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		<title>QUANTO COSTA UNA PERIZIA?</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Perizie]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Ma quanto costa una perizia? è la domanda che spesso ci pongono i nostri clienti Domandarsi quanto costa una perizia seppur legittimo non può avere una risposta immediata, come se si fosse al mercato e si volesse sapere quanto costa un chilo d’arance, e soprattutto non deve esser l&#8217;unico elemento di valutazione nella scelta del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/quanto-costa-una-perizia/">QUANTO COSTA UNA PERIZIA?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it">Consulenza Tecnica di Parte</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Ma quanto costa una perizia? è la domanda che spesso ci pongono i nostri clienti</h2>
<p>Domandarsi <strong>quanto costa una perizia</strong> seppur legittimo non può avere una risposta immediata, come se si fosse al mercato e si volesse sapere quanto costa un chilo d’arance, e soprattutto non deve esser l&#8217;unico elemento di valutazione nella scelta del proprio perito. Inoltre non è detto che vi sia una correlazione diretta tra costo di una perizia e la sua qualità.</p>
<p>Dunque come fare a <strong>scegliere il perito o il consulente tecnico</strong> che dovrà redigere la nostra perizia?</p>
<figure id="attachment_2207" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2207 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/costo-perizia-tecnica-300x225.jpg" alt="Quanto costa una perizia tecnica?" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/costo-perizia-tecnica-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/costo-perizia-tecnica-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/costo-perizia-tecnica.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Una buona perizia tecnica è una questione di conoscenza, tecnica e strategia.</figcaption></figure>
<p>A nessuno verrebbe in mente di chiedere, recandosi in un concessionario d’auto multimarche, <strong>quanto costa un’auto?</strong> oppure entrando in una agenzia immobiliare: <strong>quanto costa una casa?</strong></p>
<p>È chiaro che la domanda: <strong>Quanto costa una perizia? </strong>è evidentemente incompleta.</p>
<p>La <strong>definizione di perizia</strong> è secondo il dizionario: “<em><strong>Esame eseguito da parte di un esperto</strong> debitamente riconosciuto e qualificato, diretto all&#8217;ottenimento e alla convalida di una valutazione e di una constatazione specifica: chiedere, <strong>eseguire una perizia</strong>; produrre una <strong>perizia di parte</strong>; perizia psichiatrica, perizia medico-legale, <strong>perizia di ingegneria forense</strong>, <strong>perizia giurata</strong>, ecc.</em>”</p>
<p>Un&#8217;altra <strong><em>definizione di perizia</em></strong> è: “<em>Esperienza o competenza approfondita associata ad un&#8217;ottima padronanza a livello tecnico delle questioni trattate dal perito&#8221;</em>.</p>
<p>La <strong>perizia o la consulenza peritale</strong> si concretizza sempre con la stesura di una r<strong>elazione tecnica ad opera di un professionista esperto</strong> che può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, un medico, o un qualunque soggetto che possa vantare e dimostrare comprovate capacità, conoscenze ed esperienze in un determinato settore.</p>
<p>Se ti serve una perizia sarà certamente perché ti occorre dimostrare qualcosa a qualcuno oppure perché sei alla ricerca delle cause e/o delle possibili soluzioni ad un tuo problema per il quale non sei sufficientemente esperto per fare le giuste valutazioni tecniche.</p>
<p>È in questi casi che ti occorre un perito esperto che a seguito di una consulenza tecnica peritale ti rediga la sua perizia.</p>
<p>La<strong> scelta del perito</strong> che ti dovrà <strong>redigere una perizia</strong> non va di certo fatta confrontando solo il prezzo dell’offerta economica che hai ricevuto.</p>
<p>Se devi comprare un’auto o una casa mica ti soffermerai solo sul prezzo, ma valuterai mille aspetti così pure dovrai fare per valutare il costo di una perizia.</p>
<figure id="attachment_2208" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2208 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/quanto-costa-una-perizia-300x225.jpg" alt="quanto costa un perito di parte" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/quanto-costa-una-perizia-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/quanto-costa-una-perizia-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/04/quanto-costa-una-perizia.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Un perizia non va valutata solo in base al suo costo. Scegliere il consulente tecnico di parte nella maniera corretta può superare ogni obiezione di costo, inoltre non sempre il puro costo è sinonimo di qualità.</figcaption></figure>
<p>Un documento o una relazione tecnica che viene poi definita perizia può esser lunga una pagina come essere composta di cento pagine in cui si riportano documenti, foto, studi più o meno approfonditi sulle varie problematiche in esame, riferimenti normativi, a studi scientifici o a leggi, prove tecniche varie, prove scientifiche di laboratorio ecc.. pur analizzando lo stesso problema il risultato che si può avere è spesso molto differente sia in termini di qualità dell’elaborato peritale sia soprattutto in termini di risultati che si possono trarre dall&#8217;elaborato peritale.</p>
<p>Purtroppo non tutti questi elementi ti saranno disponibili quando devi fare la scelta del tuo perito che ti redigerà la perizia, ma ricorda che non sempre un bravo professionista nel suo campo può esser un bravo perito se non ha una consolidata esperienza anche in abito peritale e forense.</p>
<h2><a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/studio-peritale-consulente-tecnico-peritale-torino-ivreaostalessandriasti-biella-vercelli/">Come scegliere allora il proprio perito o consulente tecnico di parte?</a></h2>
<p><strong>Molti pensano di scegliere il proprio perito sfogliando semplicemente l&#8217;albo dei Periti o dei Consulenti Tecnici d&#8217;Ufficio (CTU)</strong> presente presso il Tribunale di competenza, come se questo fosse garanzia di qualità della sua prestazione, purtroppo non è assolutamente così, anzi. A riprova di ciò basta considerare due semplici aspetti: i requisiti per poter esser inserito nell&#8217;elenco del tribunale sono semplicemente quello di essere iscritti ad un albo professionale da almeno tre anni e non aver subito condanne.</p>
<p>I <strong>Giudici scelgono poi il CTU sulla base di un semplice criterio di rotazione degli incarichi</strong> tra tutti gli iscritti che abbiano competenze affini col problema da analizzare. Essere presenti in quegli elenchi non ha dunque valore meritocratico.</p>
<p>La cosa migliore per scegliere nella maniera più giusta un perito od un consulente tecnico di parte è quella di farsi raccontare come pensa di procedere nella <strong>stesura della perizia di vostro interess</strong>e dal colloquio, magari con più professionisti sarete sicuramente in grado di valutare se il vostro interlocutore è veramente del mestiere e se potrete affidargli il compito di redigere la vostra perizia al fine di tutelare al meglio i vostri diritti. Capirete così che domandarvi solamente <strong>quanto costa una perizia</strong>, può non esser il modo migliore di fare la scelta giusta.</p>
<p>Altre domande che ci vengono poste con link di approfondimento:</p>
<ul>
<li>quanto costa una <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/due-diligence-immobiliare/">perizia immobiliare o due diligence immobiliare?</a></li>
<li>quanto costa una perizia una <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/perizia-parte/">perizia di parte?</a></li>
<li>quanto costa una <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/quanto-costa-perizia-giurata-asseverata/">perizia asseverata o giurata?</a></li>
<li><a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/costo-perizia-giurata-ingegnere-architetto/">quanto costa la perizia di un ingegnere?</a></li>
<li>quanto costa una <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/perizia-incendio-appartamento/">perizia per incendio casa o appartamento?</a></li>
</ul>
<p>Per maggiori informazioni:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="bottone" title="Contattaci" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/richiedi-online-un-consulente-tecnico-di-parte/">CONTATTACI</a></p>
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		<title>Contestare un lavoro fatto male</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 17:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitolati e Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[Difetti e Vizi nelle Costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[a regola d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[controllo lavori]]></category>
		<category><![CDATA[lavori mal eseguiti]]></category>
		<category><![CDATA[lavori non a regola d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[verifica dei lavori eseguiti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Per contestare un lavoro fatto male i vizi e difetti vanno segnalati in modo preciso A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha sancito che la denuncia dei vizi e difetti dei lavori mal eseguiti non deve obbligatoriamente essere analitica, ma deve indicare in maniera precisa tutti i problemi di cui ci si [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>Per contestare un lavoro fatto male i vizi e difetti vanno segnalati in modo preciso</h2>
<p>A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha sancito che <strong>la denuncia dei vizi e difetti dei lavori mal eseguiti</strong> non deve obbligatoriamente essere analitica, ma <strong>deve indicare in maniera precisa tutti i problemi di cui ci si lamenta</strong> e di cui occorre accertarne le cause per poi risolverli.</p>
<figure id="attachment_2174" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2174 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male-300x225.jpg" alt="non contestare un lavoro fatto male per tempo può avere gravi conseguenze" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-contestare-un-lavoro-fatto-male.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Non contestare un lavoro fatto male per tempo può avere gravi conseguenze</figcaption></figure>
<p>Nei contratti di appalto privato il committente che vuole <strong>contestare all&#8217;appaltatore la cattiva esecuzione dei lavori</strong> deve farlo in modo preciso e circostanziato, a questa conclusione è giunta la <strong>Corte di Cassazione con la sentenza numero 25433 del 2013</strong>.</p>
<p>Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, un committente privato aveva chiesto di rideterminare la somma dovuta all&#8217;appaltatore <strong>contestandogli la cattiva esecuzione dei lavori</strong>.</p>
<p>L’appaltatore era un’impresa edile che in prima istanza si era dimostrata disponibile ad effettuare un sopralluogo per verificare eventuali difetti dei lavori eseguiti senza però porvi rimedio. Quindi l’impresa aveva in qualche modo <strong>riconosciuto d’aver eseguito alcuni lavori non a regola d’arte</strong>.</p>
<p>Malgrado ciò, la Cassazione ha respinto la richiesta del committente affermando che la denuncia dei vizi e difetti, anche se non deve essere necessariamente analitica, deve comunque contenere una valutazione, meglio se tecnica, dei vizi e difetti in modo che essi possano essere accertati anche in un momento successivo.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha dunque sancito che <strong>non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta fatta con una semplice lettera generica</strong>, perché in questo modo l<strong>a disponibilità dell’appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell&#8217;assunzione di un valido impegno all&#8217;eliminazione dei vizi e difetti</strong> non avendo egli contezza del loro tipo e/o della loro gravità o di come porvi rimedio.</p>
<p>Senza una precisa indicazione da parte del committente dei vizi e difetti, anche l’impegno dell’appaltatore rimane indeterminato.</p>
<p>L’<em><strong>appaltatore per non incorrere nell&#8217;indeterminazione della propria denuncia avrebbe dunque dovuto contestare un lavoro fatto male facendo rilevare tecnicamente i vizi e difetti del lavoro appaltato ad un tecnico o perito di parte</strong></em> che attraverso una puntuale <strong>perizia avrebbe potuto denunciare i vizi e difetti dell’opera</strong>, prospettando magari anche i possibili rimedi da porre in atto a carico dell’impresa edile.</p>
<figure id="attachment_2175" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2175 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/come-contestare-un-lavoro-fatto-male-300x225.jpg" alt="perizia per contestare un lavoro fatto male" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/come-contestare-un-lavoro-fatto-male-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/come-contestare-un-lavoro-fatto-male-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/come-contestare-un-lavoro-fatto-male.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Per contestare un lavoro fatto male, sia che abbia gravi o lievi vizi e difetti, è bene sempre farlo con una <strong>perizia tecnica redatta da un perito esperto sia nei lavori in contestazione sia in ingegneria forense</strong>.</figcaption></figure>
<p>Ricordiamo che ai sensi dell’<strong>articolo 1667 del Codice Civile</strong>, l’appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell’opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. La consapevolezza della presenza dei vizi può però cominciare dal momento in cui viene redatta una perizia sui lavori mal eseguiti.</p>
<p>Se il committente intende intraprendere una causa, egli deve comunque agire entro un massimo di due anni dalla denuncia.</p>
<p>Nel caso in cui non voglia agire subito in giudizio, <em><strong>il committente dei lavori deve comunque compiere tutti gli atti idonei a interrompere la prescrizione</strong></em>, altrimenti non potrà più intraprendere nessuna azione legale o semplicemente non potrà più pretende alcun risarcimento dall&#8217;impresa edile sebbene questa abbia fatto i <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/regola-darte-lavori-non-eseguiti/">lavori non a regola d’arte</a>, con vizi e difetti.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="bottone" title="Contattaci" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/richiedi-online-un-consulente-tecnico-di-parte/">CONTATTACI</a></p>
<p>Il nostro servizio consulenza tecnica per accertare la regolare esecuzione dei lavori è rivolto a privati come CTP, imprese, a CTU che in corso di causa devono accertare la regola dell&#8217;arte, liberi professionisti e avvocati operiamo come CTU / CTP nei tribunali:</p>
<p><a title="TRIBUNALI PIEMONTE" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/"><strong>TRIBUNALI PIEMONTE</strong>: &#8211;</a><a title="Tribunale di Acqui Terme" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Acqui Terme, </a><a title="Tribunale di Alessandria" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Alessandria, </a><a title="Tribunale di Asti" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Asti, </a><a title="Tribunale di Biella" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Biella, </a><a title="Tribunale di Borgomanero" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Borgomanero, </a><a title="Tribunale di Bra" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Bra, </a><a title="Tribunale di Casale Monferrato" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Casale Monferrato, </a><a title="Tribunale di Chivasso" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Chivasso, </a><a title="Tribunale di Ciriè" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Ciriè, </a><a title="Tribunale di Cuneo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Cuneo, </a><a title="Tribunale di Domodossola" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Domodossola, </a><a title="Tribunale di Ivrea" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Ivrea, </a><a title="Tribunale di Moncalieri" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Moncalieri, </a><a title="Tribunale di Mondovì" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Mondovì, </a><a title="Tribunale di Novara" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Novara, </a><a title="Tribunale di Novi Ligure" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Novi Ligure, </a><a title="Tribunale di Pinerolo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Pinerolo, </a><a title="Tribunale di Saluzzo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Saluzzo, </a><a title="Tribunale di Susa" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Susa, </a><a title="Tribunale di Torino" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Torino, </a><a title="Tribunale di Tortona" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Tortona, </a><a title="Tribunale di Varallo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Varallo, </a><a title="Tribunale di Vercelli" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-piemonte/">Vercelli</a></p>
<p><a title="TRIBUNALI LOMBARDIA" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/"><strong>TRIBUNALI LOMBARDIA</strong>: </a><a title="Tribunale di Abbiategrasso" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Abbiategrasso, </a><a title="Tribunale di Bergamo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Bergamo, </a><a title="Tribunale di Breno" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Breno, </a><a title="Tribunale di Brescia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Brescia, </a><a title="Tribunale di Busto Arsizio" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Busto Arsizio, </a><a title="Tribunale di Cassano d" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Cassano d&#8217;Adda, </a><a title="Tribunale di Castiglione delle Stiviere" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Castiglione delle Stiviere, </a><a title="Tribunale di Clusone" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Clusone, </a><a title="Tribunale di Como" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Como, </a><a title="Tribunale di Crema" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Crema, </a><a title="Tribunale di Cremona" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Cremona, </a><a title="Tribunale di Desio" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Desio, </a><a title="Tribunale di Erba" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Erba, </a><a title="Tribunale di Gallarate" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Gallarate, </a><a title="Tribunale di Grumello del Monte" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Grumello del Monte, </a><a title="Tribunale di Legnano" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Legnano, </a><a title="Tribunale di Lodi" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Lodi, </a><a title="Tribunale di Mantova" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Mantova, </a><a title="Tribunale di Menaggio" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Menaggio, </a><a title="Tribunale di Milano" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Milano, </a><a title="Tribunale di Monza" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Monza, </a><a title="Tribunale di Pavia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Pavia, </a><a title="Tribunale di Rho" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Rho, </a><a title="Tribunale di Salò" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Salò, </a><a title="Tribunale di Saronno" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Saronno, </a><a title="Tribunale di Sondrio" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Sondrio, </a><a title="Tribunale di Treviglio" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Treviglio, </a><a title="Tribunale di Varese" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Varese, </a><a title="Tribunale di Vigevano" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Vigevano, </a><a title="Tribunale di Vohera" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-lombardia/">Vohera,</a></p>
<p><a title="TRIBUNALI LIGURIA" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/"><strong>TRIBUNALI LIGURIA</strong>: </a><a title="Tribunale di Albenga" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Albenga, </a><a title="Tribunale di Chiavari" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Chiavari, </a><a title="Tribunale di Genova" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Genova, </a><a title="Tribunale di Imperia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Imperia, </a><a title="Tribunale di Spezia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Spezia, </a><a title="Tribunale di Sanremo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Sanremo, </a><a title="Tribunale di Sarzana" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Sarzana, </a><a title="Tribunale di Savona" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Savona, </a><a title="Tribunale di Ventimiglia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-liguria/">Ventimiglia,</a></p>
<p><a title="TRIBUNALI VENETO" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/"><strong>TRIBUNALI VENETO</strong>:  </a><a title="Tribunale di Adria" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Adria, </a><a title="Tribunale di Bassano del Grappa" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Bassano del Grappa, </a><a title="Tribunale di Belluno" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Belluno, </a><a title="Tribunale di Castelfranco Veneto" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Castelfranco Veneto, </a><a title="Tribunale di Chioggia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Chioggia, </a><a title="Tribunale di Cittadella" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Cittadella, </a><a title="Tribunale di Conegliano" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Conegliano, </a><a title="Tribunale di Dolo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Dolo, </a><a title="Tribunale di Este" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Este, </a><a title="Tribunale di Legnago" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Legnago, </a><a title="Tribunale di Montebelluna" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Montebelluna, </a><a title="Tribunale di Padova" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Padova, </a><a title="Tribunale di Pieve di Cadore" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Pieve di Cadore, </a><a title="Tribunale di Portogruaro" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Portogruaro, </a><a title="Tribunale di San Donà di Piave" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">San Donà di Piave, </a><a title="Tribunale di Rovigo" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Rovigo, </a><a title="Tribunale di Schio" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Schio, </a><a title="Tribunale di Soave" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Soave, </a><a title="Tribunale di Treviso" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Treviso, </a><a title="Tribunale di Venezia" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Venezia, </a><a title="Tribunale di Verona" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Verona, </a><a title="Tribunale di Vicenza" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Vicenza,</a></p>
<p><a title="TRIBUNALI VALLE D AOSTA" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/"><strong>TRIBUNALI VALLE D AOSTA</strong>:  </a><a title="Tribunale di Aosta" href="http://consulenza-tecnica.lacasagiusta.it/tribunali/tribunali-veneto/">Aosta,</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="bottone" title="Contattaci" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/richiedi-online-un-consulente-tecnico-di-parte/">CONTATTACI</a></p>
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		<title>Perizia sulla dinamica di un infortunio sul lavoro</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 18:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione Infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento Danni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza e Infortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[danni da infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[danno differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[perizia infortunio]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L&#8217;importanza di avere una Perizia sulla Dinamica di un infortunio sul lavoro Una perizia sulla dinamica di un infortunio sul lavoro o comunque una perizia su un qualsiasi evento che ha causato lesioni o danni che possono essere risarciti dal datore di lavoro o da un’assicurazione personale è fondamentale per poter sperare in un giusto [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>L&#8217;importanza di avere una Perizia sulla Dinamica di un infortunio sul lavoro</h2>
<p>Una perizia sulla <strong>dinamica di un infortunio sul lavoro</strong> o comunque una perizia su un qualsiasi evento che ha causato lesioni o danni che possono essere risarciti dal datore di lavoro o da un’assicurazione personale è fondamentale per poter sperare in un giusto risarcimento del danno.</p>
<p>L’indeterminatezza dei fatti e della dinamica o la sussistenza di diverse ipotesi in merito alla dinamica di un infortunio sul lavoro, che portano ad ipotesi tutte ugualmente possibili e nessuna confutabile con certezza, può essere motivo di una pronuncia assolutoria da parte dell’organo giudicante con conseguente perdita della possibilità di farsi risarcire.</p>
<p>A stabilirlo è stata la Cassazione Penale Sezione IV &#8211; Sentenza n. 3095 del 28 gennaio 2011 (u. p. 15 dicembre 2010)</p>
<p>In altre parole la Corte di Cassazione ha indirettamente sottolineato <strong>l’importanza di una perizia sulla dinamica di un infortunio sul lavoro</strong> che sappia da un lato dimostrare in maniera chiara i fatti le reali cause dell’infortunio sul lavoro e dall&#8217;altro che sappia confutare le ipotesi avversarie sulla dinamica e sulle cause dell’infortunio.</p>
<figure id="attachment_2165" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2165 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-300x225.jpg" alt="Ingegnere pertito esperto per Perizia sulla Dinamica di un infortunio sul lavoro" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione si desume ancora una volta di più di <em><strong>quanto possa essere determinante avere una Perizia sulla Dinamica di un infortunio sul lavoro</strong></em></figcaption></figure>
<p>Questa sentenza della Corte di Cassazione è dunque un monito rivolto agli organi competenti affinché svolgano con accuratezza le indagini relative agli infortuni sul lavoro per accertare l’esatto svolgimento dei fatti e per individuare l’esatta dinamica dell’accaduto, ma anche un avvertimento alle parti di avvalersi di periti esperti che sappiano redigere una convincente ed esaustiva perizia sulla dinamica di un infortunio sul lavoro.</p>
<p>Ove vi sia dunque la <strong>sussistenza di diverse ipotesi tutte ugualmente plausibili</strong> e nessuna totalmente confutabile, sostiene la Corte di Cassazione, produce una situazione di dubbio irresolubile sullo nesso causale degli accadimenti, dubbio che conduce all&#8217;adozione di una pronuncia assolutoria ed alla non risarcibilità del danno patito.</p>
<p>Nel caso particolare trattato nella sentenza in esame il Tribunale di primo grado, seguendo una ipotesi sulla dinamica di un evento infortunistico sul lavoro emersa dall&#8217;esito degli accertamenti a disposizione (mancava una perizia sulla <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/perizia-per-infortunio-sul-lavoro/">dinamica dell’infortunio sul lavoro</a>) ha condannato un <strong>imputato ritenuto responsabile delle lesioni nei confronti di un lavoratore</strong> mentre la Corte di Appello, alla quale ha fatto ricorso l’imputato stesso, individuando un’altra ipotesi parimenti plausibile in merito alla dinamica dell’infortunio stesso (fornendo una perizia sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro), lo ha assolto ed ecco quindi la decisione della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimere il proprio parere, di confermare l’assoluzione dell’imputato motivata dall&#8217;assenza di una precisa individuazione dello svolgimento dei fatti.</p>
<p>Entrando più nello specifico della causa per infortunio: Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la responsabilità del venditore di un miniescavatore per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e lo ha altre sì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.</p>
<p>All&#8217;imputato in primo grado è stato contestato l&#8217;addebito di aver venduto l’attrezzatura ad un artigiano lavoratore priva di cinture di sicurezza, con la conseguenza che l&#8217;acquirente, ribaltatosi mentre era alla guida del veicolo con cui eseguiva alcuni lavori, veniva sbalzato dal posto di guida e poi schiacciato sotto l&#8217;escavatore con conseguenze letali.</p>
<p>Il Tribunale, ritenendo provata l&#8217;accusa sulla base di alcuni semplici verbali delle autorità, è giunto alla conclusione che la vittima si trovasse all&#8217;interno dell&#8217;escavatore quando si era ribaltato e che quindi, conseguentemente, l&#8217;evento fosse da ascrivere a chi gli aveva venduto il mezzo privo delle cinture di sicurezza che avevano il compito di trattenerlo nell&#8217;abitacolo certamente più protetto.</p>
<p>L’imputato propose il ricorso supportato da una perizia tecnica sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro redatta da un ingegnere perito esperto e così facendo ha indotto la Corte di Appello alla parziale riforma della sentenza di primo grado assolvendo l&#8217;imputato dal delitto contestatogli perché il fatto non sussiste ed inoltre ha anche revocato la condanna al <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/risarcimento-del-danno-fisico-da-lesioni/">risarcimento del danno da infortunio sul lavoro</a> alle parti civili ed ha poi rideterminato la pena relativa alla contravvenzione.</p>
<figure id="attachment_2166" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2166 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-perito-ingegnere-300x225.jpg" alt="Incidente mortale e la  Perizia sulla Dinamica di un infortunio sul lavoro" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-perito-ingegnere-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-perito-ingegnere-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-perito-ingegnere.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Una accurata <strong>Perizia sulla Dinamica di un infortunio sul lavoro</strong> può fare la differenza sulla risarcibilità stessa del danno patito.</figcaption></figure>
<p>La Corte territoriale, infatti, riesaminato il complessivo materiale probatorio, ha ritenuto che non vi fossero certezze in ordine alla dinamica del sinistro non potendosi quindi escludere che, al momento del ribaltamento del mezzo, l’artigiano non si trovasse all&#8217;interno del veicolo ma sul terreno intento a sistemare un albero che intendeva trapiantare.</p>
<p>Alla sentenza della Corte di Cassazione hanno fatto ricorso le parti civili e l&#8217;imputato. La parte civile ha fatto osservare (ma senza il s<strong>upporto di una perizia sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro</strong>) che se l’infortunato fosse stato intento a sistemare l&#8217;olivo, si sarebbe trovato non in prossimità del veicolo, ma a distanza di alcuni metri, visto che il braccio meccanico era nella sua massima estensione quando intervennero le autorità e che un evento come quello prospettato dalla Corte avrebbe senz&#8217;altro determinato un tentativo di fuga.</p>
<p>Le <strong>lesioni riportate</strong>, inoltre, e la posizione prona erano state tali da indurre a ritenere che la vittima fosse stata colpita quando si trovava già a terra e rimasta intrappolata sotto l&#8217;escavatore.</p>
<p>L’imputato, da parte sua, lamentava (producendo una accurata perizia sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro) che non fosse stata dimostrata alcuna condotta commissiva in ordine alla vendita dell&#8217;escavatore oggetto dell&#8217;imputazione in quanto l’assenza delle cinture non fu fondamentale nella causazione dell’infortunio.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha così pronunciato la sentenza assolutoria in ordine al reato di omicidio colposo avendo ravvisato l&#8217;esistenza di dubbi insuperabili in ordine alla reale dinamica del sinistro essendo stato accertato solo che <strong>la vittima è stata schiacciata</strong> sotto l&#8217;escavatore mentre stava spostando un pesante ulivo che aveva imbracato ed agganciato al braccio mobile della macchina; e che lo schiacciamento è seguito al ribaltamento del veicolo mentre il Tribunale aveva invece ritenuto che il lavoratore, al momento del ribaltamento, si trovasse all&#8217;interno del veicolo e fosse stato sbalzato in terra a causa della mancanza della cintura rimanendo schiacciato versione questa non sufficientemente provata una perizia sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro.</p>
<p>Secondo la suprema Corte non è dunque stata ricostruita con certezza la dinamica dell’infortunio e poiché nessuno ha assistito ai fatti e l&#8217;ipotesi accusatoria non è stata adeguatamente provata né è risultata priva di plausibilità l&#8217;ipotesi secondo cui il lavoratore si trovasse già a terra e stava probabilmente lavorando attorno all&#8217; imbracatura come provato dalla perizia sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro, allorquando, per l&#8217;effetto leva determinato dal braccio meccanico in estensione e per il cedimento del ciglio del terreno allentato per la pioggia, l&#8217;escavatore si è ribaltato.</p>
<p>L&#8217;ipotesi accusatoria quindi non è riuscita a fornire una prova certa dell&#8217;evento posto a base dell’accusa che per questo ha mantenuto verosimile l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa con una propria perizia sulla dinamica dell’infortunio sul lavoro. “In breve”, <em><strong>La Corte di Cassazione &#8211; Penale Sezione IV &#8211; Sentenza n. 3095 del 28 gennaio 2011 (u. p. 15 dicembre 2010)</strong> </em>ha  pertanto concluso:, “la coesistenza delle diverse ipotesi, non essendo stato possibile confutare radicalmente nessuna delle due, conduce ad una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che impone l&#8217;adozione di pronunzia assolutoria”.</p>
<p>Con la conseguente perdita della possibilità di ricevere ogni indennizzo risarcitorio del danno da infortunio sul lavoro.</p>
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		<title>Perizia per infortunio sul lavoro</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 18:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Perizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza e Infortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistri Assicurati]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[danni da infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[danno differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>PERIZIA TECNICA PER INFORTUNIO SUL LAVORO La perizia per infortunio sul lavoro può essere richiesta per chiarire tre aspetti fondamentali: uno riguarda le dinamiche che hanno causato l&#8217;infortunio; uno per accertare la conformità delle misure di sicurezza adottate o che si dovevano adottare a cura del datore di lavoro; uno accertare gli aspetti legati alla salute in [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>PERIZIA TECNICA PER INFORTUNIO SUL LAVORO</h2>
<p>La <strong>perizia per infortunio sul lavoro</strong> può essere richiesta per chiarire tre aspetti fondamentali:</p>
<ul>
<li>uno riguarda le dinamiche che hanno causato l&#8217;infortunio;</li>
<li>uno per accertare la conformità delle misure di sicurezza adottate o che si dovevano adottare a cura del datore di lavoro;</li>
<li>uno accertare gli aspetti legati alla salute in questo caso si parla di <strong>perizia medico legale per infortunio sul lavoro</strong>.</li>
</ul>
<p>Tutti questi aspetti legati all&#8217;infortunio sul lavoro possono essere indispensabili per ottenere il giusto risarcimento dall&#8217;INAIL, dal Datore di Lavoro o da eventuali assicurazioni o in ogni caso da chiunque possa aver causato direttamente od indirettamente il danno da infortunio sul lavoro.</p>
<h2>RESPONSABILITÀ’ DEL DATORE DI LAVORO E/O DEL FABBRICANTE DELLA MACCHINA</h2>
<p>Molti infortuni capitano di frequente, per cause legate alla <strong>mancanza di adeguate misure di sicurezza imputabili al datore di lavoro</strong> o per via dell’<strong>utilizzo di macchinari o attrezzature di lavoro non pienamente conformi alle normative</strong>.</p>
<figure id="attachment_2161" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2161 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-300x225.jpg" alt="Perizia per infortunio sul lavoro e risarcimento del danno" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">La Perizia per Infortunio sul Lavoro è indispensabile per l&#8217;ottenimento del miglior risarcimento del danno</figcaption></figure>
<p>Purtroppo veniamo chiamati quando l’evento lesivo ovvero l’infortunio si è già verificato, e quindi si stanno svolgendo tutte le indagini necessarie per lo la quantificazione del danno subito, per chiarire le dinamiche ed individuare le relative responsabilità in merito all&#8217;infortunio sul lavoro.</p>
<p>La tempestività dell’intervento già in queste prime fasi è importante per ottimizzare l’esito della consulenza e della <strong>perizia per infortunio sul lavoro</strong>: se si vuole chiamare in causa il datore di lavoro dove l’infortunio occorre preliminarmente valutare bene ogni circostanza ed analizzare accuratamente e scientificamente la dinamica dei fatti per accertare eventuali corresponsabilità come ad esempio quella del fabbricante o installatore o altri della catena di distribuzione delle attrezzature o macchinari eventualmente coinvolti nell&#8217;infortunio sul lavoro.</p>
<p>La perizia per infortunio sul lavoro è indispensabile per ottenere il <a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/risarcimento-danni-infortunio/">risarcimento del danno da infortunio</a></p>
<p>La Perizia Tecnica per Infortunio sul Lavoro serve anche e soprattutto per accertare e stabilire le cause dell’evento lesivo e se esso sia da addebitare a carenze di misure di sicurezza a vizi e/o difetti dei macchinari o delle attrezzature coinvolte, o a carenze in termini di vigilanza, addestramento e procedure di sicurezza relative al posto di lavoro ed alla mansione svolta. La questione dell’individuazione delle cause che anno portato all&#8217;infortunio sul lavoro è fondamentale pur essendo spesso di difficile soluzione ed è per questo che occorre affidarsi a periti esperti in ambito della sicurezza sul lavoro e dell’ingegneria forense.</p>
<h2>PERIZIA PER INFORTUNIO SUL LAVORO E ANALISI DELLE DINAMICHE PIÙ FREQUENTI.</h2>
<p>Il D.Lgs. 81/08  (<strong>Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro</strong>) ha come finalità la tutela dell’incolumità del lavoratore, attraverso l’analisi e la prevenzione delle situazioni di pericolo e dei rischi al quale lo stesso rimane esposto durante la propria attività lavorativa.</p>
<p>Il <strong>D.Lgs. 81/08</strong> prevede anche un complesso sistema di responsabilità, sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale, a carico dei soggetti chiamati a controllare e vigilare che quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi trovi corretta e concreta applicazione.</p>
<p>Come si può facilmente intuire solo una efficace PERIZIA PER INFORTUNIO SUL LAVORO, redatta da <strong>periti esperti in infortuni</strong> può accertare tutti questi aspetti tecnici estremamente rilevanti ai fini dell’ottenimento del giusto risarcimento del danno da infortunio sul lavoro.</p>
<h2>È POSSIBILE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO OLTRE ALL&#8217;INDENNIZZO INAIL</h2>
<p>Se l’infortunio che si è verificato è conseguenza anche di un reato e vi è stata una condanna penale, il dipendente potrà richiedere il risarcimento da parte del datore di lavoro per la parte di danno non coperta dall&#8217;assicurazione il cosiddetto “<strong>danno differenziale</strong>”, in tal caso il danneggiato ovvero il lavoratore deve però assursi l’onere della prova anche esibendo ad esempio una perizia per infortunio sul lavoro.</p>
<figure id="attachment_2162" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2162 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-PERTO-ESPERTO-300x225.jpg" alt="Perito esperto in Perizia per infortunio sul lavoro e risarcimento del danno" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-PERTO-ESPERTO-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-PERTO-ESPERTO-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/03/perizia-per-infortunio-sul-lavoro-PERTO-ESPERTO.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Avvalersi di un perito esperto e di una Perizia per infortunio sul lavoro efficace può essere determinante nell&#8217;assolvere all&#8217;<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/onere-della-prova/">onere della prova</a>.</figcaption></figure>
<p>Per ottenere quest’ulteriore risarcimento del danno da infortunio sul lavoro è necessario che il lavoratore dimostri l’esistenza del rapporto di lavoro, del danno subito nonché del nesso causale dimostrando che tra il danno ed il comportamento del datore di lavoro vi è un nesso consequenziale.</p>
<p>Il datore di lavoro dovrà di contro provare e dimostrare di aver rispettato gli <strong>obblighi di sicurezza</strong> predisponendo tutte le misure di sicurezza necessarie.</p>
<p>Se il danno è imputabile ad un macchinario o all&#8217;attrezzatura usata sarà conveniente poter dimostrare che la carenza di protezione era dovuta a “vizio occulto”, e quindi direttamente imputabile sarà il fabbricante o produttore.</p>
<p>Spetta al <strong>datore di lavoro</strong> l’onere di dimostrare «la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile; egli dovrà dunque provare a mezzo di una apposita perizia tecnica di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno come stabilito in materia di responsabilità contrattuale.</p>
<p>Ad afferma quanto sopra è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con una recente sentenza 17585/2013 nel momento in cui inserisce tra le obbligazioni contrattualmente assunte dal datore di lavoro, il dovere di tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.</p>
<p>In ogni caso sia che si tratti del dipendente infortunato sia che si tratti del datore di lavoro o del produttore di un macchinario occorrerà sempre dimostrare i fatti a sostengo delle proprie ragioni mediante una perizia tecnica di parte che analizzi tutte le circostanze dirette ed indirette che hanno portato all&#8217;infortunio sul lavoro.</p>
<p>Quindi <strong>per una buona perizia per infortunio sul lavoro è bene avvalersi di un perito esperto sia nelle questioni tecniche sia in quelle normative e giuridiche</strong> al fine di ottenere il miglior risultato possibile. A tal proposito segnaliamo il nostro team di periti esperti in infortuni sul lavoro ed in ingegneria forense che potranno supportarti in ogni tua necessità.</p>
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		<title>Onere della prova CTP e CTU</title>
		<link>https://www.consulenzatecnicadiparte.it/onere-della-prova/</link>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza Tecnica d'Ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Tecnica di Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 2697]]></category>
		<category><![CDATA[CTU]]></category>
		<category><![CDATA[CTU deducente]]></category>
		<category><![CDATA[CTU percipiente]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Onere della prova e Consulenza Tecnica di Parte L&#8217;onere della prova, è contemplato dall&#8217;Art. 2697 cc del Codice civile, è un fondamento giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l&#8217;esistenza di un fatto ha l&#8217;obbligo di fornire le prove per giustificare e confermare l&#8217;esistenza del fatto stesso. Gli avvocati direbbero dal latino: onus probandi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/onere-della-prova/">Onere della prova CTP e CTU</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it">Consulenza Tecnica di Parte</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Onere della prova e Consulenza Tecnica di Parte</h2>
<p>L&#8217;<strong>onere della prova</strong>, è contemplato dall&#8217;<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/art-2697-cc-codice-civile-onere-della-prova/">Art. 2697 cc del Codice civile</a>, è un fondamento giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l&#8217;esistenza di un fatto ha l&#8217;obbligo di fornire le <strong>prove</strong> per giustificare e confermare l&#8217;esistenza del fatto stesso. Gli avvocati direbbero dal latino: <strong><em>onus probandi incumbit ei qui dicit</em></strong> (letteralmente: l&#8217;onere della prova è a carico di chi vuol far valere in giudizio un diritto).</p>
<figure id="attachment_2145" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="size-medium wp-image-2145" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-300x225.jpg" alt="onere-della-prova" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">L&#8217;onere della prova spetta alle parti, se non si provano in modo corretto i fatti il Giudice può non tenerne conto anche se il CTU li accerta.</figcaption></figure>
<p>Si può dunque pensare di chiedere ad un Giudice del Tribunale di nominare un suo Consulente Tecnico d’Ufficio per provare l’esistenza di alcuni fatti di cui si vuol chiedere conto a terzi? Il tutto senza prima aver incaricato un proprio <strong>Consulente Tecnico di Parte per provare</strong> gli stessi fatti? chi deve provare i fatti?</p>
<h2>La Consulenza Tecnica d’Ufficio</h2>
<p>La Consulenza Tecnica d’Ufficio o CTU è disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13- 23 e 89-92 disposizioni attuazione), e fa parte delle norme sugli ausiliari del Giudice. La CTU entra nel quando nella valutazione dei fatti non si può fare a meno di conoscere l’esistenza o l’inesistenza di taluni aspetti tecnici ai fini della decisione finale da parte del Giudice.</p>
<p>Il Consulente Tecnico d’Ufficio, in virtù di sue specifiche competenze tecniche e scientifiche in particolari discipline, è interpellato affinché consigli il Giudice, durante il processo, esprimendo pareri prettamente tecnici che forniscano un quadro esaustivo della fattispecie esaminata, sulla base dell’analisi degli elementi probanti forniti dalle parti.</p>
<p>La funzione di ‘ausiliare’ del Giudice svolta dal Consulente Tecnico d’Ufficio è stata codificata secondo due prerogative legate alla sua attività:</p>
<ul>
<li><u>l’<strong>ATTIVITÀ DI DEDUZIONE</strong>, ovvero quando il CTU trae le sue conclusioni da fatti già acquisiti al processo, o su fatti ignoti poiché necessitanti di competenze tecniche specialistiche (<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/ctu-deducente-ctu-percipiente-come-provare-le-proprie-ragioni/"><strong>CTU deducente</strong></a>);</u></li>
<li><u>l’<strong>ATTIVITÀ DI PERCEZIONE</strong> ove per la percezione sono necessari conoscenze tecniche e scientifiche di uno specialista (<a href="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/ctu-deducente-ctu-percipiente-come-provare-le-proprie-ragioni/"><strong>CTU percipiente</strong></a>).</u></li>
</ul>
<p>La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo definibile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta solo ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.</p>
<p>Il Giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti dalle parti (<strong>consulente deducente</strong>), ma anche quello di accertare l’esistenza dei fatti stessi (<strong>consulente percipiente</strong>), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca un fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” <strong>[Cass. N. 6155/2009]</strong>.</p>
<p>Non v’è alcun dubbio sul ruolo espletato dalla Consulenza Tecnica, un mezzo di ausilio del giudice, volto – si badi bene – alla più approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche non in possesso dell’organo Giudicante.</p>
<p>La CTU non è mai un mezzo di soccorso, volto a sopperire l’inerzia delle parti stesse che non hanno provveduto a provare i fatti posti alla base delle proprie pretese, mentre può, eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo qualora sia stata disposta per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito esperto.</p>
<p>E un’eventuale ammissione della CTU in tal senso – ossia sopperire all’inerzia della parte nell’utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso – comporterebbe “lo snaturamento dell’istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall’art. 111 della Costituzione” <strong>[Cass. 8989/2011]</strong>.</p>
<p>La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), pertanto, non può essere considerata elemento di prova istruttorio, data la sua finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni particolari che necessitino di conoscenze tecniche specifiche.</p>
<p>Non può essere, utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va negata qualora la parte tenda con essa a “supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” [Cass. Ordinanza n. 3130/2011; Cass. N. 9461/2010].</p>
<p>Dunque in sostanza <span style="color: #ff6600;"><strong>è sempre onere della parte provare anche per mezzo di un proprio Consulente Tecnico di Parte i fatti che poi il CTU dovrà eventualmente solo accertarne l’esistenza.</strong></span></p>
<h2>L&#8217;Onere della Prova è sempre a carico delle parti</h2>
<figure id="attachment_2146" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-2146 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-CTP-300x225.jpg" alt="Con la perizia di un proprio Perito di Parte si può assolvere all'onere della prova." width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-CTP-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-CTP-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/onere-della-prova-CTP.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text">Con la <strong>perizia di un proprio Perito di Parte</strong> si può assolvere all&#8217;<strong>onere della prova</strong>.</figcaption></figure>
<p>Posto che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il Giudice, questi può non applicarle soltanto attraverso una valutazione critica che sia logicamente ancorata alle risultanze processuali e indicando i contenuti che egli ritiene erronei sui quali si è basato il consulente; ove poi, vengano nel corso del processo espletate più consulenze tecniche, con conclusioni differenti, il Giudice può sempre discostarsi da tutte le soluzioni solo dandone adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione di criteri probatori e degli elementi di valutazione seguiti nello speco, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. [<strong>ex Cass. n. 5148/2011</strong>]</p>
<p>L’esperimento della CTU rimane dunque subordinato e vincolato all’<strong>Onere della Prova gravante solo sulle parti processuali</strong>, e quindi l’indagine peritale deve avere ad oggetto sempre i fatti prospettati dalle parti stesse attraverso ad esempio propri Consulenti Tecnici di Parte e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto o prova non dedotti agli atti da porre a sostegno delle rispettive rivendicazioni, eccettuati i fatti c.d. accessori acquisibili dal CTU con gli strumenti riconosciuti dall’ art. 194 c.p.c..</p>
<p>La CTU non può essere disposta al fine di esonerare una parte dall&#8217;onere della prova, parte sulla quale incombe l’onere, del fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o per colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti in causa.</p>
<p>Q<strong>uindi se la parte non ha assolto all&#8217;onere della prova di questioni tecniche anche ove il CTU accertasse quei fatti il Giudice potrebbe non tenerne conto poiché la parte non ha assolto al suo onere di provare quei fatti</strong> è per questo che <strong><span style="color: #ff6600;">risulta fondamentale <span style="color: #ff6600;">per t</span>utelare i tuoi diritti avvalerti sempre di Consulenti Tecnici di Parte esperti</span></strong> nella materia su cui vuoi vantare i tuoi diritti verso terzi, perché l&#8217;<strong>onere della prova è a tuo carico</strong>!</p>
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		<title>Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cosulente Tecnico Perito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 2697]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[Codice di Procedura Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova Art. 2697 cc: Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO &#8211; Della tutela dei diritti →Titolo II &#8211; Delle prove (artt. 2697-2739) → Capo I &#8211; Disposizioni generali Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.] . Chi eccepisce l&#8217;inefficacia di tali fatti [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova</h2>
<p><strong>Art. 2697 cc:</strong> Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO &#8211; Della tutela dei diritti →Titolo II &#8211; Delle prove (artt. 2697-2739) → Capo I &#8211; Disposizioni generali</p>
<p>Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.] .</p>
<figure id="attachment_2140" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="wp-image-2140 size-medium" src="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/Art-2697-cc-Codice-Civile-Onere-della-Prova-300x225.jpg" alt="Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova" width="300" height="225" srcset="https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/Art-2697-cc-Codice-Civile-Onere-della-Prova-300x225.jpg 300w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/Art-2697-cc-Codice-Civile-Onere-della-Prova-119x89.jpg 119w, https://www.consulenzatecnicadiparte.it/wp-content/uploads/2017/02/Art-2697-cc-Codice-Civile-Onere-della-Prova.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova</strong></span></figcaption></figure>
<p>Chi eccepisce l&#8217;inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda .</p>
<h2>Note su Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova</h2>
<p>L&#8217;onere della prova di un fatto incombe su colui che richiama proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (<strong><em>onus probandi incumbit ei qui dicit</em></strong>): chi vuol far valere in giudizio un suo diritto deve dunque dimostrare i fatti che ritiene siano alla base del suo stesso diritto, ovvero che ne hanno definito l&#8217;origine.</p>
<p>Ad esempio, se Tizio reclama l&#8217;osservanza da parte di Caio di un certo contratto, Tizio dovrà dare prova dell&#8217;avvenuta stipula del medesimo, esibendone ad esempio l&#8217;avvenuta scrittura, o ancora, colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del &#8220;<strong><em>neminem laedere</em></strong>&#8221; (nessuno può subire un torto), tutelato dall&#8217;art. 2043.</p>
<p>Perciò sarà necessaria la dimostrazione del fatto all’origine del danno patito, della sua entità di ed infine dell&#8217;esistenza dell&#8217;elemento di causalità attribuito quindi all&#8217;autore del danno.</p>
<p>La vittima di un incidente stradale da tamponamento, ad esempio, avrà l&#8217;onere di dimostrare, in aggiunta all’esistenza del fatto in sè stesso, anche la presenza di un requisito soggettivo di responsabilità (almeno al grado della colpa), in capo all&#8217;autore del sinistro stradale, provando ad esempio la non osservanza delle regole del codice della strada e questo lo potrà fare ad esempio nominando un proprio Perito di Parte.</p>
<p>Chi contesta invece la rilevanza di alcuni fatti in giudizio ha invece l&#8217;onere di dimostrarne l&#8217;inefficacia di essi, o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato dalla controparte, chiamati giuridicamente rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.</p>
<p>Di conseguenza, rifacendoci all&#8217;esempio precedente riguardante l&#8217;osservanza delle norme contrattuali, il convenuto dovrà dimostrare l&#8217;invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).</p>
<p>Art. 2697 cc</p>
<p>L’onere della prova lo si può superare o producendo documenti nel processo o chiamando testimoni a sostegno della propria tesi od ancora facendo analizzare i fatti da un proprio Consulente Tecnico di Parte o CTP / Perito di Parte.</p>
<h2>Sentenze relative all&#8217;articolo 2697 del Codice Civile sull&#8217;Onere della Prova:</h2>
<p>[<strong>Cass. n. 3576/2013</strong>] L&#8217;onere di contestazione &#8211; la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova &#8211; sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.</p>
<p>[<strong>Cass. n. 16917/2012</strong>] In tema di riparto dell&#8217;onere della prova ai sensi dell&#8217;<strong>art. 2697 c.c.</strong>, l&#8217;onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.</p>
<p>[<strong>Cass. n. 12108/2010</strong>] In tema di riparto dell&#8217;onere della prova ai sensi dell&#8217;<strong>art. 2697 c.c.</strong>, l&#8217;onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l&#8217;accertamento del­l&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo contributivo preteso dall&#8217;INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull&#8217;Istituto previdenziale la prova dei fatti costi­tutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verba­le non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell&#8217;INPS l&#8217;onere di provare l&#8217;inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).</p>
<p>[<strong>Cass. n. 20104/2009</strong>] In tema di prove, non può supplirsi all&#8217;onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di docu­menti, integrando, tra l&#8217;altro, l&#8217;inosservanza al­l&#8217;ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell&#8217;art. 116, secondo comma, c.p.c.</p>
<p>[<strong>Cass. n. 21544/2008</strong>] In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla per­dita di &#8220;chance&#8221; &#8211; che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determina­to bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un&#8217;entità patrimoniale a sè stante, giuri­dicamente ed economicamente suscettibile di au­tonoma valutazione &#8211; ha l&#8217;onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risulta­to sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nel caso di specie, la S.C., cassando con rinvio, ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente omesso di vagliare il nesso tra l&#8217;inabilità temporanea conseguente ad un infortunio riguardante una dipendente ed il mancato rinnovo alla stessa del contratto di lavo­ro, rinnovato, invece, a tutti gli altri dipendenti).</p>
<p><strong>[Cass. n. 15162/2008] </strong>Il principio generale di riparto dell&#8217;onere probatorio di cui all&#8217;art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l&#8217;art. 245, comma secondo, c.p.c.) ed avente fondamento nella costituziona­lizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano forma­te, concorrono tutte alla formazione del convinci­mento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell&#8217;attore consegue alla inottemperanza dell&#8217;one­re probatorio a suo carico soltanto nell&#8217;ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio.</p>
<p><strong>[Cass. n. 384/2007]</strong> L&#8217;onere probatorio gravante, a norma dell&#8217;<strong>art. 2697 c.c.</strong>, su chi intende far valere in giudi­zio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l&#8217;estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto «fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il rela­tivo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negati­vo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzio­ni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Fattispecie relativa a domanda di trasferimento coattivo di un fondo, sul presupposto dell&#8217;accer­tamento negativo della sussistenza del diritto di prelazione agraria in capo a un confinante, che aveva esercitato la prelazione alla quale il preli­minare era subordinato).</p>
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