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<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2italiantitles.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemtitles.css"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" version="2.0"><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322</atom:id><lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 15:05:18 +0000</lastBuildDate><title>COMUNICAZIONE CONDIVISO</title><description>Pensiero libero sulla bigenitorialita' e sui diritti dei figli minori nella separazione</description><link>http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Giorgiogal)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>130</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ComunicazioneCondiviso" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">ComunicazioneCondiviso</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=it&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/it/my/mioya1.gif">Subscribe with Mio Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/ComunicazioneCondiviso" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FComunicazioneCondiviso" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" /><item><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5178949480766385423</guid><pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:55:00 +0000</pubDate><atom:updated>2009-12-01T15:06:25.965-08:00</atom:updated><category domain="http://www.blogger.com/atom/ns#">media</category><title>La Sindrome di Alienazione Genitoriale. Articolo medico-scientifico</title><link>http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html</link><author>noreply@blogger.com (Giorgiogal)</author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWhI7AULVI/AAAAAAAABUQ/w6JItDYqvvA/s72-c/pas.jpg" height="72" width="72" /><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total><description>La Sindrome di alienazione genitoriale stenta a essere riconosciuta nei tribunali italiani. Ci occuperemo nelle prossime settimane dei primi timidi casi accertati di effettivo riconoscimento di questa patologia nelle sentenze di separazione mentre vogliamo ora a segnalare come la comunità medico-scientifica abbia di recente ufficialmente riconosciuto la PAS: pubblichiamo nello specifico un articolo della rivista scientifica "Pediatria Preventiva e Sociale", organo della Sociatà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS apparso sul numero 3-4 2009 a firma di Vittorio Vezzetti, già presidente dell'associazione ADIANTUM, noto pediatra lombardo.



La sindrome di alienazione genitoriale -&amp;nbsp; PAS: una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali?



La PAS è una sindrome cioè una associazione di segni e sintomi, di cui si è avuta da sempre l’impalpabile percezione –specie, ma non solonelle cause di affidamento– ma che è stata identificata compiutamente e concretamente solo nel 1985 da Richard Gardner (1), grandissimo e compianto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense.

In Italia è stata introdotta dal prof. Gulotta (2), ordinario di psicologia forense dell’Università di Torino; poco importa che, attualmente, essa non sia ancora inserita nel DSM IV: nella maggior parte dei paesi europei essa è accettata e considerata una situazione gravemente pregiudizievole al pari dello stalking.

In Florida è considerata una malattia indipendentemente dal fatto che essa non sia inclusa nel DSM IV. Talora essa può far parte della sindrome di Turkat, o Mother malicious syndrome: una specie di stalking, di atteggiamento persecutorio in cui la volontà di nuocere all’ex partner include tra le sue modalità anche la manipolazione dei figli con gravi ripercussioni (3). La caratteristica principale di questa importantissima sindrome, la PAS, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, è la campagna di indottrinamento da parte di un genitore – per Gardner la madre in circa il 90% dei casi – associata al contributo personale e attivo da parte del figlio. Il tutto in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo. Gardner per questa osservazione scientifica fu anche accusato di essere sessista ma, ribatteva lo studioso, dire che sono più comunemente le madri ad alienare i figli, equivale a dire che ad aver comportamenti pedofili sono più facilmente gli uomini o che il tumore al seno è malattia più frequentemente femminile: si tratta di semplici osservazioni scientifiche prive di intenti discriminatori.



I soggetti più facilmente condizionabili e plasmabili sono i figli unici o comunque privi di altre figure importanti, con scarsa autonomia e autostima; il bimbo è poco condizionabile fino ai 2 anni, poi la sua plasmabilità aumenta fino ai 7-8 anni per rimanere stazionaria fino ai 15.

Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano la sindrome ricordiamo:

1. Campagna denigratoria -che...&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
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nel 2006 e che dovrebbe essere la regola in ogni procedimento di separazione,

viene sancito dai giudici nel 75 per cento dei casi. Media italiana: perché a leggere i dati più nel dettaglio, si scopre che a Lecce siamo al 35 per cento, a Messina al 40, a Catania al 60. «E meno male che ci sono tribunali come quelli di Firenze e Perugia, che con il loro 90 per cento di affidi condivisi tirano su la media», scherza Marino Maglietta, fondatore dell’associazione Crescere Insieme e tra i promotori della legge del 2006.



Ma non è solo una questione di percentuali. Già perché, proprio come rileva tra le righe la lettera di Fabio Barzagli, anche laddove c’è l’affido condiviso – che nello spirito della legge prevede una uguale responsabilità educativa tra genitori e di conseguenza la scomparsa del "genitore prevalente" – moltissimi giudici mettono per iscritto tutto: quando il papà deve andare a prendere a scuola i figli, gli orari e i giorni di visita, quanti sabati in un mese, quante sere alla settimana... «È proprio così: l’affido condiviso per molti giudici è solo un’etichetta, un passaggio formale.



Nella sostanza continua a esserci il genitore con cui il figlio vive e trascorre la maggior parte del tempo, e il genitore che ogni tanto sta con lui», si arrabbia Gian Ettore Gassani, a capo della battagliera Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani (Ami). Spesso i giudici decidono l’affido condiviso ma ne tradiscono lo spirito anche stabilendo (quasi sempre per il padre) l’obbligo dell’assegno di mantenimento, quando invece la legge prevede che i genitori, entrambi affidatari, provvedano a «fornire personalmente al figlio i beni e i

servizi di cui ha bisogno». Un assegno et voilà, si nega al padre la possibilità di decidere volta per volta se al figlio serve una felpa o un giaccone, un libro o un telefonino.

«Una scelta che penalizza il figlio, al quale si toglie la gratificazione di ricevere attenzione ai suoi bisogni da parte di entrambi i genitori e di frequentarli entrambi nel quotidiano», aggiunge Marino Maglietta.

Giudici miopi? «Credo che i giudici agiscano così in perfetta buona fede – continua il presidente di Crescere Insieme –. È lo specchio della vecchia cultura per cui si pensa che in situazioni di contrasto tra i genitori sia meglio stabilire l’affido esclusivo a uno dei due. Ma è un errore: così si esaspera la conflittualità». E le famigerate madri che «non lasciano vedere i figli» ai padri – luogo comune che si sperava ormai in gran parte superata –...&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
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Dal Corriere:

MILANO - Accompagnarli a scuola? Sa­rebbe bello se la riunione non cominciasse alle otto e mezza. Andare a vedere gli allenamenti di calcio o ascoltare i primi «Do» della lezione di pianoforte? Ma è vietato lasciare l’uffi­cio a metà pomeriggio. Almeno la sera si potrebbe giocare un po’ prima di ce­na? Impossibile se fino alle otto si resta chiusi in sala riunioni per il punto della giornata.





RITMI INCOCILIABILI - Padri e figli, scene quotidiane di inconciliabili­tà tra i ritmi di la­voro e quelli di una famiglia. Tut­to normale, o quasi. Perché adesso gli uomi­ni hanno voglia di cambiare e tra­scorrere più tem­po con i propri bambini. Lo affer­ma uno studio britannico realiz­zato dalla Equali­ty and Human Ri­ghts Commis­sion: il 54 per cento dei neopa­pà si dice insod­disfatto in quan­to non riesce a ve­dere abbastanza i figli e, in genera­le, il 62 per cento degli uomini sarebbe disposto a ridur­re l’orario d’ufficio per dedicarsi a loro. I papà in carriera si scoprono più scon­tenti delle mamme: solo il 46 per cento è convinto di trascorrere al lavoro un numero accettabile di ore, contro il 61 per cento delle donne.



IMMAGINE CHE CAMBIA - Una cosa è certa, l’immagine della pa­ternità sta cambiando. «Da almeno un quindicennio è in atto un mutamento culturale — afferma la sociologa Chiara Saraceno —. Gli uomini hanno capito che cosa si perdono nel delegare l’edu­cazione dei figli alle donne. Sono so­prattutto i giovani a rendersi conto che per essere un buon papà non basta esse­re un buon lavoratore: creare un rappor­to quotidiano con i bambini è il modo migliore per costruire un legame pro­fondo quando saranno adulti». [...]





La storica sentenza del Tribunale di Firenze:

Sì al congedo dei papà anche due mesi prima del parto



Da Repubblica:

FIRENZE - Cinque mesi di congedo di paternità due dei quali, se richiesto, anche precedenti alla nascita del figlio. La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza destinata a cambiare la vita delle famiglie che aspettano un bambino. Ma anche di quelle che lo hanno fatto da poco. 



Fino ad ora infatti l'Inps riconosceva al padre la possibilità di restare a casa con l'80% dello stipendio per tre mesi, successivi al parto della compagna. Troppo poco, secondo il giudice, perché la legge dota quel genitore di un diritto autonomo e speculare a quello della madre. E allora se la lavoratrice può astenersi dal suo impiego per cinque mesi, in base alla cosiddetta maternità obbligatoria, avrà diritto a farlo anche il padre. L'uomo potrà ottenere tutto il periodo se la madre è casalinga, è in malattia oppure è una...&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
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In realtà la delusione per i risultati in questo particolare e delicato ambito sono state parecchie, per la Conferenza e per l'operato di questi vent'anni.

Il Pres. dell'Ass. FeNBi (Fed. Naz. per la Bigenitorialità) F. Nestola dichiara senza troppi giri di parole che "non è possibile parlare di famiglia e genitorialità senza prevedere un tavolo specifico sui minori contesi nelle separazioni, argomento assolutamente centrale, anche in termini di incidenza numerica, per molteplici criticità dalle quali nascono altrettante violazioni dei diritti dell'infanzia: centrale per il sostegno alla genitorialità in costanza di matrimonio ma anche per la cronica negazione della bigenitorialità col sopraggiungere della crisi di coppia, per le asimmetrie ideologiche e valutative, per la labilità del concetto stesso di “prevalente interesse del minore” e l'uso strumentale che ne viene fatto, per l'interruzione giuridica del progetto genitoriale, per il fenomeno dei falsi abusi, per le sottrazioni internazionali, per le modalità di ascolto del minore, per le limitazioni della responsabilità genitoriale e gli incontri protetti, per l'inadeguatezza dei servizi territoriali, per le modalità operative del Tribunale per i Minorenni, per la possibilità di secretare gli atti e prendere provvedimenti inaudita altera parte, per la mancanza di un Tribunale unico della Famiglia, per la mancanza di un albo che abiliti gli psicologi dell'età evolutiva, per la carenza di criteri oggettivi nelle perizie, per il riconoscimento della PAS, per la carenza di formazione specifica degli operatori, e tanto altro ancora".



Prosegue poi nella sua lucida e dura critica: "La Conferenza Nazionale sui Diritti dell'infanzia si è trasformata nella Conferenza Nazionale sui problemi economici degli operatori che si occupano di infanzia.

Progetti approvati ma finanziati con anni di ritardo, start-up a cura delle ATS o delle singole associazioni, scuole senza strumenti e senza personale, progetti interrotti per mancanza di fondi, problemi fiscali del terzo settore, il ruolo degli istituti...&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
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Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: 







INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA



4a PARTE - La PAS: i pro e i contro - Conclusioni





La PAS:  i pro e i contro

La Sindrome di Alienazione Genitoriale solo di recente è entrata nel novero degli argomenti di interesse della psicologia italiana. I pareri non sono concordi. Dal momento che è stato lo stesso Gardner a dare voce a questa difformità di giudizi, è corretto prendere atto delle sue considerazioni. A suo giudizio “per alcuni, specialmente l’accusa nelle cause per affidamento, non esiste un’entità come la PAS, che e’ solo una teoria , o che e’ la “teoria di Gardner ”. Altri sostengono che ho inventato la teoria, sottintendendo che si tratta del frutto della mia immaginazione. L’argomento principale addotto a giustificazione di questa posizione e’ che non appare nel DSM-IV. I comitati del DSM sono comprensibilmente abbastanza conservatori riguardo all’inclusione di fenomeni clinici descritti di recente e richiedono molti anni di ricerche e pubblicazioni prima di prendere in considerazione l’inclusione di un disturbo, e questo e’ giusto. La PAS esiste! Qualunque avvocato coinvolto in cause di affidamento può testimoniarlo. Professionisti di salute mentale e legali devono averla osservata. Può darsi che non abbiano voglia di riconoscerla. E’ possibile che le diano un altro nome (come “alienazione parentale”). Ma ciò non ne esclude l’esistenza...Ci sono alcuni che sostengono che la PAS non e’ veramente una sindrome. Questa critica, come molte, si sente specialmente in tribunale nel contesto di cause per l’affidamento dei figli. &amp;nbsp; E’ un argomento spesso sostenuto da coloro che sostengono che la PAS non esiste. La PAS è un disturbo molto specifico. Una sindrome è, per definizione medica, un gruppo di sintomi che si presentano insieme e che caratterizzano un disturbo specifico. I sintomi, per quanto apparentemente disparati, possono essere raggruppati insieme per una eziologia comune o una causa basilare sottostante. Inoltre c’è compattezza riguardo a questo gruppo in quanto la maggioranza, se non tutti i sintomi, appaiono insieme. Di conseguenza c’è una specie di purezza che una sindrome possiede che non si può trovare in altre sindromi. Per esempio una persona che soffre di polmonite da pneumococco può avere dolori al petto, tosse, espettorato purulento e febbre. Tuttavia un singolo individuo può anche avere la malattia senza che si manifestino tutti questi sintomi. La sindrome è più spesso “pura” perché la maggior parte dei sintomi, se non tutti, prevedibilmente si manifestano.... La PAS è caratterizzata da un gruppo di sintomi che di solito appaiono insieme nel bambino, specialmente nei...&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
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Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: 







INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA



3a PARTE - PAS e normativa italiana - Le false denunce





PAS e normativa italiana

Con la legge 54/2006 composta da cinque articoli, il legislatore ha rivoluzionato il diritto di famiglia introducendo il principio della ‘condivisione genitoriale’, che vede gli operatori del settore impegnati nell’affrontare problematiche che oltre al mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali e culturali relativi alla posizione del minore nella famiglia e nella società in cui vive. L’innovazione maggiormente evidente riguarda il richiamo dell’opinione pubblica al rispetto di un’eguaglianza sostanziale tra i genitori anche quando la conflittualità e le tensioni agiscono come spinte divergenti, pregiudicando la posizione dei minori che ne sono coinvolti. Il messaggio sotteso è che soltanto il rispetto di una totale par condicio nei confronti del figlio possa salvaguardare il diritto del minore a vedere rispettato, nel caso di separazione tra i genitori, il miglior rapporto possibile con ciascuno di essi (oltre che con i parenti di entrambi i rami). Si tratta di un principio che è stato giusto ribadire perchè troppe volte disatteso dalle parti in conflitto. Inoltre il nuovo scenario si dimostra non soltanto rispondente all’evoluzione del nostro tessuto sociale, ma si allinea altresì con la normativa europea che già da tempo aveva indicato che l’autorità parentale debba continuare ad essere esercitata dal padre e dalla madre anche dopo la separazione e che ciascuno dei genitori debba assumere l’impegno di coltivare le relazioni personali del minore con l’altro genitore anche in condizioni di separazione.



Quanto all’operatività di questi principi, spetterà al Giudice emanare i provvedimenti che siano maggiormente rispondenti all’interesse del minore, fermo restando, tuttavia, che l’affidamento “condiviso” deve ormai ritenersi la soluzione prescelta dal legislatore come regola generale, e dunque prioritaria rispetto all’affidamento monogenitoriale. Nel rispetto di questa prescrizione di base, il genitore che si oppone all’affidamento condiviso deve fornire elementi validi, requisito che di norma si verifica attraverso una consulenza tecnica d’ufficio che coinvolgerà genitori e figli. Questa è la teoria. La pratica è un’altra cosa. Questa legge offre una “visione ottimistica” della separazione, almeno per quanto concerne l’aspettativa di genitori ancora in grado di prendere decisioni razionali e rispettose dei diritti dei figli quando la separazione mette in gioco meccanismi ostativi che rendono difficile differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli...&lt;br/&gt;
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Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: 







INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA



2a PARTE - PAS: i sintomi, le conseguenze, le terapie





I sintomi

La diagnosi di Pas si basa sulla osservazione di otto sintomi primari nel bambino:

1) Campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso l’altro genitore. Nella Pas il genitore programmante non solo non mette in discussione questa mancanza di rispetto, ma può arrivare a favorirla.

2) Razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o anche solo superficiali.

3) Mancanza di ambivalenza, ulteriore elemento sintomatico, per il quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “tutto negativo “, mentre l’altro viene visto come “tutto positivo”.

4) Il fenomeno del pensatore indipendente indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, con la propria testa, e di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza influenza del genitore programmante.

5) L’appoggio automatico al genitore alienante è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, in qualunque genere di conflitto si venga a creare.

6) L’assenza di senso di colpa, da parte del bambino;

7) Gli scenari presi a prestito sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente, come l’uso di parole o situazioni normalmente non conosciute da un bambino di quell’età per descrivere le colpe del genitore escluso.

8) L’estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.





LE CONSEGUENZE

Gardner affermava che l’instillazione incontrollata di PAS è una vera e propria forma di violenza emotiva, capace di produrre significative psicopatologie sia nel presente che nella vita futura dei bambini coinvolti.



QUALI?

esame della realtà alterato;
narcisismo;
indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia;
mancanza di rispetto per l’autorità, estesa anche a figure non genitoriali;
paranoia;
psicopatologie legate all’identità di genere.
LE TERAPIE

La Pas può presentarsi, nel momento diagnostico, con differenti livelli di gravità (lieve, moderato o grave). E’ responsabilità del terapeuta scegliere l’approccio adeguato e la potrà evolvere:

a) nel senso risolutivo (scomparsa dei sintomi e remissione completa);

b) nel senso migliorativo (con sollievo sintomatologico e remissione parziale);

c) nel senso di una stabilizzazione (in costanza di gravità della sintomatologia;

d) nel senso...&lt;br/&gt;
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Riteniamo questo intervento molto importante essenzialmente per due motivi:

- l'importanza del relatore (Vive Presidente della Camera Minorile di Bari)

- il tema affrontato, poco riconosciuto in ambito giuridico

- l'accento sul ruolo chiave dell'avvocato, ammettendo senza mezzi termini che spesso la costruzione dell'abuso avviene strumentalmente: "E’ inquietante l’eccessiva facilità con cui, in questi casi, ci si convince che di abuso si tratta solo perché di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi, poi, in una vera e propria strategia legale." e di come in altri casi l'avvocato diventi alleato inconscio di un disegno vendicativo di uno dei due genitori. 



Divideremo in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: 



INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA



1a PARTE : Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato



L’infanzia può essere abusata in molti modi, non necessariamente fisici o visibili. Sebbene l’abuso sessuale sia la forma più evidente di violenza, esiste una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli e difficili da scoprire che, devastano il minore perché costituiscono un attacco destabilizzante alla personalità e, provocano gravi conseguenze sul processo di crescita. E’ difficile credere che tali condotte abbiano una matrice familiare, considerato che la famiglia dovrebbe rappresentare un ambito di potenziale protezione, essendo un sistema generato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono o dovrebbero agire sentimenti positivi.



In realtà, la famiglia, può diventare un ambiente ostile e pericoloso per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte, spesso minori. Se analizziamo un momento patologico della vita della famiglia, cioè la crisi della”coppia coniugale”, in molti casi verificheremo l’insorgere del “conflitto genitoriale”.



Secondo le statistiche, ogni anno 70.000 bambini entrano nel tunnel della conflittualità coniugale e giuridica. Basti pensare all’aumento sia di false accuse ai padri per violenze ai minori, spesso strumentali alla richiesta della...&lt;br/&gt;
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La Cassazione ha ribadito la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava nei confronti di una madre affidataria le accuse di aver sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie” (sentenza n. 42370 del 4 novembre 2009).



E ancora “Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma”. Si legge ancora “ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore”.

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(sul fenomeno delle false accuse strumentali di violenza nelle separazioni abbiamo anche parlato in altro articolo)





L'autore: Luca Steffenoni, criminologo e scrittore, svolge la sua attività di studioso e consulente in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e comunitarie. Libero professionista, partecipa a ricerche della Comunità Europea nel campo della prevenzione, della vittimologia, dei flussi migratori e della recidiva dei padri incestuosi. Si è occupato tra l’altro di linguaggio e di comunicazione del messaggio preventivo per campagne di sensibilizzazione sociale nei paesi europei ed è consulente per autori che si cimentano nell’ambito letterario a sfondo criminologico.

E’ stato direttore del Centro di ricerca e counseling Psicologia e Benessere. E’ stato redattore della rivista Delitti &amp;amp; Misteri, insieme a molti dei più interessanti tra gli scrittori noir e giallisti italiani (tra gli altri Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli e Massimo Carlotto) dove ha scritto di delitti classici e di numerosi temi di attualità criminale.

Il sito dell'autore: www.lucasteffenoni.com

Il libro: Presunto colpevole. La fobia del sesso e i troppi casi di malagiustizia (ed. Chiarelettere)



Recensioni:



da Libero - Lucia Esposito

Può capitare a chiunque di svegliarsi e scoprire di essere diventato un mostro. Succede che un giorno, all’improvviso, tutto quello che avevi fino alla sera prima –la famiglia, gli amici, il lavoro– si trasforma in un grande buco nero che ti ingoia e ti cancella. Non esisti più. L’accusa di aver molestato un minore è più di una condanna penale. E una sentenza di morte. Il criminologo Luca Steffenoni ha scritto un libro (“Presunto colpevole”, edito da Chiarelettere) che tutti – insegnanti, giudici, psicologi e genitori – dovrebbero leggere per cambiare prospettiva e vedere cosa c’ è dietro l’allarme pedofilia.



Un libro che squarcia il silenzio e parla dell’interesse economico mascherato dall’ amore per i più piccoli di molte associazioni. Enti. Istituti ed esperti. Ci sono bambini strappati alle famiglie che diventano adulti negli orfanotrofi, un sistema giudiziario che non funziona, insegnanti che finiscono in carcere vittime di psicosi collettive, uomini sbattuti in cella solo sulla base di perizie psicologiche.



E perfino di sogni. Com’è successo a don Giorgio Carli, condannato a sette anni e sette mesi dalla Corte d’appello di Bolzano dopo un processo basato sull’ attività onirica della donna che lo aveva denunciato. Incriminato perché uno...&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
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In Italia sono più di 32000 mila i bambini che vengono chiusi nelle comunità o dati in affido a un'altra famiglia.

Il più delle volte vengono allontanati dalle loro famiglie per motivi giustificati, come gli abusi sessuali, e maltrattamenti o l'indigenza. Altre per ragioni fumose e impalpabili.



Negli ultimi 10 anni il loro numero è aumentato del 29,3%. Più della metà finisce in affidamento ad altre famiglie, mentre il resto finisce in quelli che prima erano chiamati istituti, dal 2001 formalmente ribattezzati servizi residenziali: oltre un migliaio di comunità che ospitano 15.624 ragazzini. Un numero enorme che costa allo Stato mezzo miliardo di euro all'anno solo in rette giornaliere. Ma la cifra, calcolano vari esperti di giustizia minorile, andrebbe più che raddoppiata. Oggi, però, è tutto il sistema a essere sistematicamente messo in discussione.



Battagliere associazioni e libri-verità parlano di “bambini rubati dalla giustizia”. Raccontano di assistenti sociali troppo interventisti, di psicologi disattenti, di una magistratura flemmatica, di interessi economici. E di errori giudiziari sempre più frequenti. Come quello in cui sono incappati due fratellini di Basiglio, ricco paesino alle porte di Milano. Il più grande ha 14 anni, la sorella dieci. Il 14 marzo 2008 la polizia locale li preleva da casa e li porta in due comunità protette. 



Un disegno malinterpretato, esattamente come quello che nel 1995 avvia la macchina giudiziaria nel caso di Angela L.: la sua storia è raccontata nel libro, pubblicato dalla Rizzoli, Rapita dalla giustizia. Il padre di Angela viene accusato di abusi sessuali: un falso da cui la Cassazione lo scagionerà completamente nel 2001. Ma la figlia, di appena sei anni, prima viene reclusa in due centri d’affido temporaneo per quasi 36 mesi; poi è data in adozione a un’altra famiglia. Angela tornerà dai genitori solo nel maggio 2006: a quasi 18 anni, ben dieci dopo il suo “rapimento legalizzato “. Uno sbaglio tragico e clamoroso.

&amp;nbsp;Tanto che la Corte europea per i diritti dell’uomo nell’ottobre 2008 ha condannato lo Stato italiano a risarcire la famiglia: 80 mila euro per un “buco esistenziale” durato un decennio. 



Ogni giorno vengono portati via 80 bambini. Li chiudono in un centro protetto per anni, e costano allo Stato in media 200 euro al giorno”.

Una cifra che farebbe lievitare...&lt;br/&gt;
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Cos'è lo stereotipo

Lo stereotipo è un insieme di credenze, rappresentazioni ipersemplificate della realtà e opinioni rigidamente connesse tra di loro, che un gruppo sociale associa a un altro gruppo.

Il termine (dal greco stereòs=rigido e tòpos=impronta), viene introdotto per la prima volta nelle scienze sociali da Walter Lippmann nell’ambito di uno studio sui processi di formazione dell’opinione pubblica (1922). Secondo Lippmann il rapporto conoscitivo con la realtà esterna non è diretto, ma mediato dalle immagini mentali che di quella realtà ciascuno si forma. Tali immagini (gli stereotipi appunto) altro non sono se non delle semplificazioni grossolane e piuttosto rigide che il nostro intelletto costruisce quali “scorciatoie” per comprendere l’infinita complessità del mondo esterno. Proprio la rigidità intellettuale, la scarsa elasticità ci fa applicare le nostre mappe mentali alla realtà, ci fa ricorrere a luoghi comuni e opinioni non verificate. Quelle idee dure a morire: caratteristica degli stereotipi è infatti la loro persistenza anche attraverso le generazioni, quasi indifferente alla realtà che nel frattempo si evolve e modifica le condizioni in cui avevano avuto origine e senso.



Gli stereotipi di genere



Gli stereotipi di genere sono una sottoclasse degli stereotipi. Quando si associa, senza riflettere, una categoria o un comportamento a un genere, si ragiona utilizzando questo tipo di stereotipi. Gli esempi sembrerebbero banali, ma non è così, perché gli stereotipi non solo condizionano le idee di gruppi di individui, ma hanno anche conseguenze sul modo di agire e sulla società. Non è un caso se la maggior parte di noi associa un ingegnere o uno chef a un uomo, mentre secondo le nostre mappe mentali l’insegnante di scuola materna è una donna. Associazioni che nella nostra mente scattano automatiche e che quindi sono molto difficili da estirpare o cambiare. L’uso degli stereotipi di genere conduce infatti a una percezione rigida e distorta della realtà, che si basa su ciò che noi intendiamo per “femminile” e “maschile” e su ciò che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini. Si tratta di aspettative consolidate, e non messe in discussione, riguardo i ruoli che uomini e donne dovrebbero assumere, in qualità del loro essere biologicamente uomini o donne (stereotipi di genere)



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Promosso dal Coordinamento Nazionale della Paternità (CNP), l'evento è sponsorizzato da un gruppo di imprenditori del Nord , sensibili ai temi della Paternità. E' il secondo appuntamento ( scadenza biennale) che si svolge sul tema della Peternità. Il primo si è avuto il 24 settembre 2007 ed ha visto una grande partecipazione di pubblico e di autorità.



L'intera giornata sarà dedicata ai temi della Paternità come valore per la Famiglia e per la Società, vista anche in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile (bullismo, alcool e droga) e sostegno alle politiche familiari e giovanili.





Sito ufficiale: www.festadellapaternita.blogspot.com 





Sempre più spesso e da troppo tempo il ruolo paterno è strumentalmente escluso dai processi di insegnamento ed educazione dei figli, salvo poi lamentare e colpevolizzare la sua assenza quando accadono episodi di delinquenza giovanile legati a consumo di alcol e droga: nessun patto di Corresponsabilità tra Società e Famiglia, per arginare fenomeni di bullismo giovanile, potrà mai esserci senza la presenza autorevole del Padre, nella Famiglia, nella Scuola, nella Società.



La prima Festa Italiana della Paternità si svolgerà presso il Green Park Boschetti di Montichiari in provincia di Brescia, lunedì 28 settembre 2009.



La mattinata ed il pomeriggio saranno riservate alle Associazioni di Padri e Genitori Separati, Movimenti Maschili e Femminili mentre al pomeriggio si svolgerà, a partire dalle ore 18.00, il Convegno dal titolo: la Paternità è un valore per la Famiglia e per la Società.



Importanti presenze del mondo politico e culturale daranno uno spessore tutto particolare all'evento che già dalle prime battute organizzative si presenta come l'evento dell'anno.

Al termine della conferenza, il titolare della struttura offrirà la cena a tutti i partecipanti la manifestazione.



I primi di settembre sarà reso noto il programma definitivo della festa con presenze ed iniziative che vedranno impegnati gli organizzatori per tutto il giorno, dalle ore 11.00 alle ore 24.00







Patrocinato da:













Comune di

Montichiari



Regione

Lombardia

 

Consiglio

Regionale

della Liguria


Ente promotore:



Coordinamento Nazionale della Paternità - CNP



Adesioni:



Coordinamenti Nazionali:

FENBI ( Federazione Nazionale per la Bigenitorialità).

CNB (Coordinamento Nazionale per la Bigenitorialità),





Associazioni nazionali e territoriali.





Gesef, PapaseparatiLombardia PSL, Genitori Sottratti per la Bigenitorialità Emilia Romagna, Papà e Mamme Separati di Brescia e Mantova, Papàseparati di Brescia, Figli per Sempre di Varese, Genitori Ancora di Cremona, Assopapà Laut di Roma, Papaseparati e Figli Onlus, Torino.





Movimenti Culturali Nazionali:





CCDU( Comitato Cittadini Diritti Umani),...&lt;br/&gt;
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I ricercatori hanno infatti scoperto delle differenze nel cervello, nella socialità, nella personalità e nella risposta a ormoni negli individui cresciuti senza padre.
Nella ricerca, pubblicata sulla rivista New Scientist, è stato utilizzato il topo della California. Questa specie, come l'uomo, è monogama e le coppie tendono ad allevare i figli assieme . I ricercatori hanno separato i giovani topi dai loro padri e misurato i cambiamenti della corteccia prefrontale nei giovani topi, assieme alla loro risposta all'ormone ossitocina . Questo ormone è rilasciato durante le interazioni sociali, regolate anche dalla corteccia prefrontale .

I giovani topi senza padre avevano una risposta minore all'ossitocina così come un cambiamento nell'attività della corteccia prefrontale. Erano meno interessati verso gli altri topi, e si ignoravano tra di loro se messi nella stessa gabbia.
Per i ricercatori, che presenteranno i risultati del loro studio al World Congress of Biological Psychiatry di Parigi, la mancanza del padre scatenerebbe quindi delle reazioni biochimiche che rendono i giovani meno socievoli.

I ricercatori concludono: "Non sappiamo ancora se questi risultati sono applicabili all'essere umano, e se il contatto tra padre e figlio abbia a che fare con la chimica anche nell'uomo".
Certo e’ che anche studi precedenti avevano rivelato l’importanza del padre durante la crescita: le ragazze infatti raggiungo prima la puberta’, diventano sessualmente attive piu’ rapidamente ed hanno piu’ probabilita’ di una gravidanza giovanile se sono cresciute senza il padre.
Inoltre, dei cambiamenti nei livelli e nella risposta all'ossitocina avvengono anche nei padri umani alla nascita di un figlio, come ha dimostrato una ricerca della Bar-Ilan University di Ramat-Gan (Israele).
"Il padre e la madre contribuiscono alla crescita del figlio in modo molto diverso", ha detto Ruth Feldman, autrice dello studio israeliano.
"I padri sembrano essere 'biologicamente programmati' per aiutare ad allevare correttamente i propri figli", ha concluso.
Link all'articolo originale: http://www.newscientist.com/article/mg20327184.000-fathers-arent-dispensable-just-yet.html
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Senza voler entrare in un'analisi sociologica del fenomeno, dal canto nostro ci limitiamo a notare che tale processo, se è servito positivamente a trasformare la famiglia nel luogo privilegiato degli affetti, nel quale cercare riparo e conforto rispetto ai problemi della vita lavorativa e sociale esterna attraverso il dialogo e l'affettività, è servito anche ad appiattire i rapporti familiari a rapporti meramente "affettivi", a minare il valore sociale dell'autorità [cosa questa non sempre e comunque negativa, ma purtroppo foriera di tanti problemi giovanili (vedi bullismo, violenza, criminalità, droghe, ecc.)], e ad eccedere nell'importanza data ai compiti di cura e accudimento dei figli in ambito famigliare (più tipicamente femminili) con il conseguente svilimento dei compiti educativi del padre: la sua funzione tradizionale di guida e di apertura al mondo dei valori e delle regole sociali, tanto importanti per la sana crescita dei figli è messa costantemente in discussione in favore di un modello "piatto", di comunanza tra "fratelli", che rifiuta le regole imposte e i ruoli prestabiliti.
In ambito giudiziario, nei casi di separazione e divorzio, questo svuotamento della figura educativa paterna è evidente; in caso di contrasti tra i genitori si tende a escludere (o limitare) il genitore maschio in nome di un presunto interesse della prole, e l'eccessiva femminilizzazione dei rapporti familiari e affettivi è di certo una delle cause di questa vistosa quanto ingiustificata asimmetria che porta a protrarre senza fine l'accudimento dei figli senza mai arrivare al distacco, alla crescita, all'educazione, per l'appunto.

Questa breve introduzione per arrivare a spendere due parole sul vero motivo di questo articolo:
la presentazione di un commovente video girato qualche tempo fa riguardo all'amore di un padre per il figlio.
E' il caso della famiglia Hoyt, padre sessantacinquenne e figlio quarantenne tetraplegico dalla nascita. Il padre aveva la passione dell'attività fisica e un giorno scoprì che il figlio traeva giovamento dallo stare con lui durante gli allenamenti. Da allora fu un'escalation che lo portò, LI portò, al di là dell'immaginazione... da vedere!




Un giorno un figlio disse al padre: - 'Papà, vuoi fare una maratona con me?' - E il padre rispose prontamente: 'sì'. Entrambi corsero la loro prima maratona. Ancora una volta, il figlio chiese: - 'Papà, vuoi fare una maratona con me?' - E il padre 'Sì, figlio mio'. Un giorno, il figlio chiese al padre: - 'Papà, vuoi farei l' Ironman con me?' (L'Ironman è il triathlon più difficile che esista : 4 km nuoto, 180 km in bicicletta e 42 km corsa). E il papà rispose: 'sì!'. La storia sembra...&lt;br/&gt;
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La Corte Suprema con sentenza n. 27995/2009 ha confermato la pena stabilita in secondo grado dalla Corte d'Appello di Agrigento (venti giorni reclusione, sostituiti con 760 euro di multa) per la madre che aveva impedito al padre di tenere con sè il figlio minore durante le vacanze come stabilito dal giudice in fase di separazione. (art. 388 del codice penale vedi #1).

La madre si era difesa giustificando la sua azione con lo scarso interesse dimostrato dal marito nell’intrattenere rapporti significativi con il figlio, tanto che il minore non aveva palesato alcuna disponibilità ad allontanarsi dal suo ambiente abituale, per cui la scelta, operata dalla stessa, di impedire al padre di tenere il bambino nel periodo stabilito, determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino stesso.
La Corte ha rilevato che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. Infatti, “eludere” significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nel caso di specie, sarebbe consistita nel rifiuto della madre affidataria di far sì che il bambino trascorresse con il padre il periodo di vacanza prestabilito.

La Corte ha anche sottolineato che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, ciò proprio in quanto entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del minore.
La Corte ha precisato che nel caso specifico non risulta che l'imputata si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

La Cassazione ha anche confermato l'accusa di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 del codice penale vedi #2) e di tentata violenza privata (art. 56 e 610 del codice penale vedi #3 e #4) in quanto l'imputata aveva tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrisponderle l’assegno mensile stabilito in sede di separazione.

Note:
#1 Art. 388 Codice penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi...&lt;br/&gt;
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Con le decisioni di merito i tribunali italiani stanno in sostanza confermando tre punti sostanziali riguardo al contesto emotivo e abitativo della prole di genitori separati:

1. il genitore che, senza autorizzazione da parte del giudice né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferisca la residenza del figlio minore in un’altra regione viola i principi basilari dell’affidamento condiviso, ossia il dovere dei genitori di assumere le decisioni fondamentali per la prole in  modo congiunto e di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi le figure genitoriali (ed entrambi i rami parentali).

2. trasferendo in modo arbitrario la propria residenza e pregiudicando nei fatti e nella pratica i contatti quotidiani tra prole ed ex partner, il genitore che prende queste decisioni autonomamente dimostra un comportamento irresponsabile ed incompatibile con il ruolo di collocatario della prole, al punto che ne possono derivare sanzioni da parte del giudice.

3. nell'ambito dei criteri di scelta da parte del giudice del genitore collocatario della prole, un posto fondamentale deve essere attribuito alla capacità del genitore di mettere da parte le rivendicazioni nei confronti dell’altro e di conservarne l’immagine positiva agli occhi del minore, garantendo nei fatti le frequentazioni tra i due: l’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di non allontanare quest’ultimo dall’altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne (vedi anche sentenza  n. 24907 della Corte di Cassazione che precisa: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge».

Entrando nello specifico, le tre sentenze che ci riguardano sono le seguenti:

Tribunale di Bari, I Sezione Civile - 10 Marzo 2009:
Il genitore collocatario non può trasferire i figli presso altra residenza se il giudice non ha verificato la sussistenza di nuovi e rilevanti presupposti.
Il Tribunale di...&lt;br/&gt;
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L'associazione emiliana Genitori Sottratti, con la partecipazione di un suo socio taxista, ha deciso di utilizzare anche questa forma di comunicazione per diffondere in maniera originale e creativa il concetto della bigenitorialità, dipingendo un taxi che da qui a fine 2010 porterà per le strade di Bologna e provincia questo messaggio positivo: bambini e slogan inneggianti all'amore per mamma e papà.

Già, perché l'amore per i genitori è e dev'essere una cosa pura, per i bambini: per tanti motivi, dopo la separazione di madre e padre, purtroppo spesso non è così.
Per questo è nata l'associazione Genitori Sottratti e per questo hanno deciso di colorare questo taxi e di farlo circolare per diffondere il messaggio che nonostante tra adulti ci si possa separare i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

Ecco le parole dell'associazione, per bocca di Roberto Castelli, il suo presidente:
"Speriamo che sia un contributo alla diffusione del pensiero genitoriale,  efficace, originale e stimolante ma anche un pretesto per dare il “la”ad  ogni eventuale riflessione sul tema.
Abbiamo accertato che il tema è  chiarissimo solo per coloro che ne sono coinvolti, molta parte della  popolazione non sa cosa succede ai bambini dopo la separazione degli  adulti.

Crediamo che parlare apertamente di Bigenitorialità possa essere  la partenza per un azione volta a trovare spunti di riflessione...fin dalla  strada, anche durante le code in macchina, magari dietro o di fianco al  nostro taxi...

Ogni “strada” è buona per diffondere il pensiero  bigenitoriale,
Ora possiamo ben dirlo!"

Il messaggio e la sua forma sono piaciuti così tanto che sembra che si stiano già preparando degli emuli in altre parti di Italia. Vedremo. Intanto se l'idea ti piace e vuoi contribuire puoi inviare una banconota in busta chiusa dentro un foglio doppio e non trasparente a “Genitori Sottratti”, presso BLU STAMPE VIA MARSILI 10/A- 40121 - Bologna. indicando nome, cognome e il motivo della donazione (taxi per la bigenitorialità).&lt;br/&gt;
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Nel giugno del 2007 l'intera famiglia era partita per un soggiorno di tre mesi in Svezia, paese d'origine della moglie, poi prolungatosi fino all'aprile del 2008, per un totale dunque di 11 mesi. Secondo la madre si era trattato di un vero e proprio trasferimento, circostanza negata dal padre che ha sempre sostenuto il «carattere temporaneo della permanenza all'estero».

L'istanza di restituzione dei figli da parte della madre è stata rigettata dal tribunale di Bari che li ha affidati provvisoriamente al padre, con facoltà di visita della genitrice ma con il divieto di allontanarli dal territorio nazionale. Sulla stessa linea si sono mossi i giudici di Piazza Cavour, secondo i quali non vi sarebbe stata alcuna violazione della «residenza abituale» tutelata dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, recepita in Italia dalla legge 64/1994, in quanto essa «va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione». E proprio a essi si era riferito il Tribunale per i minori che aveva sottolineato, in primis «la prevalenza della permanenza temporale in Italia» sul breve periodo trascorso all'estero, e soprattutto: «l'immediato recupero delle consuetudini affettive e relazionali». Recupero testimoniato dalla documentazione presentata dai servizi sociali dove si parla della ripresa del «rapporto stretto con i nonni paterni, la frequenza regolare e serena della scuola materna, le abitudini di vita pregresse ecc.». Tutti indizi che hanno indotto a ritenere che non di allontanamento si trattasse ma di «ritorno a casa». Al punto che secondo la Cassazione di sottrazione internazionale, semmai, si sarebbe potuto parlare nel caso di «un forzato trattenimento dei minori in Svezia».

In definitiva, i supremi giudici enunciano l'importante principio per cui: «Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull'accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale di minori […] quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale».

Scarica la sentenza (da Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore)
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Per la verità non è l'unico PDL  di riforma della legge 54/2006 in Parlamento in questo stesso periodo, e prossimamente ci occuperemo degli altri:
Ddl 957 Sen. Valentino (PDL) assegnato alla II Comm. Giustizia a dicembre '08
Pdl 1304 On. Napoli (PDL), assegnato alla II Comm. Giustizia a novembre '08Pdl 1132 On. Costantini (IdV), presentato a maggio '08 e ancora da assegnare Pdl 53 On. Brugger (Gruppo Misto), assegnato alla II Comm. Giustizia a giugno 08
Questo progetto di legge è stato accolto favorevolmente da parte di molti osservatori appartenenti alle associazioni di genitori (i primi a essere interessati direttamente) in quanto introduce alcuni elementi assenti nella L.54:
- la previsione della P.A.S. (Sindrome di alienazione parentale - o genitoriale)
- il divieto dei trasferimenti di uno dei genitori
- la previsione di tempi "paritetici" dei figli presso i due genitori, "nei modi e nei tempi" (questa indicazione manca, per esempio, negli altri PDL simili presenti in Parlamento).
- il tentativo preliminare della mediazione famigliare, senza il quale ricorso per la separazione diventa improcedibile (come in Argentina)
-  la concentrazione delle competenze per figli legittimi e figli naturali sul tribunale ordinario (intervenendo sull'art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile).

Qualche voce critica fuori dal coro per la verità si è alzata anche verso questo PDL, in quanto non prevede la doppia residenza del figlio di separati: in questo modo, a livello amministrativo, ci sarà sempre un domicilio ufficiale presso il quale il bambino ha la residenza, in quanto la previsione del doppio domicilio non è amministrativamente rilevante, con tutto quello che ciò comporta: in tutte le pratiche burocratiche (iscrizioni scolastiche, scelta del medico di base, vaccinazioni obbligatorie, domande di casa popolare, di contributo per l'affitto ecc.) ciò che conta è il nucleo anagrafico in cui è inserito il minore; con la doppia residenza sarebbero stati due, mentre col doppio domicilio resta uno solo e quindi quel genitore non anagraficamente convivente per la Pubblica Amministrazione resta escluso.
Anche il fatto di non aver affrontato lo scottante problema dell'assegnazione della casa ha destato qualche perplessità in alcuni, che avrebbero preferito renderla "non assegnabile", in virtù della pari dignità genitoriale e del tempo paritario trascorso con i figli dopo la separazione, regolandosi secondo il normale regime privatistico della proprietà: se i genitori passano lo stesso tempo con i figli non si vede secondo quale criterio oggettivo il giudice possa assegnare la casa a questo o a quel genitore.
Tutto questo non impedisce...&lt;br/&gt;
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- Domenica 07 giugno 2009 - ROMA - La legge sull’affidamento condiviso sarà riformata perché in molti casi è restata una «finzione giuridica». Dalle denunce fatte dai genitori esclusi e dalle verifiche nei tribunali, a tre anni dal varo sono emerse «distorsioni interpretative», «travisamenti», «inosservanze» e «troppi provvedimenti dei giudici» che hanno tradito l’obiettivo della legge, quello di garantire a un figlio di separati «un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi» perché al trauma della separazione dei genitori non si aggiungano la litigiosità, il conflitto, la guerra dei “no”, che provocano lacerazioni e sofferenze profonde. Ora, dopo avere raccolto dati sconfortanti, dopo avere accertato che il vecchio modello di assegnazione «non solo veniva riprodotto nei fatti ma veniva con compiacimento esibito nei tribunali» il Parlamento, per tutelare meglio i diritti dei bambini e dei ragazzi, è pronto a rendere più stringenti i vincoli della legge approvata nel febbraio del 2006. Il nuovo testo, già depositato, a giorni sarà calendarizzato in Senato. Ventidue i firmatari, più o meno bipartisan.
La stretta è stata decisa per assicurare «certezze» ai minori anche quando il rapporto di coppia è andato in pezzi. «Non ci devono essere scappatoie - afferma Marino Maglietta, fondatore dell’Associazione “Crescere insieme” e padre putativo della legge - Solo e unicamente la pericolosità o l’inidoneità di uno dei genitori, per gravi motivi, può impedire al padre o alla madre di occuparsi del figlio, di allevarlo, di educarlo, di contribuire alle scelte fondamentali, istruzione, cure, vacanze, in una parola a esercitare la potestà genitoriale. Lo dice la legge, ma ora lo ribadiremo nel nuovo ddl con più chiarezza». «Nè - continua Maglietta - per chi pensa di cavarsela con un “assegno” mensile è possibile defilarsi dalle responsabilità, dal momento che dalla condizione di genitore non si abdica mai».
L’affidamento condiviso ha avuto una storia travagliata, non a caso ci sono voluti dodici anni e quattro legislature per la sua approvazione. Ora c’è bisogno di una revisione e con il ddl sarà ridotta la discrezionalità dei giudici, perché la «parità» del padre e della madre è stata spesso ignorata, nonostante la legge fosse nata proprio per affermare tale principio. Il provvedimento che andrà in discussione in Senato renderà «ineludibile il diritto del bambino all’affidamento a entrambi i genitori» per evitare che continuino gli «affidamenti esclusivi» alle madri, nella convinzione, a torto, che questa sia meno conflittuale.
Due le novità principali: il «doppio domicilio» del bambino e «l’obbligo di passare attraverso un centro di mediazione familiare prima della separazione». Il principio della doppia residenza, già largamente in uso in molti Paesi occidentali, è un altro passo verso l’affidamento paritetico. «I danni da ”collocazione” esclusiva - osservano i senatori - sono evidenti». Quanto alla...&lt;br/&gt;
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Educatori e sociologi sono concordi: alla radice del disagio giovanile c’è l’interruzione della catena padri-figli. occorre tornare a insegnare il limite. di Paolo Ferliga  La società contemporanea soffre per la continua riduzione del ruolo e della presenza del padre nella formazione e nell’educazione dei giovani. Si tratta di un processo secolare che ha confinato i padri nei luoghi del lavoro, lasciando alle madri e a un sistema scolastico femminilizzato il compito di istruire ed educare le nuove generazioni. A partire dagli anni Settanta del Novecento, poi, l’aumento di separazioni e divorzi ha allontanato fisicamente molti padri dalla casa dei figli. Si calcola che oggi siano circa 8 milioni di genitori separati, con 140 mia separazioni/divorzi nel 2007, che hanno coinvolto 91 mila bambini e ragazzi. A tre anni dall’approvazione della legge 54 sull’affido condiviso i tempi medi di permanenza dei figli con il padre sono stimati ancora solo al 18%, rispetto al 72% che i figli trascorrono con la madre. Eppure in questi ultimi anni qualcosa sta cambiando e sembra farsi avanti, nella coscienza di educatori e genitori, ma anche degli studiosi e dei terapeuti, la consapevolezza che l’interruzione della catena padri-figli sia alla radice del forte disagio espresso dai giovani. Il grido di dolore che si leva dai figli senza padre e dai padri cui sono stati tolti i figli costringe la nostra società a interrogarsi sui guasti creati dall’assenza del padre. Il quadro che si presenta ai nostri occhi preoccupante. Sempre più spesso studenti demotivati, figli depressi, giovani che cercano nell’alcool e nella droga quel piacere che la vita sembra loro non offrire. Il segno che accomuna il disagio giovanile è quello della dipendenza: dal mercato del consumo, dalle sostanze stupefacenti e dai farmaci, dalla televisione e da internet. Dal gioco d’azzardo e dai giochi di ruolo, da una sessualità compulsiva e dalla pornografia. Ci troviamo davanti al paradosso per cui la cosiddetta società del benessere, dove tutto sembra possibile, produce un diffuso e sempre più forte senso di disagio e di impotenza. L’assenza di limiti crea una sorta di bulimia per cui si vorrebbe divorare tutto, oppure un atteggiamento di rinuncia spesso autistico, perché nulla sembra più desiderabile e la vita priva di interesse e di senso. Di fronte a questa situazione di disorientamento, lo sguardo degli psicologi e degli studiosi dei fenomeni sociali comincia a vedere ciò che la sapienza antica, in particolare nella sua espressione religiosa, ha sempre saputo: senza la presenza del padre la vita è priva di orientamento e il legame sociale si allenta. Come diceva Freud, infatti, la figura del padre è centrale, non solo a livello individuale, ma anche per la psiche dei popoli. Se la funzione paterna viene meno a livello sociale, i figli rischiano di non uscire da una posizione egocentrica di tipo narcisistico, una posizione dipendente dalla madre, vissuta come fonte in grado...&lt;br/&gt;
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Da Il Messaggero
Genitori separati, Cassazione:
«Visite ai figli senza limiti di date e orari» ROMA (25 maggio) - Confermato, dalla Cassazione, il diritto di un padre separato a vedere il figlio sedicenne - convivente con la ex moglie - senza alcun limite di tempo o calendario dei giorni prefissati. In pratica Stefano M., questo il nome del professionista romano che ha ottenuto la convalida di questo "verdetto" che agevola il mantenimento del rapporto genitoriale, può incontrare il figlio tutte le volte che vuole tenendo solo conto dei suoi impegni e di quelli del ragazzo.

«Alla conferma di questa decisione - dice l'avvocato Gianna Giannamati, legale di Stefano M. - si è arrivati dopo che i giudici dell'appello hanno ascoltato il figlio del mio cliente che era un adolescente di sedici anni e non un bambino immaturo, e che ha parlato del suo ottimo rapporto col padre. Si tratta senz'altro di una decisione innovativa, specie per le separazioni precedenti alla legge sull'affido condiviso del 2006».

In primo grado, invece, erano stati stabiliti - come sempre accade - orari e giorni di visita "fissi". In appello, invece, il ricorso del padre per liberarsi dai "paletti" era stato accolto. Bocciata invece la richiesta di non pagare alla ex moglie - che dopo 14 mesi dalla prima udienza di separazione aveva già un figlio con un altro partner - l'assegno alimentare. La sentenza della Cassazione è la 11922.
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"Pensiamo che con la task force possa dare una risposta. Sarà un organismo operativo e tecnico… agile e non burocratico", ha detto il ministro degli Esteri Franco Frattini, spiegando che la struttura dovrebbe riunirsi frequentemente, forse mensilmente.

"Nel 1998 avevamo 89 casi, oggi ne abbiamo 258: c'è stata una crescita esponenziale", ha aggiunto Frattini, precisando che il 60% dei casi riguarda l'ambito europeo.

Se finora i ministeri che si trovano a occuparsi di sottrazioni di minori -- Esteri, Interno, Pari Opportunità -- non sono stati collegati fra loro, la task force farà sì che diventino "il sistema Italia che si occupa omogeneamente, coerentemente del rimpatrio dei minori contesi", ha spiegato il guardasigilli Angelino Alfano.

Il ministro della Giustizia ha sottolineato che nel ddl sicurezza approvato nei giorni scorsi alla Camera e che ora passa al Senato è previsto "il reato di sottrazione di minore all'estero, che prevede la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un genitore, gli si toglie la potestà genitoriale".

Parlando del fenomeno, "in costante crescita", il ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna ha commentato che "c'è da lavorare sicuramente molto, anche per cambiare la mentalità di quei genitori che pensano che i figli siano proprietà privata".

UN NUMERO PER I MINORI SCOMPARSI

Nell'ambito degli sforzi per fronteggiare il fenomeno, dal 25 maggio sarà funzionante una linea telefonica diretta che consentirà di attivare immediatamente polizia e carabinieri.

"Si chiamerà linea telefonica diretta per i minori scomparsi", ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, spiegando che "il numero 116000 sarà gratuito, con l'attivazione immediata delle forze dell'ordine".

"Si avvarrà dell'esperienza maturata dall'onlus Telefono Azzurro", a cui sarà affidata la gestione della linea dopo la firma del protocollo, in programma lunedì prossimo.

Intanto Alessandra Mussolini, in rappresentanza della Commissione bicamerale sull'infanzia, propone che per affrontare il problema dei minori scomparsi, che spesso sono extracomunitari che arrivano nel nostro Paese non accompagnati, è necessaria l'istituzione di "uno status giuridico immediato per i minori che entrano in territorio italiano… Il primo diritto del minore è quello all'identità".&lt;br/&gt;
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L’AFFIDO CONDIVISO IN ITALIA
di Guido de Blasio, Michela Dini
(da: http://www.nelmerito.com)

 La procedura giudiziaria che, ai sensi della Legge 54 del 2006, dovrebbe stabilire l’affidamento condiviso dei minori in caso di separazione o divorzio dei genitori alimenta incentivi perversi sia per gli avvocati, che in vari casi incoraggiano una domanda per i propri servizi in eccesso rispeso all’interesse del cliente, sia per i magistrati, spinti a trincerarsi dietro le perizie tecniche. I periti, che di fatto decidono le sorti dei minori, lo fanno sulla base delle loro personali convinzioni, a volte suffragate da elementi privi di valore scientifico riconosciuto. Gli interessi economici in gioco sono ingenti.  Una legge applicata in modo frammentario e distorto.    Mentre si accumula evidenza empirica rigorosa sugli effetti positivi dell’affido condiviso (link: http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001045.html), l’applicazione della Legge 54 del 2006 nei Tribunali della Repubblica avviene in maniera frammentaria e spesso distorta. In alcuni casi, l’affido condiviso non viene disposto per motivi che la legge esclude possano rilevare (ad esempio, la conflittualità tra i genitori, l’età dei figli o la distanza tra le abitazioni)(1). In molti casi, l’affido condiviso viene formalmente disposto ma poi, in concreto, la frequentazione tra il minore e il genitore non convivente - il padre nella maggioranza dei casi - viene disciplinata in un modo del tutto analogo a quello adottato in caso di affidamento esclusivo (si pensi al diffuso modulo di frequentazione che prevede la permanenza del minore presso il padre per poche ore, uno o al massimo due pomeriggi a settimana).       Alcuni principi poco chiari, provenienti dalla precedente normativa e mantenuti in quella attuale, ne hanno amplificato le difficoltà applicative. La legge da un lato sancisce il principio della bigenitorialità (ovvero il diritto del minore ad avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori nonché di ricevere da loro cura, educazione e istruzione) e dall’altro ne demanda la concreta attuazione al giudice, che deve stabilire i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascuno dei genitori, tenendo conto del loro "interesse morale e materiale". Il criterio dell'interesse del minore, nella maggioranza dei casi, viene però interpretato come distinto, se non contrapposto, rispetto al principio della bigenitorialità e tale, quindi, da temperarne l’applicabilità in concreto(2). Perciò, nella sua attuazione pratica, la legge è stata sostanzialmente svuotata del suo contenuto modernizzatore (in realtà, la...&lt;br/&gt;
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